00.1013 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le autorità fiscali francesi hanno effettivamente modificato nel 1997 la loro prassi concernente non solo lo sgravio dell'imposta alla fonte, ma anche il rimborso del credito d'imposta (avoir fiscal) per i residenti di Svizzera che sono esenti dalle imposte dirette sulla base dell'articolo 56 LIFD e delle corrispondenti disposizioni cantonali. Da allora esse rifiutano, da un lato, questo sgravio dell'imposta alla fonte e, dall'altro, il trasferimento del credito d'imposta alle Casse pensioni svizzere, alle fondazioni svizzere nonché agli enti pubblici svizzeri.
Questo cambiamento di prassi è stato sottoposto all'Amministrazione federale delle contribuzioni dalle persone interessate. La Convenzione franco-svizzera di doppia imposizione del 1966 (qui di seguito CDI-F) prevede, in effetti, all'articolo 27 paragrafo 1 che quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni di tale Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente. Diverse procedure amichevoli sono state avviate e raggruppate in un'unica procedura che concerne questa questione di principio.
Lo scambio d'opinioni avvenuto nel quadro del suddetto articolo 27 non è sfociato in un accordo.
Secondo i motivi invocati, da parte francese si considera che le persone che beneficiano di un'esenzione fiscale in Svizzera non sono residenti di Svizzera ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e che, di conseguenza, queste persone non possono beneficiare dei vantaggi della Convenzione, mancando un'espressa disposizione che, da un lato, li subordinerebbe alla nozione di persone residenti (diritto allo sgravio dell'imposta alla fonte) e, dall'altro, accorderebbe loro il diritto al trasferimento del credito d'imposta. Le autorità fiscali francesi ritengono che la prassi seguita fino al 1997 sia il risultato di un mancato funzionamento amministrativo che non costituisce un diritto acquisito. In particolare, oltre alla questione legata alla residenza ai sensi della Convenzione, esse hanno sottolineato che lo scopo del credito d'imposta mira all'eliminazione della doppia imposizione economica che, in ultima analisi, colpisce l'azionista. Un trasferimento del credito d'imposta ad un azionista esentato dall'imposta in Francia o nel suo Stato di residenza non sembra giustificato sotto questo punto di vista. La politica convenzionale francese è chiaramente definita a questo proposito.
Da parte svizzera, la posizione francese non è stata mai accettata e resta criticabile già a causa dell'incertezza giuridica provocata dal cambiamento della prassi operato dalla Francia senza una consultazione preliminare. Inoltre, l'articolo 4 CDI-F designa come residente ai sensi della Convenzione, ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile illimitatamente ad imposta nello Stato stesso. Secondo le disposizioni della legislazione fiscale svizzera, le persone in questione rientrano nel campo di applicazione della legislazione fiscale (cfr. ad es. Parte terza, Titolo primo, LIFD), ma sono esentate dall'imposta da questa legge (cfr. ad es. art. 56 LIFD). Queste persone dovrebbero tuttavia poter per lo meno beneficiare dello sgravio dell'imposta alla fonte francese sui dividendi che essi ricevono. Per quanto concerne il trasferimento del credito d'imposta, esso può essere rivendicato almeno fino all'entrata in vigore, il 1° agosto 1998, dell'Accordo aggiuntivo del 22 luglio 1997 alla CDI-F poiché il nuovo articolo 11 paragrafo 3 lettera c) (i) pone la condizione d'una imposizione all'aliquota normale soltanto a decorrere da questa data.
Questo Accordo aggiuntivo qualifica gli enti di diritto pubblico d'uno Stato contraente come persone residenti di detto Stato (art. 3 che modifica l'art. 4 CDI-F). Questa qualifica permette loro di ottenere lo sgravio dell'imposta alla fonte. Per quanto concerne il rimborso dell'imposta alla fonte la situazione è quindi chiara per gli enti di diritto pubblico, mentre è meno chiara per le Casse pensioni e le fondazioni che non possono ottenere alcun rimborso.
Non è escluso che si possa trovare una soluzione nel quadro di una modifica della Convenzione. Si tratta, tuttavia, di una lunga procedura che non potrà essere realizzata in breve tempo, poiché dipende anche da altre considerazioni (pacchetto convenzionale). Per ora è da rilevare che il contenzioso resta aperto, se del caso, in Francia fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della decisione di rifiuto.
2. In considerazione dell'interpretazione francese, che corrisponde alla costante politica convenzionale della Francia nei confronti degli altri Stati e che sembra effettivamente derivare da un funzionamento difettoso dell'amministrazione francese, un rifiuto di rimborsare l'imposta preventiva svizzera alle Casse pensioni francesi potrebbe esplicare effetti negativi su altre condizioni d'applicazione della Convenzione, dato che il regime fiscale delle Casse pensioni francesi, che devono pagare l'imposta, non è paragonabile a quello applicabile in Svizzera. Sarebbe stato possibile prendere in considerazione soltanto il rifiuto di rimborsare l'imposta preventiva sui dividendi e sugli interessi a enti di diritto pubblico francesi per il periodo che precede l'entrata in vigore dell'Accordo. La procedura amichevole in corso non ne dava tuttavia la possibilità; inoltre, secondo i sondaggi effettuati dai servizi competenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, non esiste alcuna istanza di rimborso presentata da un ente pubblico francese. L'attenzione della parte francese è stata peraltro attirata sul fatto che questo cambiamento di prassi non mancherà evidentemente di far dirottare questi investimenti svizzeri verso altri Paesi, ciò che non dovrebbe essere nell'interesse dell'economia francese.
3. In quest'ambito non risulta una doppia imposizione effettiva delle persone interessate, ma soltanto una perdita di proventi risultante dal cambiamento della prassi dell'amministrazione francese. Non è compito della Svizzera compensare il rifiuto dell'amministrazione francese di rimborsare l'imposta alla fonte come pure il credito d'imposta. A questo proposito, spetta alle persone interessate esaminare se per la questione dello sgravio dell'imposta francese alla fonte intendano adire le vie legali. Come già detto al numero 1 in fine più sopra, non è escluso che si possa trovare una soluzione nel quadro di una modifica della Convenzione.
Risposta del Consiglio federale.