Un organismo può essere ammesso per la lotta biologica classica se adempie una delle seguenti condizioni:
a. è iscritto nell’allegato 2 della norma PM6/3 dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) relativa agli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP;
b. è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in Francia, in Italia o nei Paesi Bassi;
c. sono adempiute le condizioni per il suo utilizzo di cui agli articoli 12 capoverso 1 nonché 15 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Se un organismo è ammesso sulla base del capoverso 1 lettera a o b, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sottopone per parere all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la documentazione concernente l’organismo. L’UFAM si pronuncia entro un termine di 30 giorni.
Se un organismo è ammesso sulla base del capoverso 1 lettera c, l’UFAG procede a una valutazione dei rischi conformemente a tale disposizione e la sottopone per parere all’UFAM. L’UFAM si pronuncia entro un termine di 30 giorni.
L’UFAG può presentare una domanda di emissione sperimentale conformemente agli articoli 20 e 21 OEDA per organismi utilizzati nel quadro della lotta biologica classica se ciò è necessario per verificare se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c sono adempiute.
Il DEFR stabilisce nell’allegato 2 gli organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e le condizioni concernenti il loro utilizzo.