00.3746 · Mozione · 2000-12-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale esprime le seguenti considerazioni in merito ai singoli provvedimenti
proposti dall'autrice della mozione:
1. Dal 1o gennaio 2001 è vietato commercializzare e utilizzare farine animali e di carne
nell'alimentazione degli animali. Con effetto a tale data anche i concimi o i prodotti ad
essi equiparati che contengono farine animali o di carne sono assoggettati all'obbligo di
autorizzazione. Dopo l'entrata in vigore, il 1o marzo 2001, della versione totalmente
rivista dell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), il Dipartimento federale dell'economia
potrà vietare anche l'impiego di tali prodotti come concimi. Queste disposizioni sono state
elaborate nel quadro del principio di previdenza, con lo scopo di debellare l'ESB e non
sono di durata limitata. Qualora si rivelasse che i provvedimenti non sono (più)
giustificati, sarà necessario rivedere le ordinanze corrispondenti.
2. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza dell'agricoltura biologica. In questi
ultimi anni l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), responsabile della ricerca
agronomica, ha promosso considerevolmente la ricerca in ambito biologico, inserendola
nell'elenco degli obblighi delle Stazioni federali di ricerche agricole ad esso assoggettate.
Le prestazioni da esse fornite direttamente o indirettamente a favore della ricerca
sull'agricoltura biologica costituiscono già una parte notevole delle prestazioni globali
della ricerca in ambito agricolo.
I principali provvedimenti adottati dall'UFAG possono essere riassunti come
segue:
Mandato di prestazioni dell'IRAB
Nel 1994, l'UFAG ha conferito all'Istituto privato di ricerche dell'agricoltura
biologica di Frick (IRAB) un mandato di prestazioni per l'elaborazione, in stretta
collaborazione con le Stazioni di ricerche agricole, di basi scientifiche e soluzioni
conformi alla pratica concernenti l'agricoltura biologica in Svizzera. Tra il 1994 e il
2001, il contributo annuo è passato da 1,4 a 3,0 milioni di franchi. Nello stesso
periodo, nel quadro di una riorganizzazione e dell'introduzione della gestione
mediante mandato di prestazioni e credito globale (GEMAP), l'importo totale dei
fondi spettanti alle Stazioni di ricerche agricole ha subito tagli del 25 per cento
circa.
Gruppo di lavoro sull'agricoltura biologica
Nel 1995, l'UFAG ha istituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti delle
Stazioni di ricerche agricole e dell'IRAB. Ad esso è stato affidato in primo luogo
l'incarico di lanciare progetti di ricerca che consentano di superare gli ostacoli
tecnici con i quali sono confrontati gli agricoltori che intendono passare
all'agricoltura biologica. Esso è inoltre tenuto a coordinare l'attività di ricerca
svolta in questo campo dalle Stazioni di ricerche agricole e dall'IRAB al fine di
elaborare in maniera possibilmente efficiente ed efficace le soluzioni auspicate.
Valutazione dal profilo scientifico
D'intesa con il Consiglio della ricerca agronomica, istituito dal Dipartimento
federale dell'economia, nell'ambito di una valutazione (peer-review) quest'anno
verrà fatto il punto della situazione, dal profilo scientifico, delle attività svolte dalle
Stazioni di ricerche agricole e dall'IRAB nel settore dell'agricoltura biologica. La
peer-review viene attuata da un gruppo internazionale di esperti. I risultati, che
verranno discussi con il Consiglio della ricerca agronomica, fornirà indicazioni in
merito alla necessità di intervento nell'ambito della pianificazione strategica della
ricerca dell'UFAG.
Oltre alla promozione della ricerca dell'UFAG va menzionata la ricerca svolta
dall'Ufficio federale di veterinaria che si prefigge di migliorare la salute e il
benessere degli animali da reddito in base al principio secondo cui animali sani
danno prodotti sani.
3. Vista la quota elevata di pascoli rispetto alla superficie agricola utile svizzera (70
per cento circa) e data la mancanza di alternative valide per la valorizzazione
della biomassa, lo sfruttamento dei prati come base foraggera per la detenzione
di animali da reddito è di primaria importanza. Questa forma di sfruttamento
ecologica, conforme alle condizioni locali e rispettosa degli animali consente di
produrre derrate alimentari sane e assicura un paesaggio colturale aperto e
variato su ampie porzioni del territorio svizzero.
Secondo le conoscenze attuali, dal punto di vista del flusso delle sostanze
nutritive una produzione lattiera rispettosa dell'ambiente implica l'impiego di
foraggi prodotti nell'azienda nella misura di oltre l'80 per cento. Con il sostegno
della ricerca e della consulenza l'agricoltura svizzera è riuscita, adeguando la
forma di sfruttamento dei pascoli, migliorando le tecniche di conservazione dei
foraggi invernali ed introducendo innovazioni nel foraggiamento, ad aumentare la
parte di erba contenuta nella razione alimentare delle lattifere al 70 per cento,
quota, questa, molto elevata rispetto ai dati rilevati sul piano internazionale.
Nell'ambito del suo attuale mandato di prestazioni, la ricerca concernente i terreni inerbiti
condotta presso le Stazioni federali di ricerche agricole si concentra sullo sfruttamento di
prati e pascoli rispettoso della natura nonché sullo sviluppo di sistemi di pascolo e
d'alpeggio sostenibili. Specialmente per la Svizzera, caratterizzata da un paesaggio
costituito da pascoli, è in atto lo sviluppo di sistemi per la produzione di latte e carne a
costi contenuti che si fondano su uno sfruttamento dei pascoli efficiente e rispettoso
dell'ambiente nonché su forme di detenzione degli animali da reddito rispettose delle
loro esigenze.
Viste le attuali condizioni quadro della politica agricola, in Svizzera i foraggi prodotti
nell'azienda continueranno a rivestire un ruolo molto importante. I provvedimenti di
politica agricola sono finalizzati a mantenere tale stato ad esempio attraverso il bilancio di
sostanze nutritive equilibrato che ogni azienda è tenuta a certificare nel quadro della
prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e mediante contributi agli animali
da reddito che consumano foraggio grezzo.
4. Non vi è alcun nesso tra l'ESB e gli alimenti transgenici per animali. Ne consegue che la
rinuncia all'impiego di questo tipo di alimenti non influirebbe minimamente sulla diffusione
dell'ESB. L'autorizzazione di alimenti transgenici per animali è disciplinata nell'ordinanza
sugli alimenti per animali (RS 916.307) nonché nell'ordinanza sull'emissione deliberata
nell'ambiente (RS 814.911) e deve rispondere a severi requisiti onde garantire la
sicurezza del prodotto. Spetta al mercato chiedere alimenti per animali fabbricati senza
ricorrere ad organismi geneticamente modificati (OGM). È quindi possibile già oggigiorno
rinunciare ad alimenti per animali che contengono OGM.
5. Dopo la comparsa dell'ESB sono stati adottati diversi provvedimenti restrittivi
volti a garantire un foraggiamento rispettoso delle specie animali. Nel 1990 è
stato imposto il divieto di somministrare farine di carne ai ruminanti. Visto il ri
schio di confusione, il 1o gennaio 2001 tale divieto è stato esteso a tutti gli
animali da reddito dell'azienda. In questo settore specifico, oltre al divieto di
somministrare farine animali sono in vigore diverse basi legali che disciplinano il
foraggiamento degli animali da reddito (p.es.: articolo 16 dell'ordinanza
sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate
alimentari biologici; ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18 // articoli 5 a 9
dell'ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera;
RS 916.351.021.1). Il foraggiamento rispettoso delle specie animali è quindi
garantito. Oltre al foraggiamento rispettoso delle specie animali i provvedimenti
adottati e le basi legali vigenti assicurano la tutela della salute e la protezione
contro gli inganni giusta l'articolo 1 e l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge
sulle derrate alimentari (RS 817.0).
È compito dello Stato assicurare il foraggiamento rispettoso delle specie animali
attraverso la promulgazione di basi legali corrispondenti. Queste basi legali
vanno ovviamente rispettate e lo Stato non può chiedere che venga presentata
una dichiarazione dalla quale scaturisca che le prescrizioni sono adempiute. La
caratterizzazione di prodotti che rispondono a particolari requisiti, invece, è
possibile già oggi. I prodotti che adempiono le condizioni dell'ordinanza
sull'agricoltura biologica possono fregiarsi della denominazione "biologico".
L'informazione dei consumatori sulle condizioni di produzione prescritte dalla
legge e la conseguente sicurezza delle derrate alimentari rientrano nell'interesse
e nella sfera di competenze dei diversi partner attivi sul mercato.
La necessità dei consumatori di venir informati in modo esauriente può essere
soddisfatta proprio in relazione alla problematica dell'ESB pur tenendo in considerazione
i limiti e le possibilità della legislazione. La dichiarazione imposta per legge degli alimenti
somministrati agli animali non può impedire che un detentore di animali si comporti in
modo scorretto. Si dovrà piuttosto far capo alle autorità d'esecuzione e alle competenti
istanze di controllo per individuare e punire i detentori di animali che non rispettano le
disposizioni.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.