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AS 2025 860

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 22 L’autorità competente può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2026.

12 dicembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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