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AS 2026 237

Ordinanza sull’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (OIPIA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13a capoverso 3, 67 capoverso 1ter e 68novies capoversi 6–8 della legge federale del 19 giugno 19591 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i principi per la concessione di importi forfettari da parte dell’assicurazione per l’invalidità per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’intervento precoce intensivo in caso di disturbi dello spettro autistico (IPI), nonché il calcolo e il versamento di questi importi forfettari, i criteri di valutazione dell’IPI e il trattamento dei dati.

Sezione 2 Condizioni per la concessione di importi forfettari da parte dell’assicurazione per l’invalidità

Art. 2 Condizioni

L’assicurazione per l’invalidità concede importi forfettari per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI soltanto se sono adempiute le condizioni concernenti:

  • a. l’organizzazione in seno alla quale l’IPI è eseguito (art. 3);

  • b. il personale dell’organizzazione in seno alla quale l’IPI è eseguito (art. 4);

  • c. il metodo d’intervento (art. 5);

  • d. la durata, il luogo e l’intensità dell’IPI (art. 6);

  • e. se del caso, la proroga dell’IPI (art. 7); e

  • f. i partecipanti all’IPI (art. 8).

Art. 3 Organizzazione in seno alla quale l’IPI è eseguito

L’organizzazione in seno alla quale l’IPI è eseguito (organizzazione) deve essere integrata in un’istituzione di diritto pubblico o aver concluso con il Cantone un contratto di prestazioni relativo all’IPI.

L’organizzazione deve adempiere una delle seguenti condizioni:

  • a. è diretta da:

    1. un medico specialista in psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza,

    2. un medico specialista in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza con specializzazione in neuropediatria, o

    3. un medico specialista in medicina dell’infanzia e dell’adolescenza con specializzazione in pediatria dello sviluppo;

  • b. i provvedimenti sanitari da essa eseguiti sono seguiti da un medico che adempie le condizioni di cui alla lettera a numero 1, 2 o 3.

Art. 4 Personale dell’organizzazione

L’équipe che esegue l’IPI deve essere composta da personale medico e da personale pedagogico. La quota del personale medico in equivalenti a tempo pieno deve essere almeno del 20 per cento dell’intero team che esegue l’IPI, compresa la direzione.

Il personale medico e il personale pedagogico devono essere formati o in corso di formazione nel settore dei disturbi dello spettro autistico o sul metodo d’intervento applicato dall’organizzazione.

Art. 5 Metodo d’intervento

Il metodo d’intervento applicato deve adempiere le seguenti condizioni:

  • a. è riconosciuto quale efficace dalla comunità scientifica;

  • b. consiste in una terapia comportamentale o in una terapia incentrata sullo sviluppo oppure in una combinazione di questi due elementi;

  • c. il lavoro con il bambino è effettuato individualmente e in piccoli gruppi di bambini;

  • d. coinvolge adeguatamente i detentori dell’autorità parentale.

Art. 6 Durata, luogo e intensità dell’IPI

L’IPI dura almeno due anni e comprende, ogni anno, almeno lo stesso numero di settimane del calendario scolastico cantonale.

In casi eccezionali e fondati dal punto di vista medico, la durata dell’IPI può essere ridotta, in particolare se l’età o i progressi del bambino lo giustificano.

Di norma l’IPI è eseguito in seno all’organizzazione o nei luoghi in cui il bambino vive, in particolare presso il suo domicilio o l’asilo nido (IPI sul posto).

Eccezionalmente l’IPI può essere eseguito a distanza mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a condizione che il bambino e i detentori dell’autorità parentale siano seguiti in modo intensivo in seno all’organizzazione all’inizio dell’intervento (IPI a distanza).

L’IPI sul posto comprende in media almeno 15 ore alla settimana di lavoro con il bambino, individualmente o in piccoli gruppi, effettuato dall’équipe che esegue l’IPI.

L’IPI a distanza comprende in media almeno 10 ore alla settimana di lavoro effettuato dall’équipe che esegue l’IPI:

  • a. con il bambino, individualmente o in piccoli gruppi; o

  • b. con i detentori dell’autorità parentale in base a sequenze filmate del bambino, in tempo reale o in un momento successivo.

Art. 7 Proroga dell’IPI

Se sono adottati provvedimenti a titolo di proroga dell’IPI per consolidare i risultati raggiunti dal bambino prima dell’inizio della scuola o per agevolare la transizione in un altro ambiente o l’integrazione nella scuola, tali provvedimenti devono consistere in un lavoro con il bambino effettuato dall’équipe che esegue l’IPI e della durata di almeno un’ora alla settimana in media.

Art. 8 Partecipanti all’IPI

I bambini che partecipano all’IPI devono adempiere le seguenti condizioni:

  • a. sono assicurati conformemente alla LAI;

  • b. presentano un disturbo dello spettro autistico riconosciuto dall’assicurazione per l’invalidità quale infermità congenita e sono annunciati all’ufficio AI del loro Cantone di domicilio per questo disturbo;

  • c. la gravità del disturbo dello spettro autistico oppure la gravità delle limitazioni funzionali o dello sviluppo intellettivo giustificano un IPI;

  • d. non presentano comorbidità per le quali un IPI è controindicato; e

  • e. hanno meno di quattro anni al momento dell’inizio dell’IPI; se è giustificato dal punto di vista medico, possono avere un’età più elevata.

Sezione 3 Calcolo degli importi forfettari e modalità di versamento

Art. 9 Limite massimo dell’importo forfettario annuo

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) determina il limite massimo di cui all’articolo 13a capoverso 2 LAI sulla base delle spese complessive medie per bambino e per anno degli IPI eseguiti in seno alle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell’articolo 16 della presente ordinanza.

L’UFAS determina queste spese basandosi sulle cifre dell’anno precedente la negoziazione o il rinnovo della convenzione.

Art. 10 Importo forfettario annuo

L’importo forfettario per la presa a carico dei provvedimenti sanitari eseguiti nel quadro dell’IPI è calcolato per bambino e per anno per tutta la Svizzera (importo forfetario annuo). Il suo ammontare varia a seconda che l’IPI sia eseguito sul posto o a distanza. È calcolato sulla base delle prestazioni mediche regolamentate, moltiplicate per le spese regolamentate per queste prestazioni.

Le prestazioni mediche regolamentate sono ottenute sommando il 20 per cento del numero di ore di lavoro minimo a settimana di cui all’articolo 6 capoverso 5 o 6 e tre ore alla settimana per il lavoro supplementare richiesto dall’intervento, e poi moltiplicando questa somma per il numero medio di settimane d’intervento eseguito nelle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell’articolo 16.

Le spese regolamentate sono fissate sulla base:

  • a. delle tariffe esistenti per le prestazioni delle varie categorie di personale medico che esegue l’IPI; e

  • b. della composizione media delle équipe di personale medico nelle organizzazioni oggetto di una convenzione ai sensi dell’articolo 16, compresa la direzione.

Se l’ammontare dell’importo forfettario annuo supera il limite massimo di cui all’articolo 9, l’importo è ridotto nella misura dell’importo eccedente.

Art. 11 Importo forfettario mensile per la proroga dell’IPI

L’importo forfettario per la proroga dell’IPI secondo l’articolo 7 è fissato per bambino su base mensile (importo forfettario mensile). Ammonta al 3 per cento dell’importo forfettario annuo per l’IPI sul posto.

Se la durata dell’IPI è ridotta secondo l’articolo 6 capoverso 2, non è versato alcun importo forfettario mensile.

Art. 12 Durata massima del versamento degli importi forfettari

L’importo forfettario annuo è versato per due anni.

L’importo forfettario mensile è versato per un anno al massimo.

Art. 13 Riduzione o soppressione degli importi forfettari

Se l’IPI è interrotto definitivamente o se la sua durata è ridotta secondo l’articolo 6 capoverso 2, l’importo forfettario annuo è ridotto secondo le seguenti modalità:

  • a. se l’IPI dura meno di sei mesi, l’importo forfettario è ridotto della metà;

  • b. se l’IPI dura più di un anno, ma meno di 21 mesi, l’importo forfettario è ridotto della metà per il secondo anno.

L’importo forfettario annuo o mensile può essere ridotto o soppresso in qualsiasi momento, se le condizioni poste nella LAI, nella presente ordinanza o nelle convenzioni ai sensi dell’articolo 16 non sono interamente adempiute.

