00.3160 · Mozione · 2000-03-24
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera dispone di una fitta rete di leggi e di norme in materia di vigilanza per impedire che il denaro acquisito illecitamente da capi di Stato e da ministri venga depositato in banche svizzere.
La direttiva del 26 marzo 1998 sul riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche (CFB) prescrive alle banche di non accettare somme delle quali sanno o sono tenute a presupporre che provengano dalla corruzione o dall'abuso di beni patrimoniali pubblici. Devono perciò esaminare con particolare attenzione se tali somme sono direttamente o indirettamente legate a persone che ricoprono importanti cariche pubbliche per uno Stato estero o sono legate a persone e società riconoscibilmente vicine a tali personalità pubbliche, che intrattengono con loro relazioni d'affari e ne accettano e/o conservano denaro. È di competenza esclusiva della direzione delle banche concludere relazioni d'affari con la predetta cerchia di persone e società. Qualora la direzione si decidesse ad intrattenere tali relazioni è obbligata a sorvegliarne regolarmente la legittimità ed eventualmente ad adottare le misure necessarie.
Occorre inoltre ricordare la legge sul riciclaggio di denaro in vigore da due anni. Con l'entrata in vigore di questa legge, le banche non sono più solo autorizzate, ma hanno l'obbligo d'informare l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro qualora siano al corrente o abbiano il fondato sospetto che il denaro provenga da un crimine. Oltre alla legge sul riciclaggio bisogna anche menzionare le rivedute disposizioni penali in materia di corruzione entrate in vigore il 1° maggio 2000. Grazie a queste disposizioni sono stati dissipati gli ultimi dubbi che sussistevano nella letteratura sulla questione a sapere se le retribuzioni corruttive di funzionari stranieri dovevano essere considerate come antefatto al riciclaggio di denaro e di conseguenza sottostare all'obbligo di comunicazione. La convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali è stata approvata dall'Assemblea federale il 9 dicembre 1999. Immediatamente dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di corruzione verrà depositato presso il segretario generale dell'OCSE lo strumento di ratifica.
Con queste disposizioni, che nel confronto internazionale sono fra le più aspre, la CFB dispone di un potente strumento per scoprire e intimidire somme acquisite illecitamente da capi di Stato. Di conseguenza si può rinunciare a istituire una commissione per il controllo dei depositi bancari dei capi di Stato stranieri. Qualora vi sia il fondato sospetto che del denaro provenga da attività criminali, esiste già oggi l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Secondo il sistema suggerito dall'autore della mozione, la segnalazione di relazioni bancarie con politici stranieri fatta all'Ufficio competente avverrebbe anche nel caso in cui non vi fosse un sospetto fondato. Ciò è, da un lato, superfluo e, dall'altro, sul piano della politica estera, delicato. Nel contempo le banche verrebbero liberate da ogni responsabilità. Infine, anche dal punto di vista del segreto bancario una tale procedura non sarebbe priva di inconvenienti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.