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00.3325 · Mozione · 2000-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) stabilisce il principio dell'indicazione dei prezzi lordi. L'articolo 16 LCSl prevede che per le merci e determinati servizi offerti ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente. L'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) concretizza tale principio nel senso che le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto devono essere già incluse in quello indicato (art. 4 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2).

Contrariamente a quanto asserisce l'autore della mozione, il principio dell'indicazione dei prezzi lordi corrisponde anche al disciplinamento in vigore nell'Unione europea in materia di indicazione di prezzi. La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80/27 del 18 marzo 1998) designa quale "prezzo di vendita" da comunicare ai consumatori il prezzo finale, compresa l'imposta sul valore aggiunto e tutte le altre imposte (art. 2 lett. a). Nello stesso senso, la definizione di "prezzo per unità di misura" comprende l'imposta sul valore aggiunto e tutte le altre imposte (art. 2 lett. b). L'articolo 3 di questa direttiva stabilisce che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori.

Il principio dell'indicazione dei prezzi lordi è parimenti applicabile al commercio elettronico. Nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Gazzetta ufficiale L 178/1 del 17 luglio 2000), l'articolo 5 rinvia al diritto comunitario per quanto riguarda gli "altri obblighi d'informazione", tra i quali anche l'indicazione dei prezzi. Oltre alla direttiva sull'indicazione dei prezzi menzionata sopra, occorre segnalare la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (Gazzetta ufficiale L 144/19 del 4 giugno 1997). Sotto il titolo "Informazioni preliminari", l'articolo 4 della direttiva sui contratti a distanza prevede che il consumatore, fra l'altro, deve essere informato in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, del prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte.

Da ciò emerge chiaramente che le disposizioni svizzere relative alla cosiddetta indicazione dei prezzi lordi sono conformi al diritto dell'Unione europea. Un passaggio unilaterale della Svizzera all'indicazione dei prezzi netti non sarebbe affatto opportuno e nemmeno auspicabile dal punto di vista del turismo.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che eventuali modifiche all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto comportano costi per l'economia. In occasione dell'ultima modifica dell'OIP, entrata in vigore il 1° novembre 1999, esso ha infatti tenuto conto di questo elemento. Infatti, in caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, gli operatori hanno diritto a un termine di tre mesi nel corso del quale devono adeguare l'indicazione dei prezzi alla nuova situazione. Inoltre la definizione di consumatore è stata formulata in modo più stretto, per cui i prezzi destinati all'artigianato, all'industria e all'amministrazione non devono più comprendere l'imposta sul valore aggiunto.

Il Consiglio federale è disposto a seguire gli ulteriori sviluppi della situazione in seno all'Unione europea e a vegliare affinché le prossime modifiche dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei costi che potrebbero derivare all'economia, vengano messe in vigore in un solo pacchetto, nella misura in cui ciò è oggettivamente e politicamente possibile. In quest'ottica, il Consiglio federale è disposto ad accettare la mozione sotto forma di postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.