Art. 14 Ulteriori modalità di versamento degli importi forfettari

Gli importi forfettari sono versati al Cantone una volta all’anno per ogni bambino che prima del 1° ottobre:

  • a. ha partecipato per un primo o un secondo anno intero a un IPI;

  • b. ha interrotto definitivamente l’IPI; o

  • c. ha terminato un IPI di durata ridotta o una sua proroga.

Il Cantone emette una fattura all’indirizzo dell’UFAS prima del 1° novembre indicandovi:

  • a. il numero di bambini coinvolti;

  • b. la loro data di nascita;

  • c. le date dell’inizio e, se del caso, della fine dell’IPI oppure le date dell’inizio e della fine della proroga dell’IPI; e

  • d. il nome dell’organizzazione.

Per il resto, le modalità di versamento degli importi forfettari sono stabilite nelle convenzioni ai sensi dell’articolo 16.

Sezione 4 Pianificazione cantonale, convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni e vigilanza

Art. 15 Pianificazione cantonale

L’organo cantonale competente definisce una pianificazione concernente l’IPI prima della conclusione o del rinnovo di una convenzione ai sensi dell’articolo 16.

La pianificazione comprende in particolare:

  • a. una descrizione del finanziamento dell’offerta di IPI;

  • b. una stima del numero di posti necessari per far fronte alla richiesta di IPI, un bilancio delle capacità di accoglienza del momento e una presentazione degli obiettivi del Cantone in materia.

Art. 16 Convenzioni tra l’UFAS e i Cantoni

Le convenzioni concernenti l’IPI tra l’UFAS e gli organi cantonali competenti contengono, oltre agli elementi previsti all’articolo 13a capoverso 1 lettera d LAI, in particolare l’ammontare degli importi forfettari annui e mensili nonché le disposizioni sul rinnovo delle medesime.

Le convenzioni sono concluse per una durata di quattro anni al massimo e hanno tutte la stessa data di scadenza. L’ammontare degli importi forfettari non può essere adattato nel corso della durata della convenzione.

Il Cantone presenta all’UFAS la sua richiesta di conclusione o di rinnovo di una convenzione, allegandovi la pianificazione di cui all’articolo 15 e le seguenti informazioni:

  • a. il quadro legale e istituzionale cantonale relativo all’offerta di IPI;

  • b. il numero di settimane d’intervento generalmente eseguito dall’organizzazione o dalle organizzazioni oggetto della convenzione;

  • c. le categorie professionali cui appartengono i membri dell’équipe che esegue l’IPI in equivalenti a tempo pieno, compresa la direzione;

  • d. per ogni organizzazione, il bilancio e il conto economico dell’anno precedente la negoziazione della convenzione o il suo rinnovo; il conto economico deve essere presentato in modo analitico e permettere di determinare le spese medie per anno e per bambino e l’ammontare dei contributi cantonali all’organizzazione.

I Cantoni mettono a disposizione dell’UFAS i documenti necessari, in particolare i documenti dimostranti che l’organizzazione e il suo personale adempiono le condizioni previste dalla LAI e dalla presente ordinanza.

Il rinnovo della convenzione va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza della stessa.

Art. 17 Vigilanza

L’UFAS vigila sul rispetto dei principi per la concessione degli importi forfettari previsti dalla LAI e dalla presente ordinanza.

Su richiesta, il Cantone è tenuto in qualsiasi momento a fornire all’UFAS e agli altri organi federali competenti informazioni circa l’attuazione di questi principi e della convenzione ai sensi dell’articolo 16 e a concedere loro l’accesso ai documenti determinanti.

Sezione 5 Valutazione dell’IPI, raccolta e trasmissione di dati e finanziamento della statistica

Art. 18 Criteri di valutazione dell’IPI

La valutazione dell’IPI riguarda in particolare:

  • a. lo sviluppo del bambino in relazione con l’IPI;

  • b. l’influenza dell’IPI sul percorso scolastico del bambino, tenuto eventualmente conto del sostegno integrativo di cui beneficia e delle capacità di accoglienza delle scuole regolari del Cantone;

  • c. l’influenza dell’IPI sul ricorso alle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;

  • d. l’influenza dell’IPI sull’integrazione nel mondo del lavoro e sull’autonomia in materia di alloggio;

  • e. i costi dell’IPI.

