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00.3156 · Mozione · 2000-03-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Punti 1 e 2

Come il Consiglio federale ha già sottolineato durante l'ora delle domande, il 13 marzo 2000 (00.5034, interrogazione Baumann J. Alexander), non è ancora possibile quantificare il numero di persone che, dall'estero, potrebbero raggiungere i membri della loro famiglia in Svizzera a beneficio del ricongiungimento famigliare consentito nell'ambito dell'Azione umanitaria 2000.

I membri della famiglia che si trovano già in Svizzera saranno per principio integrati al contingente di persone che beneficeranno dell'ammissione provvisoria conseguente all'Azione umanitaria 2000. Sulla scorta dell'esperienza, si può tuttavia partire dall'idea che, durante il lungo soggiorno in Svizzera, le persone considerate dall'Azione umanitaria 2000 non hanno voluto rimanere separate per lungo tempo dai membri della loro famiglia e che, di conseguenza, il ricongiungimento famigliare in molti casi è già avvenuto negli anni scorsi. Per quanto riguarda le condizioni dell'entrata in Svizzera dei membri della famiglia rimasti all'estero, il Consiglio federale rileva che, conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri, le persone ammesse a titolo provvisorio non possono per principio esigere il ricongiungimento famigliare. Nel caso specifico, l'autorizzazione del ricongiungimento famigliare implica che i Cantoni siano disposti a rilasciare un permesso di dimora della polizia degli stranieri ai membri della famiglia delle persone ammesse provvisoriamente.

Se è presentata una domanda formale di ricongiungimento famigliare con membri della famiglia che si trovano ancora all'estero, spetta alle competenti autorità cantonali decidere in virtù delle pertinenti disposizioni. La nozione di famiglia assume in proposito un senso stretto (coniuge e figli non sposati che hanno meno di 18 anni) e costituisce un criterio rigido nell'esame delle altre esigenze riguardanti il soggiorno, l'attività lucrativa, le condizioni di vita, il mantenimento e la cura della famiglia.

Negli altri casi, i membri della famiglia che giungono in Svizzera in un secondo tempo possono, conformemente all'attuale giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, essere inclusi nell'ammissione provvisoria delle persone considerate dall'Azione umanitaria 2000. Anche in questo caso, la nozione di famiglia si limita al coniuge e ai figli minorenni.

In un caso come nell'altro, le autorità incaricate di decidere sono tenute a esaminare accuratamente se, nel caso specifico, i criteri richiesti per il ricongiungimento famigliare o per l'inclusione nell'ammissione provvisoria siano adempiuti. A tali condizioni, il Consiglio federale non ritiene necessario elaborare prescrizioni supplementari.

Punto 3

Dato il carattere eccezionale dell'Azione umanitaria 2000, l'autore della mozione propone di autorizzare il ricongiungimento famigliare delle categorie di persone interessate soltanto in una proporzione equivalente al numero di cittadini dell'ex Jugoslavia che saranno partiti definitivamente. Il carattere eccezionale dell'azione menzionata si limita, conformemente alla volontà del Consiglio federale, alla regolamentazione applicabile alle persone che vivono in Svizzera da molti anni. Il criterio che determina il campo d'applicazione dell'Azione umanitaria 2000, da cui sono escluse le persone che hanno commesso dei reati, si sono comportate in modo asociale, si sono rifiutate di collaborare, vivono in clandestinità o sono scomparse, è la data del deposito della domanda d'asilo e non l'appartenenza a una determinata nazionalità. Considerato che le persone ammesse a titolo provvisorio non sono soggette alle disposizioni che limitano il numero degli stranieri, il Consiglio federale ritiene che sarebbe inopportuno subordinare alla partenza effettiva di un numero equivalente di cittadini jugoslavi la concessione del ricongiungimento famigliare per stranieri di altre nazionalità. Gli aspetti che esulano dal rigido quadro normativo delle condizioni di residenza in Svizzera, come l'autorizzazione del ricongiungimento famigliare, sono da parte loro retti dalle pertinenti disposizioni del diritto svizzero e del diritto internazionale pubblico. Il Consiglio federale reputa che la regolamentazione auspicata dal mozionante non è situabile in tale contesto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.