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00.3615 · Mozione · 2000-11-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le professioni che concernono la psicologia nell'UE non sono disciplinate a livello comunitario. I singoli Stati membri possono esigere in linea di massima speciali qualifiche per la formazione professionale, nella misura in cui si attengano alle pertinenti direttive generali dell'UE. D'altronde neanche in Svizzera esiste una regolamentazione intercantonale o nazionale delle professioni legate alla psicologia, con la conseguenza che attualmente i Cantoni prevedono soluzioni diverse. Alcuni si sono dotati di leggi sulle professioni legate alla psicologia, altri invece non hanno ancora emanato nessuna disposizione in materia. Per la messa in atto della libera circolazione delle persone in concerto con gli stati membri dell'UE, vigono le direttive della CEE menzionate nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee.

Dal punto di vista del diritto pubblico internazionale, è la Confederazione responsabile in ultima analisi per la corretta applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE, indipendentemente dalla distribuzione interna delle competenze. La Svizzera non è quindi obbligata a regolamentare a livello federale la questione delle professioni nel campo della psicologia, dato che, se le direttive pertinenti o la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sono applicate correttamente dai partner (nell'UE dai singoli Stati, in Svizzera dai Cantoni competenti), non sussiste nessuna discriminazione, né per gli Svizzeri negli Stati dell'UE né per i cittadini di Stati membri dell'UE in Svizzera. Giuridicamente, quindi, i timori espressi nella mozione di una discriminazione degli psicologi svizzeri derivante dall'accordo sulla libera circolazione delle persone sono infondati.

Non è escluso, tuttavia, che nella pratica si possano verificare delle situazioni di svantaggio, in particolare quando i riconoscimenti o i diplomi cantonali (rispettivamente i programmi di formazione e di perfezionamento su cui essi si basano), presentati da una persona interessata, non sono ritenuti sufficienti in uno Stato membro dell'UE. Ma tali svantaggi non dipendono dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone; essi possono sussistere anche tra gli stessi Stati membri dell'UE. Infatti, l'autorità competente nello Stato di destinazione può, in virtù delle pertinenti direttive generali UE, in caso di differenze sostanziali in relazione alla durata o al contenuto della formazione in questione, fissare altri requisiti, come ad esempio un'esperienza professionale supplementare nello Stato di provenienza, un corso di adeguamento o un esame complementare (le cosiddette "misure di compensazione"). Tuttavia si può far ricorso solo a una delle tre possibilità. L'introduzione di un titolo federale protetto in ultima analisi non avrebbe nessun influsso su questa pratica.

La maggior protezione contro la discriminazione si ottiene con misure che garantiscano la migliore qualificazione possibile nelle professioni legate alla psicologia in Svizzera, ossia un livello pari o superiore a quello internazionale. In questo senso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone deve essere considerata un'opportunità per la garanzia e il promovimento della qualità nelle professioni legate alla psicologia e all'assistenza sanitaria.

Queste misure volte alla garanzia della qualità e all'armonizzazione dei requisiti relativi alle professioni legate alla psicologia possono essere adottate in linea di massima a diversi livelli.

I lavori per la revisione della nuova legislazione nell'ambito della formazione universitaria nelle professioni mediche sono in corso. La legge vigente sul "libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera" sarà sostituita dalla nuova legge sulle professioni mediche (LPMed); la legge prevede il disciplinamento della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento nel campo della medicina umana, dentaria e veterinaria, della farmacia e della chiropratica. Il Consiglio federale trasmetterà il messaggio e il disegno di legge al Parlamento nella sessione invernale del 2001.

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione relativa al disegno di legge sulla formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale nelle professioni mediche, il Consiglio federale ha deciso, il 19 agosto 1998, di non includere il disciplinamento delle professioni di psicologo e psicoterapeuta nella futura legge sulle professioni mediche. Ha incaricato l'UFSP di elaborare un disegno per una legge a sé stante sugli psicologi e gli psicoterapeuti. I lavori legislativi già in corso tendono ad una regolamentazione federale e a corsi di formazione e di perfezionamento che tengano conto degli obiettivi e delle esigenze delle professioni legate alla psicologia. Si è già dato il via ad importanti operazioni preliminari relative alla legge federale sugli psicologi e gli psicoterapeuti. I veri e propri lavori per l'elaborazione della legge avranno inizio nei prossimi mesi.

Nell'ambito di questa procedura legislativa rimane tuttavia una serie di questioni fondamentali da chiarire e di problemi materiali da risolvere:

1) per quanto concerne la definizione di "professioni (legate alla psicologia) rilevanti per la salute" si può presumere che si intendano tutte le professioni che hanno un legame con la psicologia, poiché esse hanno un influsso diretto sull'individuo (p.e. la psicoterapia) e/o indiretto sulla salute della popolazione (p.e. psicologia scolastica o del lavoro). Sull'interpretazione del concetto di "professioni qualificate legate alla psicologia", menzionato anche nella mozione, le opinioni divergono da anni.

2) Alla messa in atto degli accordi settoriali sono impegnati diversi servizi federali e cantonali che operano con esigenze differenti all'elaborazione dei diversi aspetti. Diversi sono pure i punti di vista sulle competenze e sulle loro ripartizioni. Attualmente non si è ancora in grado di dire in che ambito saranno prese misure, quale sarà il loro contenuto e chi dovrà adottarle.

In sintesi, il Consiglio federale ritiene che giuridicamente non sia necessario prendere misure atte a impedire la discriminazione; invece ritiene necessario progettare misure per la garanzia e il promovimento della qualità delle professioni legate alla psicologia, nell'ambito degli attuali lavori legislativi. Per permettere una soluzione appropriata e fondata del problema, considera dunque che sia opportuno trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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