Art. 19 Raccolta e trasmissione di dati per seguire lo sviluppo del bambino

Per consentire di seguire lo sviluppo del bambino in relazione con l’IPI, le organizzazioni sottopongono i bambini a test volti a misurare le loro capacità prima e dopo l’IPI e ne trasmettono i risultati ai Cantoni. Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce le modalità.

Art. 20 Raccolta e trasmissione di altri dati

Oltre ai dati previsti all’articolo 68novies capoverso 2 LAI, le organizzazioni raccolgono i seguenti dati:

  • a. se del caso, le date dell’inizio e della fine della proroga dell’IPI nonché il numero totale di ore di proroga eseguito con il bambino;

  • b. se del caso, il motivo dell’interruzione definitiva dell’IPI;

  • c. il metodo d’intervento applicato e il numero di ore e di settimane di IPI generalmente eseguito;

  • d. le categorie professionali cui appartengono i membri dell’équipe che esegue l’IPI, compresa la direzione, con i rispettivi equivalenti a tempo pieno;

  • e. le spese totali dell’organizzazione, le spese medie per anno e per bambino e l’importo dei contributi cantonali all’organizzazione.

Le organizzazioni trasmettono i dati di cui al capoverso 1 all’organo cantonale competente.

Prima del 1° novembre di ogni anno l’organo cantonale competente trasmette all’Ufficio federale di statistica (UST) a fini statistici i dati, corredati della data di nascita e del sesso del bambino, del suo Cantone di domicilio, del nome dell’organizzazione, delle date dell’inizio e della fine dell’IPI nonché dei dati di cui all’articolo 68novies capoverso 5 lettera a LAI.

L’UST può formulare raccomandazioni relative alla raccolta e alla trasmissione dei dati.

Art. 21 Finanziamento della statistica

Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità assume la totalità delle spese sostenute dall’UST in relazione con la statistica sull’IPI.

Sezione 6 Diritti degli assicurati, anonimizzazione e distruzione dei dati

Art. 22 Obbligo d’informare l’assicurato

L’organizzazione informa per scritto l’assicurato o il suo rappresentante legale circa il diritto di opposizione di cui all’articolo 23 nonché la raccolta, la trasmissione, l’anonimizzazione, la distruzione e le altre forme di trattamento dei dati.

Art. 23 Diritto di opposizione

L’assicurato o il suo rappresentante legale può in qualsiasi momento opporsi presso l’organizzazione, per scritto e senza indicarne i motivi, alla registrazione non anonimizzata dei dati a fini statistici.

L’opposizione deve essere firmata dall’assicurato o dal suo rappresentante legale e contenere le seguenti indicazioni relative all’assicurato:

  • a. nome e cognome;

  • b. indirizzo;

  • c. data di nascita;

  • d. numero AVS.

L’assicurato o il suo rappresentante legale può revocare in qualsiasi momento l’opposizione.

Art. 24 Anonimizzazione e distruzione dei dati

L’organo cantonale competente e l’UST anonimizzano o distruggono i dati trasmessi loro in virtù dell’articolo 68novies capoversi 3 e 5 lettera a LAI e delle disposizioni della presente ordinanza, non appena lo scopo del trattamento lo consente, ma al più tardi 30 anni dopo la loro raccolta.

Se l’assicurato o il suo rappresentante legale esercita il diritto di opposizione di cui all’articolo 23, sono adottate le seguenti misure:

  • a. l’organizzazione conferma per scritto all’assicurato o al suo rappresentante legale che l’opposizione è stata registrata e ne informa senza indugio l’organo cantonale competente; quest’ultimo inoltra l’opposizione all’UST;

  • b. l’organizzazione e l’organo cantonale competente distruggono le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 23 capoverso 2;

  • c. l’UST anonimizza senza indugio i dati già registrati e distrugge le indicazioni relative all’opposizione di cui all’articolo 23 capoverso 2.

Se l’assicurato o il suo rappresentante legale revoca l’opposizione, l’organo cantonale competente può chiedere a questi o all’organizzazione di comunicargli nuovamente a fini statistici i dati anonimizzati a seguito dell’opposizione.

Sezione 7 Entrata in vigore

Art. 25

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

6 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi