Lexipedia

AS 2026 266

Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 1a Sistemi d’informazione (art. 96 e 99a–102 LAsi; art. 2 LSISA2)1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:a. sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) conformemente all’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20063;b. banca dati Kompass;c. amministrazione dei prestiti;d. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);e. banca dati sui casi medici;f. banca dati Aiuto individuale al ritorno;g. sistema d’informazione per i centri della Confederazione e per gli alloggi negli aeroporti (MIDES);h. sistema d’informazione eRetour conformemente all’articolo 12 dell’ordinanza dell’11 agosto 19994 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;i. banca dati sul pool d’interpreti (DOPO);j. strumento di gestione dei termini (tool FM).2 Partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo.

Art. 1l Eurodac1 Eurodac contiene i dati di cui all’allegato 1.2 Per i seguenti gruppi di persone, a contare dalla comunicazione dei dati biometrici a Eurodac la durata di conservazione dei dati Eurodac è di:a. richiedenti l’asilo, dieci anni;b. persone ammesse in un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, cinque anni;c. persone alle quali è stata rifiutata l’ammissione in un gruppo di rifugiati oppure la cui procedura di ammissione è stata sospesa, tre anni;d. persone alle quali è stata concessa protezione nel quadro della determinazione di un gruppo di rifugiati, cinque anni;e. persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, cinque anni.3 I dati biometrici rilevati ai fini dell’esecuzione di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac.

Art. 5 cpv. 1 lett. b1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:b. immagini del volto.

Art. 6 cpv. 1 e 21 Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a sei anni accompagnati da un genitore.2 Abrogato

Art. 6a, rubricaComunicazione di dati personali a uno Stato non-Dublino (art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

Art. 6b Comunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublino competente1 Prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nello Stato Dublino competente, la SEM comunica i dati personali di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/20555 tramite la linea di comunicazione elettronica secondo l’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione.2 Per le persone che necessitano di assistenza medica o di un trattamento medico comunica inoltre le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055. 3 La procedura di comunicazione dei dati è retta dagli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2024/13516 nonché dagli articoli 3–5 e dal capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2055.

Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino competenteI dati di cui all’articolo 6b capoverso 1 lettera b sono registrati nel sistema d’informazione eRetour. Vanno cancellati al massimo 12 mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino1 I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Dublino, organizzazioni internazionali, enti privati e persone fisiche.2 Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Dublino, purché:a. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13587; eb. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.3 Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13518:a. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; b. sesso; c. data, luogo e Paese di nascita;d. cittadinanza;e. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:1. tipo e numero del documento di viaggio, 2. data di scadenza,3. autorità di rilascio,4. Paese di rilascio;f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.4 Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati:a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici:1. data di rilevamento,2. data di comunicazione a Eurodac;b. i seguenti dati relativi all’interessato:1. Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine,2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità,3. luogo e data dell’eventuale sbarco;c. identificativo utente dell’operatore.

Art. 11 Esperto in dattiloscopiaquinquies (art. 102a LAsi)1 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102ater capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).2 In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in dattiloscopia procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.3 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM: a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; eb. ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.4 Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.5 I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppureb. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

Art. 11a Esperti in immagini del voltoquinquies (art. 102a LAsi)1 La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102ater capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in immagini del volto dei servizi competenti per l’identificazione biometrica di fedpol.2 In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in immagini del volto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.3 Se dalla verifica emerge che le immagini del volto non corrispondono, la SEM: a. cancella senza indugio il risultato della consultazione; eb. ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.4 Se dalla verifica emerge che le immagini del volto corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.5 I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le immagini del volto, se:a. dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppureb. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.6 Se la consultazione automatica di Eurodac ha dato un riscontro positivo per quanto riguarda sia le impronte digitali sia l’immagine del volto, il risultato può essere verificato da un esperto in immagini del volto.

Art. 11b Diritto d’accesso1 Il diritto d’accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati.2 La SEM tratta le domande d’accesso.

Art. 11c Diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati 1 La procedura relativa all’esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/135810.2 La SEM tratta le domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac1 Nell’esercizio dei propri compiti, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati. Per quest’ultimo funge da referente nazionale.2 L’IFPDT è l’autorità nazionale di controllo ai sensi degli articoli 43 paragrafo 9, 44, 47 paragrafo 1 e 50 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/135811. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublinoquater (art. 26 cpv. 3 LAsi)1 La registrazione audio del colloquio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/135112 serve: a. come mezzo probatorio nella procedura Dublino in caso di dubbi in merito alle affermazioni rilasciate dal richiedente l’asilo durante il colloquio; b. per l’esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d’interrogazione da parte della SEM.2 La registrazione audio è registrata temporaneamente quale file digitale su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). 3 Sono autorizzati a trattare i dati personali contenuti in una registrazione audio unicamente i collaboratori:a. della SEM competenti per compiti nel quadro della procedura Dublino o per il controllo di qualità di cui al capoverso 1 lettera b;b. del Tribunale amministrativo federale (TAF) che si occupano della procedura di ricorso contro una decisione sull’asilo.4 La SEM garantisce al TAF, su sua richiesta, un accesso sicuro alle registrazioni audio registrate temporaneamente sul server del DFGP. Se le registrazioni non sono accessibili durante più giorni il TAF può richiedere, all’occorrenza, una trascrizione manuale.5 Il richiedente l’asilo può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l’asilo o la sua rappresentanza legale si avvale di tale diritto, la SEM comunica il luogo, la data e l’ora previsti a tal fine. È vietato trasmettere il file digitale in qualsivoglia forma per assecondare questa richiesta.6 Se la registrazione audio è incompleta o difettosa, dopo aver preso atto dell’incompletezza o del difetto il richiedente l’asilo può pretendere un nuovo colloquio. Se non viene immediatamente preteso un nuovo colloquio, è determinante il rapporto d’interrogazione.7 La registrazione audio è cancellata dal server del DFGP:a. dopo sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito secondo l’articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi;b. quando si conclude la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente a causa dell’avvio di una procedura d’asilo in Svizzera.

