00.3575 · Interpellanza · 2000-10-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e la legge sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) stabiliscono che la gestione delle strade nazionali è di competenza dei Cantoni. Secondo il diritto vigente (art. 3 cpv. 4 LCStr), le autorità cantonali sono autorizzate a emanare limitazioni funzionali nella misura in cui lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. L'art. 3 cpv. 6 LCStr stabilisce che, in casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione. Percorrendo la galleria del San Gottardo, gli automobilisti attraversano il confine fra i Cantoni Uri e Ticino. In base all'art. 57a cpv. 1 LCStr, sulle autostrade e sulle semiautostrade devono essere istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia che coincidono con i settori per la manutenzione della strada. I governi dei Cantoni Uri e Ticino si dividono la responsabilità sulla base di un accordo amministrativo sottoscritto nel 1980, in occasione dell'apertura della galleria del San Gottardo. Le due centrali di polizia di Göschenen e Airolo si avvicendano nella direzione del traffico. Esse sono responsabili della gestione della traffico in caso di intensità anomala della circolazione e di impedimento dovuti ad avarie, collisioni incendi ecc. La gestione del traffico è orientata a evitare la formazione di code all'interno della galleria.
2. Come illustrato al punto 1, sono le autorità cantonali ad essere competenti per quanto riguarda le limitazioni funzionali del traffico e le misure particolari su tutte le strade. Il Consiglio federale ritiene che non sussistano motivi per rimettere in discussione queste competenze.
3. Nel 1999, per problemi dovuti al traffico troppo intenso, a incidenti, ad avarie e al transito di veicoli di altezza superiore al limite consentito è stato necessario chiudere l'accesso alla galleria o dosare il traffico per mezzo di semafori per complessive 532 ore al portale nord e 598 ore al portale sud.
4. Il controllo del traffico per mezzo di semafori viene attuato sia al portale sud che al portale nord della galleria del San Gottardo.
5. Lo scopo non è di rallentare in modo mirato il traffico, ma di consentire un transito fluido e senza rischi. La responsabilità delle interruzioni del transito è da addossare esclusivamente agli oltre 1000 veicoli di altezza superiore al limite consentito che transitano e agli oltre 600 guasti, agli oltre 60 incidenti e ai 4-6 incendi che si verificano ogni anno.
6. Come illustrato alle cifre 1 e 2, la responsabilità del controllo del traffico è affidata unicamente alle autorità cantonali.
7. La ventilazione non presenta difetti ed è tecnicamente affidabile. È dimensionata per far fronte ad un traffico di 1800 veicoli all'ora per ogni senso di marcia e non è stata finora all'origine di alcuna chiusura della galleria in condizioni d'esercizio normali. La ventilazione in caso d'incendio è attualmente oggetto di valutazioni in vista dell'ammissione degli autocarri da 40 tonnellate.
Risposta del Consiglio federale.