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AS 2025 817

Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 novembre 20161 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1Capitolo 1:
Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari

Titolo dopo l’art. 1Sezione 1a: Versione determinante dei commentari dell’OCSE

Art. 1aLa versione determinante secondo l’articolo 2b capoverso 2 LSAI dei commentari dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativi al Modello di accordo tra autorità competenti e allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) è quella del 27 marzo 20172. La versione determinante dei commentari dell’OCSE relativi all’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e alla modifica dello SCC è quella dell’8 giugno 20233.

Art. 2 cpv. 1 lett. a–c e 21 Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo purché tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:a. i fondi contrattuali di investimento secondo gli articoli 25–27 e 118a–118p della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi (LICol);b. le società di investimento a capitale variabile secondo gli articoli 36–52 e 118a–118p LICol;c. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 98–109 e 118a–118p LICol;2 Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo SCC il cui controllo è esercitato da persone oggetto di comunicazione.

Art. 5 e 6Abrogati

Art. 6a Enti di utilità pubblica qualificati1 Ad eccezione delle società di capitali secondo gli articoli 620–827 del Codice delle obbligazioni (CO)5 e delle società cooperative con un capitale sociale secondo gli articoli 828–926 CO, sono considerati enti di utilità pubblica qualificati secondo l’articolo 3 capoverso 9bis LSAI gli enti residenti in Svizzera che soddisfano le seguenti condizioni:a. sono costituiti e gestiti in Svizzera esclusivamente per un fine religioso, benefico, scientifico, artistico, culturale, sportivo o educativo, oppure sono costituiti e gestiti in Svizzera quali associazioni professionali, associazioni economiche, camere di commercio, associazioni dei lavoratori, associazioni degli agricoltori o degli orticoltori, associazioni civiche o organizzazioni che perseguono esclusivamente la promozione del benessere sociale;b. in Svizzera sono esentati dall’imposta sul reddito o dall’imposta sull’utile;c. non hanno azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sui loro redditi o valori patrimoniali;d. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, i loro redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell’ambito dell’esercizio dell’attività di utilità pubblica dell’ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall’ente;e. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, all’atto della loro liquidazione o scioglimento, i loro valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure sono devoluti al Governo svizzero, a un Cantone o a un Comune.2 Le condizioni di cui al capoverso 1 sono considerate soddisfatte se gli enti interessati sono esentati dall’imposta federale diretta in virtù dell’articolo 56 lettera g o h della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’imposta federale diretta (LIFD).3 Vale come conferma secondo l’articolo 3 capoverso 9bis LSAI in particolare una decisione di esenzione dall’imposta secondo l’articolo 56 lettera g o h LIFD oppure un’iscrizione in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esentate dall’imposta.

Art. 9–11 e 16Abrogati

Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. aSono considerati residenti in Svizzera secondo l’articolo 5 capoverso 1 LSAI:a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD7;

Titolo dopo l’art. 30Capitolo 2:
Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attivitàSezione 1: Versione determinante dei commentari dell’OCSE

Art. 30aLa versione determinante secondo l’articolo 2b capoverso 2 LSAI dei commentari dell’OCSE relativi all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività e al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) è quella dell’8 giugno 20238.

Titolo dopo l’art. 30aSezione 2:
Prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

Art. 30b1 Sono considerati residenti fiscali in Svizzera secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che vantano un’appartenenza personale in Svizzera secondo l’articolo 3 o l’articolo 50 LIFD9.2 È considerato assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI chi in Svizzera è tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali. Sono considerate tali:a. la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta;b. la dichiarazione d’imposta per le imposte dirette dei Cantoni;c. le attestazioni di cui all’articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD;d. le attestazioni secondo le disposizioni di legge cantonali volte ad attuare l’articolo 45 capoverso 1 lettera c della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.3 I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono considerati detentori di una succursale in Svizzera secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI purché vantino un’appartenenza economica in Svizzera secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD.4 La prestazione di un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un’attività commerciale secondo l’articolo 12b capoverso 2 LSAI se la persona fisica o l’ente che presta il servizio:a. durante un anno civile realizza con tale attività commerciale un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;b. durante un anno civile stabilisce con oltre 20 clienti o mantiene con almeno 20 clienti relazioni d’affari che non si limitano a un’unica prestazione di tale servizio;c. ha la facoltà illimitata di disporre di cripto-attività di clienti che in qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; od. presta servizi consistenti nell’eseguire operazioni di scambio il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

Titolo dopo l’art. 30bSezione 3: Precisazione degli obblighi di comunicazione

Art. 30cIn caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria fino allo scioglimento della comunione ereditaria. La successione è considerata una persona oggetto di comunicazione dell’ultimo Stato o territorio di cui la persona deceduta era residente fiscale.

