00.3757 · Interpellanza · 2000-12-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante, secondo cui l'iscrizione di
un sito nel catasto dei siti inquinati equivale per il titolare a un passo sovente
decisivo. Per questo motivo sono stati regolati a livello d'ordinanza anche i principi
necessari per l'allestimento del catasto nonché una procedura a tappe, basata sulla
cooperazione (cfr. allegato). L'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti)
chiede che le autorità cantonali iscrivano nel catasto i siti per i quali è accertato che
siano inquinati, oppure con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Una
grande probabilità d'inquinamento è data ad esempio per i siti sui quali per lungo
tempo si sono svolti processi lavorativi in cui venivano utilizzate grandi quantità di
sostanze nocive senza che fossero adottate sufficienti misure di protezione, ciò che
ha portato a importanti contaminazioni del sottosuolo (p. es. trasbordo di oli minerali,
lavanderie chimiche, trattamento delle superfici, ecc.). L'OSiti chiede inoltre che,
nell'esecuzione, le autorità collaborino con i diretti interessati e perseguano soluzioni
comuni (cfr. art. 23 OSiti). Giusta l'art. 5 cpv. 2 OSiti, i Cantoni devono in ogni caso
informare preventivamente i titolari dei siti di una prevista iscrizione nel catasto e
dare loro la possibilità di pronunciarsi in merito. Se ad esempio il titolare di un sito
può provare di avere adottato delle misure di sicurezza - che hanno impedito una
contaminazione (p. es. mediante una vasca di contenimento) - andando contro la
prassi vigente all'epoca, allora l'autorità può rinunciare all'iscrizione nel catasto.
2. L'aiuto all'esecuzione dell'UFAFP, menzionato dall'interpellante, ha lo scopo di
limitare a un numero ragionevole i siti da iscrivere nel catasto sulla base di criteri
pragmatici. In collaborazione con i Cantoni e con le principali associazioni
economiche interessate, sono stati elaborati numerosi criteri decisionali. In
quest'ambito sono state naturalmente tenute in debito conto anche misure di
protezione dell'ambiente e di sicurezza adottate in passato per impedire una
contaminazione del sottosuolo mediante sostanze nocive. Si ritiene ad esempio che
con l'entrata in vigore e l'attuazione, alla metà degli anni Ottanta, di una serie di atti
legislativi nel settore ambientale, in linea di massima non si sono più verificate
contaminazioni del sottosuolo presso le aziende. Con la maggior parte dei settori
consultati è stato possibile trovare delle soluzioni soddisfacenti.
3. Data la varietà e la complessità dei processi lavorativi e artigianati impiegati nei
cento anni di storia industriale, non è tuttavia possibile e nemmeno ragionevole
indicare un elenco definitivo delle attività che hanno con certezza provocato delle
contaminazioni. In questo ambito deve rimanere un certo margine di manovra per la
valutazione dei singoli casi da parte dell'autorità competente. L'aiuto all'esecuzione
deve però servire a ridurre al minimo la valutazione dei singoli casi per escludere
possibilmente casi di poca importanza.
4. Giusta l'articolo 5 cpv. 3 OSiti, per un'iscrizione nel catasto non è sufficiente il
semplice sospetto di una contaminazione, ma è necessario provare che si sia
verificata con grande probabilità. In alcuni casi isolati, ad esempio quando il
detentore del sito ha omesso di consegnare la presa di posizione, è possibile che,
vista la complessità dell'attività da svolgere, siano stati iscritti nel catasto siti che in
realtà non sono contaminati. In questi casi, l'art. 6 cpv. 2 lett. a OSiti prevede la
cancellazione di un'iscrizione se indagini future dimostrano che il sito non è
contaminato con sostanze nocive. D'altro canto non si può nemmeno escludere che
le procedure pragmatiche proposte dall'aiuto all'esecuzione dell'UFAFP non
riconoscano effettivamente alcuni siti contaminati. Una valutazione individuale da
parte dell'autorità, integrata dalla presa di posizione del detentore, dovrebbe però
consentire di ridurre al minimo simili casi.
Il Consiglio federale è perciò del parere che i numerosi criteri di valutazione specifici del
settore non vadano trattati nell'ordinanza sui siti inquinati, ma in un aiuto all'esecuzione
tecnico. In questo modo è possibile tenere conto in modo ottimale delle molteplici
attività che nel corso del passato industriale della Svizzera hanno provocato delle
contaminazioni. Inoltre, può essere rispettata l'esigenza espressa da ampie cerchie del
mondo economico di creare un catasto unitario entro il termine prescritto (31 dicembre
2003, art. 27 OSiti).
Risposta del Consiglio federale.