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AS 2026 119

AS 2026 119 (OCoR-DFI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 14 ottobre 20191 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 44 Se, nell’anno di compensazione, un Cantone modifica di oltre dieci punti percentuali rispetto all’anno precedente la quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie, in questo Cantone è ottenuto un fattore di rincaro per gruppo di rischio, in deroga ai capoversi 1–3. Tale fattore è ottenuto dividendo le prestazioni nette medie dell’anno di compensazione per le prestazioni nette medie dell’anno precedente.

II

L’allegato3 è sostituito.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2026.

2 L’articolo 5 capoverso 4 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

2 marzo 2026

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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