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AS 2026 39

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Egitto relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Concluso il 15 novembre 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 gennaio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Egitto

(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e l’Egitto (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico in corso di validità e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Dopo essere entrati sul territorio dello Stato accreditatario e aver ottenuto un permesso di soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto nazionale in corso di validità possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata di validità del permesso di soggiorno.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale in corso di validità e che non sono contemplati dall’articolo 1 paragrafo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Confederazione Svizzera dopo essere transitate attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno (di massimo 90 «novanta» giorni) in tale spazio, mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dalla legislazione nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei passaporti menzionati nel presente Accordo entro 30 (trenta) giorni dalla firma del medesimo.

Nel caso in cui debba essere introdotto un nuovo passaporto diplomatico o debba essere modificato quello esistente, le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i pertinenti facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Emendamenti

Le Parti contraenti possono concordare emendamenti al presente Accordo per via diplomatica. Gli emendamenti entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Limitazioni, durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo si applica unicamente ai passaporti elettronici dotati di chip conformi alla specifica ICAO Doc 9303. È concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le formalità previste dalle rispettive legislazioni interne.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere, integralmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri gravi motivi. Tale decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa al momento della ricezione di tale notifica.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.

Fatto al Cairo, il 15 novembre 2025, in due esemplari nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Beat Jans

Per il
Governo della Repubblica araba d’Egitto:

Badr Abdelatty

Accordo<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Egitto relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico<br />Concluso il 15 novembre 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 gennaio 2026 | Lexipedia | Lexipedia