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AS 2025 389

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 41 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne solo il testo tedesco.

Art. 43b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali che non risultano conformi alla modifica del 2 giugno 2025 della presente ordinanza possono ancora essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026. Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 1–3a sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Hans Wyss

(art. 3 cpv. 2 lett. a, 6 lett. d, 8 cpv. 3 lett. c, 13 lett. d, 15 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 3 lett. c, 21 cpv. 1, 25 cpv. 2, 34 cpv. 1 e 35a cpv. 3 lett. b)

Sostanze e composti

Per la categoria di sostanze «sali minerali», alla sostanza «Ferro» è aggiunta la seguente voce in ordine alfabetico: Sostanze Composti Categorie alimentari Alimenti per lattanti e di proseguimento Alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento Alimenti a fini medici speciali Sostituto dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso Sostituto di un pasto per il controllo del peso Sali minerali … Ferro … Caseinato di ferro del latte x in prodotti non destinati ai lattanti né ai bambini nella prima infanzia x x …

(art. 6 lett. a n. 1 e b, nonché 8 cpv. 3)

Requisiti della composizione di alimenti per lattanti

N. 2 e 2.4.4

2 Proteine

  • 2.4 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine

  • Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine devono soddisfare i requisiti relativi alle proteine di cui al numero 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 o 2.4.4.

  • 2.4.4 Requisiti relativi alle proteine, gruppo D

  • 2.4.4.1 Tenore di proteine

Almeno

Al massimo

0,57 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,4 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

  • 2.4.4.2 Fonte proteica

  • Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal 100 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari al 70 %.

  • 2.4.4.3 Trasformazione delle proteine

  • Il materiale di base è idratato e riscaldato. Dopo la fase di trattamento termico, l’idrolisi è effettuata a un pH compreso tra 7,0 e 8,0 e a una temperatura compresa tra i 50 e i 60 °C tramite un processo di idrolisi in due fasi mediante l’impiego di una serina endopeptidasi e di una metalloproteinasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati mediante trattamento termico (a una temperatura compresa tra i 100 e i 120 °C per almeno 30 secondi) durante il processo di produzione.

  • 2.4.4.4 Aminoacidi essenziali e semiessenziali e L-carnitina

  • A parità di valore energetico, gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento di cui all’allegato 3a, lettera A. In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina, se il rapporto della metionina con la cisteina non è maggiore di 2. È possibile sommare i tenori di fenilalanina e di tirosina, se il rapporto della tirosina con la fenilalanina non è maggiore di 2. Il rapporto tra metionina e cisteina e tra tirosina e fenilalanina può essere superiore a 2, a condizione che l’idoneità del prodotto per le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti sia stata dimostrata da un esame sistematico dei dati scientifici generalmente riconosciuti e disponibili relativi ai benefici previsti e alle considerazioni in materia di sicurezza nonché, se necessario, mediante studi adeguati, eseguiti in base agli orientamenti generalmente accettati di esperti sull’elaborazione e sullo svolgimento di tali studi.

  • Il tenore di L-carnitina deve essere di almeno 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

(art. 13 lett. a n. 1 e b, nonché 15 cpv. 3)

Requisiti della composizione degli alimenti di proseguimento

N. 2.4 e 2.4.4

2 Proteine

  • 2.4 Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine

  • Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine devono soddisfare i requisiti relativi alle proteine di cui al numero 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 o 2.4.4.

  • 2.4.4 Requisiti relativi alle proteine, gruppo D

  • 2.4.4.1 Tenore di proteine

Almeno

Al massimo

0,57 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,4 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

  • 2.4.4.2 Fonte proteica

  • Proteine di siero di latte ottenute da latte vaccino, costituite dal 100 % di concentrato proteico di siero di latte dolce con un tenore proteico minimo pari al 70 %.

  • 2.4.4.3 Trasformazione delle proteine

  • Il materiale di base è idratato e riscaldato. Dopo la fase di trattamento termico, l’idrolisi è effettuata a un pH compreso tra 7,0 e 8,0 e a una temperatura compresa tra i 50 e i 60 °C tramite un processo di idrolisi in due fasi mediante l’impiego di una serina endopeptidasi e di una metalloproteinasi. Gli enzimi alimentari sono inattivati mediante trattamento termico (a una temperatura compresa tra i 100 e i 120 °C per almeno 30 secondi) durante il processo di produzione.

  • 2.4.4.4 Aminoacidi essenziali e semiessenziali

  • A parità di valore energetico, gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine devono contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quelle della proteina di riferimento di cui all’allegato 3a, lettera A. In questo calcolo è tuttavia possibile sommare i tenori di metionina e cisteina e i tenori di fenilalanina e tirosina.

(art. 6 lett. b e 13 lett. b)

Aminoacidi essenziali e semiessenziali nel latte materno

Lettera A 2° paragrafoAlimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine del latte vaccino o caprino o a base di isolati di proteine di soia, soli o associati a proteine del latte vaccino o caprino, nonché alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine.Ai fini dell’allegato 2 numeri 2.2, 2.3, 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 e dell’allegato 3 numeri 2.2, 2.3, 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4, gli aminoacidi essenziali e semiessenziali nel latte materno, espressi in milligrammi per 100 kJ o 100 kcal, sono i seguenti:

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