Titolo dopo l’art. 30cSezione 4: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Art. 30d Inizio di una relazione d’affari con un utente di cripto-attività1 Sono considerate eccezioni secondo l’articolo 12f capoverso 3 LSAI i casi in cui una relazione d’affari con un utente di cripto-attività inizia senza che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:a. il cambiamento dell’utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità;b. l’inizio di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

Art. 30e Chiusura della relazione d’affari1 Se una relazione d’affari è chiusa prima dello scadere dei termini secondo l’articolo 12f capoversi 1, 3 e 4 LSAI e la verifica della relazione d’affari da parte del prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della chiusura, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può considerare l’utente di cripto-attività e la persona che esercita il controllo persone che non sono oggetto di comunicazione.2 Se una relazione d’affari di un utente è chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica della relazione d’affari conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata al momento della chiusura, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.

Titolo prima dell’art. 31Capitolo 3: Disposizioni comuniSezione 1: Obbligo di iscrizione

Art. 311 Un istituto finanziario svizzero o un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.2 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.3 Non è considerata come annullamento dell’iscrizione:a. la comunicazione inviata all’AFC nella quale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dichiara di non detenere conti finanziari oggetto di comunicazione o nella quale il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dichiara di non avere utenti oggetto di comunicazione;b. la comunicazione del prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 15 capoverso 1ter LSAI.4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI è applicabile per analogia.

Titolo prima dell’art. 32Sezione 2: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero

Titolo prima dell’art. 33Sezione 3: Sistema d’informazione

Art. 34 Categorie di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche trattatiL’AFC può procedere al trattamento dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile.

Titolo prima dell’art. 35aCapitolo 4: Disposizioni finali

Art. 35b Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 20251 Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2025 i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l’Accordo multilaterale dell’8 giugno 202311 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività) e la LSAI se sono soddisfatte le condizioni seguenti:a. i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione presentano un criterio di collegamento secondo la sezione I parte A CARF con un altro Stato o territorio che, secondo la sezione I parti C‒F CARF, prevale sul criterio di collegamento con la Svizzera;b. lo Stato o il territorio non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica;c. i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non sarebbero assoggettati a tali obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica.2 Nel periodo in questione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono inoltre esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate tramite le loro succursali situate in un altro Stato o territorio se sono soddisfatte le condizioni seguenti:a. lo Stato o il territorio non attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica;b. la succursale sarebbe assoggettata in questo Stato o territorio agli obblighi previsti dal CARF per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica.3 In deroga al capoverso 1, conformemente alla sezione I parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività una succursale svizzera di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è assoggettata in Svizzera agli obblighi secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e la LSAI per quanto riguarda le operazioni effettuate per il suo tramite.4 I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che conformemente al capoverso 1 sono esonerati dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale devono comunicare all’AFC, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13a capoverso 2 LSAI, lo Stato o il territorio nel quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I parte A CARF in base al quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato o territorio.5 Per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall’entrata in vigore della modifica sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2‒4 LSAI, che decorrono dall’entrata in vigore della modifica.6 Ai conti di cui all’articolo 9 del diritto anteriore già aperti o detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si applica il termine di cui alla sezione VIII parte C punto 17 lettera e comma v quinto trattino dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 201412 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che decorre dall’entrata in vigore della modifica.7 Dall’entrata in vigore della modifica, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso i quali sono già aperti conti di cui agli articoli 10 e 11 del diritto anteriore che non sono detenuti da un istituto finanziario devono verificare questi conti. In relazione ai conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2‒4 LSAI, che decorrono dall’entrata in vigore della modifica.8 Le disposizioni sulle cripto-attività di cui alla modifica del 26 novembre 2025 della presente ordinanza e alla modifica del 26 settembre 202513 della LSAI non sono applicabili nel 2026.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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