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00.3063 · Interpellanza · 2000-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Le diarie per le commissioni extraparlamentari e gli organi di direzione della Confederazione sono regolate nell'ordinanza del 3 giugno 1996 del Consiglio federale sulle commissioni e l'ordinanza del 12 dicembre 1996 del Dipartimento federale delle finanze sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari. A tenore di queste ordinanze le diarie variano tra i 100 e i 150 franchi per le commissioni che danno pareri (commissioni consultive) e tra i 150 e i 200 franchi per le commissioni che dispongono di poteri decisionali (commissioni decisionali). Oltre alla diaria, i presidenti delle commissioni extraparlamentari possono beneficiare di un'indennità forfettaria. I dipartimenti competenti per le commissioni, la Cancelleria federale e il Consiglio dei PF stabiliscono le diarie fino a 200 franchi. Le diarie superiori a questo importo e le indennità forfettarie dei presidenti sono stabilite d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Per le persone che esercitano una professione indipendente o per cui il lavoro di commissione comporta particolari oneri le diarie possono essere raddoppiate. Come importo massimo per una diaria, l'ordinanza sulle commissioni prevede 1'000 franchi. Vi si aggiungono eventuali indennità per rifusione di spese (spese di viaggio, spese per pasti e pernottamenti), indennizzate secondo le disposizioni previste per gli agenti della Confederazione. Al membro della commissione che, fuori dalle sedute, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni può essere pagata una diaria supplementare.

Le indennità delle Commissioni di ricorso e di arbitrato ai sensi degli articoli 71a-71c della legge federale sulla procedura amministrativa sono determinate ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale sulle commissioni.

Sulle singole domande il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Consiglio federale sulle commissioni e di quella del Dipartimento federale delle finanze sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, la determinazione delle singole diarie non pone di regola problemi. Il Consiglio federale è dell'opinione che esse non siano troppo differenziate e non ritiene opportuno e nemmeno necessario creare una maggiore unità.

L'ammontare dell'indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari dipende dall'importanza delle singole commissioni, risp. dal genere di attività che la commissione deve prestare e dal dispendio di tempo. Il grosso delle diarie si situa tra i 100 e i 150 franchi per le persone che esercitano una professione dipendente, risp. tra i 200 e i 300 franchi per i membri che esercitano una professione indipendente. Diarie più elevate vengono di regola versate a membri di commissioni con poteri decisionali, come ad esempio la Commissione federale delle banche, la Commissione della concorrenza, la Commissione d'ammissione per il servizio civile o la Commissione federale delle comunicazioni. Le diarie non sono volutamente concepite come sostitutive del salario. Spesso i membri rappresentano organizzazioni o altri gruppi di interesse e, durante i lavori commissionali, sono retribuiti dai loro datori di lavoro.

2. Sì, le indennità delle singole commissioni possono essere consultate presso i competenti dipartimenti o servizi. L'Ufficio federale del personale allestisce ogni anno un reporting, che informa sulle commissioni istituite nell'amministrazione generale della Confederazione nonché

sulle relative diarie e indennità. Inoltre, sul sito intranet della Cancelleria federale esiste una panoramica sulle commissioni extraparlamentari permanenti istituite dal Consiglio federale, sugli organi di direzione e sui rappresentanti della Confederazione.

3. Nell'amministrazione generale della Confederazione vi sono circa 200 commissioni extraparlamentari permanenti (stato 1999), che sono create da una legge federale o da un decreto federale oppure istituite da un atto del Consiglio federale, di un dipartimento o della Cancelleria federale, in virtù dell'articolo 57 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. A livello federale non esiste una panoramica sulle commissioni istituite ad hoc nell'amministrazione generale della Confederazione.

4. Nel 1999 l'ammontare delle indennità delle circa 200 commissioni extraparlamentari era complessivamente di circa 10,5 milioni, composto dalle diarie dei membri delle commissioni, dalle eventuali indennità presidenziali e dalle spese accessorie. Per le commissioni parlamentari sono stati spesi quasi 6 milioni di franchi. Questo importo si compone dei gettoni di presenza e delle spese accessorie dei 246 parlamentari e non comprende l'indennità minima.

5. La Commissione federale per il Museo nazionale svizzero può essere annoverata tra le commissioni con basse indennità. La diaria è di 70 franchi. La Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche versa un'indennità media (130 franchi per le persone che esercitano un'attività dipendente risp. 250 franchi per i membri che svolgono una professione indipendente). La Commissione d'ammissione per il servizio civile è una delle commissioni con le più alte indennità. La diaria è di 300 franchi per le persone che esercitano una professione dipendente e di 500 franchi per quelle che esercitano un'attività indipendente.

In alcune commissioni in cui si lavora intensamente i membri ricevono pure indennità forfettarie (Commissione federale delle banche, Commissione della concorrenza, Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, Commissione federale delle comunicazioni, Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari), che vengono di volta in volta sottoposte per approvazione al Consiglio federale. I criteri per fissare le indennità forfettarie sono identici a quelli per le diarie.

Risposta del Consiglio federale.