Lexipedia

AS 2025 76

Ordinanza concernente il materiale bellico (OMB)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 22 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide due anni e possono essere prorogate di un anno al massimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza concernente il materiale bellico | Lexipedia | Lexipedia