AS 2025 777
Ordinanza sui medicamenti (OM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 settembre 20181 sui medicamenti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. hAbrogata
Art. 48 cpv. 2bis2bis Nel caso di dispensazione di medicamenti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera c che non contengono principi attivi con un potenziale di abuso noto, il requisito di cui al capoverso 2 lettera e è soddisfatto se l’indicazione è documentata. Se il medicamento contiene un principio attivo con un potenziale di abuso noto ma l’anamnesi consente di escludere ampiamente un abuso, ciò deve essere inoltre documentato di conseguenza.
Capitolo 10 sezione 2 (art. 69 e 70) e allegato 4Abrogati
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
19 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |