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AS 2025 510

Trattato del 15 dicembre 2004
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA
RS 0.360.514.1; RU 2006 2031

Preambolo

Traduzione

Modifica del Trattato

Adottata mediante scambio di note del 9 luglio 2025
Entrata in vigore il 9 luglio 2025

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein hanno convenuto le seguenti modifiche:

Art. 12 par. 1(1)Per l’infrastruttura, il personale, la trasmissione dei dati, l’organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, la manutenzione e il supporto del sistema AFIS e del Sistema d’informazione basato sui profili del DNA, nonché per gli oneri amministrativi relativi al disbrigo della corrispondenza, il Principato del Liechtenstein paga alla Confederazione svizzera un importo forfettario annuo di 120 000 franchi. L’importo può essere modificato per via diplomatica.

AllegatoLista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato: n. RS Testo RU 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Sono applicabili gli art. 354 cpv. 4, 356 cpv. 2 e 3 e 357 cpv. 1, ma solo con riferimento agli art. 6 e 11 cpv. 2 lett. a, b ed e nonché cpv. 3 lett. c della decisione 2008/615/GAI1 54 799 2022 600 2025 348 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) Sono applicabili l’art. 255 cpv. 1, 1bis e 2 e gli art. 257, 258 e 259 concernenti l’analisi del DNA, in particolare il prelievo di campioni e l’allestimento di profili nel contesto di un procedimento penale al fine della trasmissione alle autorità svizzere per l’ulteriore trattamento 2010 1881 2014 2055 2023 468 363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) Sono applicabili gli art. 2, 3, 6, 8, 9, 9a lett. a, 11 cpv. 1, 2 e 4, l’art. 13a cpv. 2, 3, 4 lett. c, 5 e 6, gli art. 14, 15 cpv. 1, l’art. 16 cpv. 1, 2 lett. a–d e cpv. 3–7, l’art. 17 cpv. 1, gli art. 18, 19, 20 cpv. 2, l’art. 23 cpv. 1 e l’art. 23a 2004 5269 2010 1573 2014 2055 2022 537 2023 309 2025 3482 363.1 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA) Sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, gli art. 6, 6a, 7, 8, 9, 9c, 10, 11, 12 cpv. 1 e 2 e gli art. 13, 15a, 18a e 19 2004 5279 2005 3337 2008 4943 2014 3467 2021 132 2022 568 2023 325 361.3 Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica Sono applicabili gli art. 2, 8 cpv. 1 lett. a–c ed e, gli art. 9, 10, 12, 14, 16 cpv. 1, gli art. 18, 22, 23 cpv. 2 e gli art. 23a e 26 2014 163 2021 132 2022 568 2023 325

Trattato del 15 dicembre 2004<br />tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA<br />RS 0.360.514.1; RU 2006 2031 | Lexipedia | Lexipedia