00.3357 · Interpellanza · 2000-06-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1:
Le statistiche relative al numero dei visti rilasciati annualmente non menzionano lo scopo del soggiorno. Esse distinguono unicamente i tipi di visto (entrata o transito) e precisano il luogo del rilascio. Dato che, di solito, lo straniero ritira il visto presso la rappresentanza svizzera all'estero competente per il luogo del suo domicilio, è invece possibile stabilire in maniera abbastanza attendibile il numero di visti rilasciati per nazionalità. Il sistema di rilascio elettronico dei visti (EVA), attualmente in fase d'introduzione presso i vari servizi competenti in materia di rilascio dei visti, consentirà in futuro di allestire statistiche più circostanziate.
Nel 1999, le rappresentanze svizzere all'estero hanno rilasciato 632'862 visti di cui 13'373 di transito e 619'489 d'entrata, segnatamente a scopo di turismo, affari e visita. La maggior parte dei visti sono stati rilasciati in India (58'000), a Taïwan (50'000), in Russia (50'000), nella Repubblica popolare Cinese (34'000), in Turchia (29'000), Tailandia (27'000), Arabia Saudita (23'000), Indonesia (17'000), negli Emirati arabi uniti (13'000) e in Libia (12'000).
Ad 2:
Al momento dell'esame delle condizioni per il rilascio del visto per un soggiorno turistico, le rappresentanze di Svizzera all'estero si accertano che il richiedente presenti le garanzie necessarie per la partenza dalla Svizzera entro i termini impartiti. A tale scopo esse verificano che il richiedente disponga di tutti i documenti necessari alla prosecuzione del viaggio. Inoltre, a seconda delle condizioni, possono richiedere la presentazione di prenotazioni d'albergo, dei biglietti d'aereo o altro. Se sussistono dubbi circa la prosecuzione del viaggio o i documenti presentati, il visto è rifiutato giusta le prescrizioni dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS; RS 142.211).
Al momento dell'entrata in Svizzera l'attività della polizia di confine si concentra sulla verifica delle condizioni menzionate nel visto (validità, scopo del viaggio e del soggiorno, mezzi finanziari, ecc.). Se le condizioni per l'entrata non sono soddisfatte il visto è abrogato ai sensi dell'OEnS e la persona in questione deve essere respinta. l controllo delle persone al momento della partenza è anzitutto volto a coadiuvare la polizia nel settore della ricerca di persone. Nel caso di stranieri che soggiacciono all'obbligo del visto, il passaggio del confine è apposto sul passaporto con il timbro di entrata o di uscita.
Ad 3 a 5
L'obbligo del visto è uno strumento comprovato che consente segnatamente alle compagnie aeree di constatare, prima della partenza, che sono adempite le condizioni d'entrata. È vero che i controlli al momento dell'entrata e della partenza non sono sistematici. Essi sono realizzati per lo più per campionatura, secondo priorità stabilite in funzione dei rischi del momento nonché del personale disponibile. Visto il numero delle entrate quotidiane, stimato a 700'000 circa, non è attualmente più possibile effettuare un controllo permanente dell'identità apponendo un timbro nel passaporto di ogni straniero che entra o esce dalla Svizzera. Questo dato di fatto non è dovuto soltanto all'esiguità dei mezzi a disposizione bensì anche ad altre considerazioni esposte per le quali rinviamo alla nostra risposta all'interpellanza Freund del 19 marzo 1999 (99.3144; segnatamente al n. 2).
E' evidente che l'obbligo del visto e il controllo alla frontiera da soli non sono idonei per impedire totalmente soggiorni illegali. Tuttavia, si tratta di mezzi utili per regolare e controllare i flussi migratori. Un visto può inoltre contribuire a facilitare il controllo al confine, in quanto le persone munite di visto soddisfano, di norma, le condizioni di entrata. Non si può inoltre tralasciare che anche i documenti per il visto possano essere fonte di informazioni preziose in future procedure d'inchiesta, ad esempio nell'ambito della verifica degli obblighi di garanzia o nell'accertare l'identità di persone che nascondono i propri documenti di viaggio.
Altri mezzi efficaci in materia di polizia degli stranieri per constatare la presenza illegale di cittadini esteri sul nostro territorio sono l'obbligo di notificazione dell'alloggiatore (art. 24 OEnS) nonché i controlli effettuati nel contesto della lotta contro l'occupazione illegale di lavoratori stranieri.
Il Consiglio federale sa che esistono lacune per quanto attiene al controllo all'interno del Paese. Si stanno facendo sforzi per colmarle nella misura del possibile. In tale contesto è bene segnalare i gruppi di lavoro che si occupano di criminalità degli stranieri e dell'attività dei passatori.
Le persone che risiedono illegalmente in Svizzera rischiano in ogni momento una denuncia o una condanna penale in virtù della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (cfr. art. 23 LDDS; RS 142.20) o ancora la disposizione di un provvedimento amministrativo nei loro confronti (divieto d'entrata, allontanamento). L'avamprogetto di una nuova legge sugli stranieri, posto in consultazione il 10 luglio 2000, contiene proposte in vista di rafforzare le sanzioni previste. Per quel che concerne l'esecuzione delle disposizioni penali, essa è di competenza delle autorità cantonali incaricate del perseguimento penale nonché dei tribunali.
Non esistono statistiche ufficiali concernenti il numero di persone che soggiornano illegalmente in Svizzera e di quelle che sono entrate con un visto turistico. Gli unici dati disponibili sono quelli forniti dalla statistica sui divieti d'entrata. Nel 1999, ad esempio, sono stati pronunciati 4'898 divieti d'entrata per i casi di violazione delle prescrizioni di polizia degli stranieri e 4'393 per altri motivi. ll numero sommerso delle entrate e dei soggiorni illegali è ovviamente molto più alto. Non esistono dati statistici sul numero di persone che soggiornano illegalmente in Svizzera in base a un visto turistico.
Occorre infine rammentare che l'insieme del sistema di sicurezza interna della Svizzera è attualmente esaminato nel contesto del progetto d'organizzazione "Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera" allestito congiuntamente, nel novembre 1999, dal DFGP e dalla Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP). Si tratta, tra l'altro, di stabilire se l'attuale ripartizione dei compiti tanto a livello federale quanto tra Confederazione e Cantoni sia appropriata e come la si può eventualmente migliorare. Ciò vale segnatamente per la gestione dei problemi migratori e il controllo delle persone al confine.
Risposta del Consiglio federale.