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AS 2025 618

Legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 20251,

decreta:

I

La legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Art. 2 lett. cAbrogata

Art. 5 cpv. 1 e 21 Il Consiglio federale incarica l’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese (Approvvigionamento economico del Paese) di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l’approvvigionamento del Paese in una situazione di grave penuria, sia essa già sopraggiunta o imminente.2 Le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.

Art. 57 cpv. 2Abrogato

Art. 58 Approvvigionamento economico del Paese1 L’Approvvigionamento economico del Paese è composto dal Delegato, dai settori specializzati e dall’UFAE.2 Il Consiglio federale può designare altri organi della Confederazione per adempiere i compiti dell’Approvvigionamento economico del Paese.

Art. 58a Delegato1 Il Consiglio federale nomina un Delegato all’approvvigionamento economico del Paese (Delegato). Il Delegato deve aver acquisito una vasta esperienza nel settore dell’economia. 2 Il Delegato dirige l’Approvvigionamento economico del Paese.3 Può far capo agli organi di cui all’articolo 58 capoverso 2.4 In collaborazione con i settori specializzati, osserva la situazione in materia di approvvigionamento e svolge le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. A tal fine tiene conto delle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall’economia.5 Si assicura che il trattamento dei dati statistici non provochi distorsioni della concorrenza.

Art. 58b Settori specializzati1 Il Consiglio federale definisce i settori specializzati. Questi possono disporre di segreterie a tempo pieno. 2 I settori specializzati sono composti prevalentemente da specialisti dell’economia, nonché da specialisti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni. I membri dei settori specializzati rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse. 3 Al fine di garantire l’approvvigionamento economico del Paese, i settori specializzati mettono a disposizione le loro competenze e la loro rete professionale. 4 In collaborazione con l’UFAE, pianificano e sviluppano le misure preparatorie di cui all’articolo 5 capoverso 1.5 Il Consiglio federale può delegare compiti ai settori specializzati nel caso in cui vengano adottate misure previste agli articoli 31–33. Può autorizzare i settori specializzati a emanare decisioni.

Art. 62Abrogato

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2025.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi