AS 2025 67
Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
Preambolo
Traduzione
Emendamenti all’Accordo adottati con la Risoluzione 208/XLII
Adottati dal Consiglio dei Governatori il 14 febbraio 2019
Entrati in vigore il 10 settembre 2019
La sezione 2 a) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):a) Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l’ideazione e l’esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, il meccanismo di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o di altri mezzi.
La sezione 2 f) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):f) L’accordo di prestito, o qualsiasi altro accordo ritenuto appropriato, avviene in ogni caso tra il Fondo e il beneficiario, quest’ultimo essendo responsabile dell’attuazione del progetto o del programma concordato.