AS 2026 16
Codice civile svizzero
(Protezione del possesso di fondi contro l’altrui illecita violenza)
Modifica del 20 giugno 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20231,
decreta:
I
Il Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 926 cpv. 2–4 | |
2 Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso espellendone l’usurpatore entro un congruo termine dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 3 Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all’usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito. 4 Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l’intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l’intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze. |
II
Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:
Art. 248 lett. cLa procedura sommaria è applicabile:c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;
Titolo prima dell’art. 258Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudizialeSezione 1: Divieto giudiziale
Titolo dopo l’art. 260Sezione 2: Ordinanza giudiziale
Inserire gli articoli 260a e 260b prima del titolo del capitolo 5
Art. 260a Principio1 Se il possesso di un fondo è turbato o usurpato illecitamente, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione, nonché i provvedimenti necessari per l’apposizione dell’ordinanza sul fondo e per l’esecuzione da parte dell’autorità competente.2 Il richiedente deve provare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa o l’usurpazione illecite.3 Il giudice decide senza indugio, al massimo entro cinque giorni.4 Su richiesta, può ordinare l’esecuzione anticipata dell’ingiunzione. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
Art. 260b Pubblicazione e opposizione1 Alla pubblicazione e all’opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260. Tuttavia, l’opposizione deve essere interposta entro dieci giorni e motivata.2 L’opposizione non necessita di essere motivata se è stata ordinata l’esecuzione anticipata. L’ingiunzione continua a produrre i suoi effetti nei confronti dell’opponente. Il giudice impartisce all’opponente un termine di dieci giorni per proporre azione.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2026.
14 gennaio 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |