00.3752 · Interpellanza · 2000-12-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per prevenire qualsiasi malinteso in un ambito così complesso come quello
dell'eutanasia, il Consiglio federale ritiene che sia assolutamente necessario partire da
chiare definizioni. Nel rapporto del marzo 1999 del gruppo di lavoro "Eutanasia", i termini
sono infatti definiti in modo molto chiaro. Ecco le definizioni:
eutanasia attiva diretta: omicidio intenzionale allo scopo di porre fine a sofferenze
insopportabili di una persona. Questa fattispecie è attualmente punita giusta gli articoli
111 CP (omicidio intenzionale), 114 CP (omicidio su richiesta della vittima) o 113 CP
(omicidio passionale);
eutanasia attiva indiretta: questa fattispecie si configura quando, per porre fine a
sofferenze, vengono somministrate sostanze i cui effetti secondari possono ridurre la
durata della sopravvivenza. Siffatta forma d'eutanasia non è espressamente disciplinata
nel Codice penale vigente, tuttavia le direttive in materia di eutanasia dell'Accademia
svizzera delle scienze mediche (direttive dell'ASSM) ritengono ammissibile questa forma
d'eutanasia;
eutanasia passiva: rinuncia a mettere in atto o non più continuare i provvedimenti
necessari per mantenere in vita un essere umano. Anche questa forma di eutanasia non
è disciplinata esplicitamente nella legge, ma è ritenuta ammissibile; i relativi criteri di
giudizio sono espressi nelle direttive dell'ASSM;
da dette forme di eutanasia va distinta l'assistenza al suicidio (art. 115 CP). Secondo
tale norma è punito chi "per motivi egoistici" presta assistenza al suicidio (p.es.
procurando una sostanza mortale) o istiga alcuno al suicidio. Il che significa e contrario
che l'assistenza al suicidio non è punibile qualora manchi il movente egoistico.
2. Il Consiglio federale prende molto sul serio le preoccupazioni e gli interessi dei cittadini.
Nel presente caso si tratta però di un settore che è in primo luogo di competenza dei
Cantoni. In quanto responsabile delle istituzioni di salute pubblica, la Città di Zurigo è
autorizzata a emanare regolamenti sui suoi ospedali, sulle sue case di cura e sulle sue
case per anziani. Ha però anche l'obbligo di tutelare la vita dei pazienti. D'altra parte è
incontestato che il singolo è libero di decidere del modo e del momento di porre fine alla
propria vita. Tale diritto gli deriva implicitamente dalla Costituzione federale,
segnatamente dagli articoli 10 (diritto alla vita e alla libertà personale) e 7 (dignità
umana). L'esercizio di tale diritto a disporre della propria morte presuppone la capacità di
discernimento. Il diritto alla vita obbliga lo Stato a garantire che una persona non sia
istigata al suicidio contro la sua volontà, ma che l'atto corrisponda alla libera volontà
dell'interessato. Ciò è garantito dalla regolamentazione della Città di Zurigo. Se vi sono
dubbi sulla capacità di discernimento, se si presumono pressioni da parte di terzi
sull'interessato o se altre misure di protezione appaiono indicate, occorre procedere a
chiarimenti. Nel caso di malati psichici, il suicidio con l'aiuto di organizzazioni di
assistenza al suicidio è escluso in ogni caso.
3. A queste condizioni non si può assolutamente parlare di una preoccupante inosservanza
dell'odierna legislazione. È ovvio che l'inosservanza delle pertinenti norme di diritto
penale va perseguita e punita. Tale compito spetta all'autorità giudiziaria. L'istigazione e
l'aiuto al suicidio non sono punibili se l'autore agisce senza movente egoistico. Per contro
l'eutanasia attiva diretta ai sensi dell'articolo 111 segg. CP è punibile.
Risposta del Consiglio federale.