II

Gli allegati 1 e 4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2026.

20 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1l cpv. 1)

Dati del sistema Eurodac

1. Dati del settore dell’asilo

Richiesta di protezione internazionale (CAT 1)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera a del regolamento (UE) 2024/135813, la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente

sesso

ove disponibili, tipo e numero del documento di identità o di viaggio; codice a tre lettere del Paese di rilascio e data di scadenza di tale documento

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

lo Stato membro competente nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 1, 2 o 3 del regolamento (UE) 2024/1358

lo Stato membro di ricollocazione conformemente all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358

nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera a del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferimento

nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera b del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferimento

nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera c del regolamento (UE) 2024/1358: la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri

nei casi di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera d del regolamento (UE) 2024/1358: la data in cui l’interessato è stato allontanato dal territorio degli Stati membri o lo ha lasciato

nei casi di cui all’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1358: la data di arrivo dell’interessato in seguito al buon esito del trasferimento

il fatto che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto

il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base al controllo di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/135614 del Parlamento europeo e del Consiglio o in base a un esame a norma dell’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/135115, se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • – la persona interessata è armata;

  • – la persona interessata è violenta;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di terrorismo di cui al numero 22 dell’allegato 3 della legge del 21 marzo 202516 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS);

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno degli altri reati di cui all’allegato 3 LSIS

se il richiedente non ha il diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro: il fatto che la domanda di protezione internazionale è stata respinta

il fatto che, a seguito di un esame di una domanda nella procedura di frontiera, una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza o una decisione che dichiara la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata è passata in giudicato

il fatto che è stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione

Richiesta di partecipazione a un programma di ammissione di gruppi di rifugiati (CAT 7)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data di registrazione

sesso

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del Paese di rilascio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale

se del caso, la data del rifiuto dell’ammissione e i motivi per i quali l’ammissione è stata rifiutata

se del caso, la data dell’interruzione della procedura di ammissione

Dati rilevati di persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati (CAT 8)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione

sesso

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale

2. Dati rilevati e disponibili del settore degli stranieri

Attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen (CAT 2)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data del rintraccio

sesso

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato

lo Stato membro di ricollocazione conformemente all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358

il fatto che è stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione

il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • – la persona interessata è armata;

  • – la persona interessata è violenta;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di terrorismo di cui al numero 22 dell’allegato 3 LSIS;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno degli altri reati di cui all’allegato 3 LSIS.

Persone rintracciate in situazione di soggiorno irregolare (CAT 3)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data del rintraccio

sesso

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato

nei casi di cui all'articolo 25 paragrafo 2 la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento

il fatto che è stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione

il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 o a seguito di un controllo di sicurezza effettuato al momento del rilevamento dei dati biometrici di cui all’articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358, se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • – la persona interessata è armata;

  • – la persona interessata è violenta;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di terrorismo di cui al numero 22 dell’allegato 3 LSIS;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno degli altri reati di cui all’allegato 3 LSIS.

Persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (CAT 9)

dati relativi alle impronte digitali

immagine del volto

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte

cittadinanza o cittadinanze

data di nascita

luogo di nascita

Stato membro d’origine, luogo e data dello sbarco

sesso

ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di identità e di viaggio e data di scadenza del documento di identità o di viaggio

una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un’indicazione della sua autenticità e, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l’identificazione del cittadino di Paese terzo o dell’apolide accompagnato da un’indicazione della sua autenticità

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine

data di rilevamento dei dati biometrici

data della trasmissione dei dati all’Eurodac

identificativo utente dell’operatore

la data in cui l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato

Stato membro di ricollocazione conformemente all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1358

il fatto che è stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione

il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, se si verifica una delle seguenti circostanze:

  • – la persona interessata è armata;

  • – la persona interessata è violenta;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di terrorismo di cui al numero 22 dell’allegato 3 LSIS;

  • – vi sono indizi che la persona interessata è coinvolta in uno degli altri reati di cui all’allegato 3 LSIS.

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  • a. Accordo del 26 ottobre 200417 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

  • b. Accordo del 17 dicembre 200418 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  • c. Protocollo del 28 febbraio 200819 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  • d. Protocollo del 28 febbraio 200820 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  • e. Protocollo del 27 giugno 201921 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.