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AS 2026 329

Regolamento d’esecuzione comune
all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine
e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
RS 0.232.111.141; RU 2021 744

Modifiche del regolamento d’esecuzione comune

Approvate dall’Assemblea dell’Unione di Lisbona il 22 luglio 2022
Entrate in vigore il 1° gennaio 2023

Traduzione

[...]

Capitolo II Domanda e registrazione internazionale

Regola 7Iscrizione nel registro internazionale[...]4.[Applicazione degli articoli 29.4) e 31.1) dell’Atto di Ginevra]a) In caso di ratifica dell’Atto di Ginevra da parte di uno Stato parte dell’Atto del 1967 o di adesione di tale Stato all’Atto di Ginevra, nei confronti di tale Stato, per quanto riguarda le registrazioni internazionali o le denominazioni d’origine riconosciute in virtù dell’Atto del 1967, si applica mutatis mutandis la regola 5.2)–4). L’Ufficio internazionale verifica insieme all’Autorità competente interessata quali modifiche devono essere apportate, alla luce dei requisiti di cui alle regole 3.1) e 5.2)–4), in vista della registrazione in virtù dell’Atto di Ginevra e notifica le registrazioni internazionali così effettuate a ogni altra Parte contraente parte dell’Atto di Ginevra. Le modifiche di cui alla regola 5.2) sono soggette al pagamento della tassa di cui alla regola 8.1)ii).[...]

Regola 8 Tasse1.[Ammontare delle tasse] L’Ufficio internazionale riscuote le seguenti tasse, pagabili in franchi svizzeri:i) tassa di registrazione internazionale1: 1000ii) tassa per la prima modifica di una registrazione internazionale: 500tassa supplementare per una o più modifiche supplementari
presentate nella stessa domanda: 300iii) tassa per il rilascio di un estratto del registro internazionale: 150iv) tassa per il rilascio di un attestato o di ogni altro tipo
di informazione scritta circa il contenuto del registro internazionale: 100v) tasse individuali di cui all’alinea 2).[...]

Capitolo III Rifiuto e altre misure relative alla registrazione internazionale

Regola 9 Rifiuto1.[Notifica all’Ufficio internazionale][...]b) Il rifiuto è notificato entro un anno a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale di cui all’articolo 5.2) dell’Atto del 1967 o all’articolo 6.4) dell’Atto di Ginevra. Nel caso di cui all’articolo 29.4) dell’Atto di Ginevra, tale termine può essere prorogato di un anno.c) Salvo prova contraria da parte dell’Autorità competente di cui al punto a), la notifica della registrazione internazionale di cui al punto b) è considerata come ricevuta da parte dell’Autorità competente 20 giorni dopo la data indicata sulla notifica.[...]

Regola 15 Modifiche1.[Modifiche consentite] Le modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale sono le seguenti:i) modifica dei beneficiari costituita dall’aggiunta o dalla soppressione di uno o più beneficiari, o modifica del nome o dell’indirizzo dei beneficiari oppure della persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) dell’Atto di Ginevra;ii) [Abrogato]iii) modifica dei confini dell’area geografica di produzione o dell’area geografica d’origine del prodotto o dei prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;iv) modifiche riguardanti l’atto legislativo o regolatorio, la decisione giudiziaria o amministrativa oppure la registrazione di cui alla regola 5.2)a)vii);v) modifiche riguardanti la Parte contraente d’origine che non interessano l’area geografica di produzione o l’area geografica d’origine del prodotto o dei prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica.vi) [Abrogato][...]

Regola 16 Rinuncia alla protezione[...]2.[Ritiro di una rinuncia]a) Ogni rinuncia, e quindi anche una rinuncia di cui alla regola 6.1)d), può essere ritirata, totalmente o parzialmente, in ogni momento dall’Autorità competente della Parte contraente d’origine o, nel caso di cui all’articolo 5.3) dell’Atto di Ginevra, dai beneficiari oppure dalla persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5.2)ii) di detto Atto, o ancora dall’Autorità competente della Parte contraente d’origine, a condizione che venga corretta l’irregolarità nel caso di una rinuncia di cui alla regola 6.1)d).[...]

Regolamento d’esecuzione comune<br />all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine<br />e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche<br />RS 0.232.111.141; RU 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia