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01.1020 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione può adempiere il mandato che le è stato affidato nel campo delle università

soltanto se dispone delle basi richieste per la gestione di questo settore, segnatamente per

quanto concerne la politica in materia d'università e il relativo sussidiamento. Si tratta in

particolare dei dati destinati al sistema d'informazione universitario svizzero (SIUS) e

all'attuazione, per le SUP, di un nuovo sistema di sussidiamento trasparente e incentrato

maggiormente sulle prestazioni.

L'introduzione, in stretta collaborazione e d'intesa con le SUP, di una procedura uniforme di

rilevazione dei dati permette di evitare una dispersione degli sforzi. A tale scopo, nell'ambito dei

sussidi, tutte le SUP e le università hanno introdotto un sistema di calcolo dei costi pratico ed

efficace. Le esigenze minime poste dall'UFFT al calcolo dei costi, e specialmente alla

determinazione uniforme dei costi dei diversi settori di una SUP, sono fissate in un documento

intitolato "Il calcolo dei costi nelle scuole universitarie professionali". La rilevazione dei dati

prescritta dall'UFFT implica per ogni ciclo di studio una ripartizione dei costi per campo di

prestazioni (studi per il conseguimento del diploma, formazione continua, ricerca applicata e

sviluppo nonché prestazioni a favore di terzi). La rilevazione delle prestazioni serve in primo

luogo a determinare il sussidio federale. La remunerazione del personale addetto

all'insegnamento e alla ricerca costituisce il principale elemento dei costi di una scuola

universitaria professionale. Il versamento di sussidi sotto forma d'importi forfetari in funzione del

numero di studenti, in particolare in favore degli studi per il conseguimento del diploma, esige

una ripartizione degli oneri salariali tra i vari campi di prestazioni. Occorre tuttavia precisare che

la Confederazione si limita a stabilire le condizioni quadro e che il modo di rilevare tali dati

compete alle SUP. Di conseguenza, le scuole decidono liberamente in merito alle modalità e al

grado di dettaglio dei rapporti sul tempo di lavoro impiegato. Questi dati servono inoltre a

controllare il mandato di prestazioni delle SUP. Essi indicano, per ogni ciclo di studi, le attività

relative ai diversi campi di prestazioni, contribuendo in questo modo alla trasparenza nella

struttura dei prezzi richiesta dall'articolo 7 OSUP.

Le scuole universitarie professionali sono obbligate per legge a fornire all'Ufficio federale della

statistica (UST) i dati richiesti sul numero di studenti, sui diplomi e sul personale. Le esigenze

precise in tal senso sono definite nei manuali tecnici dell'UST. L'articolo 13 dell'ordinanza sulle

scuole universitarie professionali, la legge del 9 ottobre1992 sulla statistica federale (LStat, RS

431.01) e l'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS

431.012.1), che disciplina nell'allegato la modalità di tali rilevazioni, costituiscono le basi legali.

Le scuole universitarie professionali devono fornire gli stessi dati statistici delle università. I dati

vengono rilevati secondo norme definite in modo uniforme sia presso le SUP federali sia presso

quelle riconosciute dalle legislazioni cantonali (UFFPT - settore cantonale). Essi vengono in

seguito integrati nel sistema d'informazione universitario svizzero (SIUS). L'UFFT e l'UST

coordinano le rilevazioni dei dati al fine di limitare, per quanto possibile, l'onere del lavoro

amministrativo fornito dalle scuole.

Il Consiglio federale risponde nel modo seguente ai diversi punti sollevati nell'interrogazione

ordinaria:

1. L'UFFT rileva i seguenti dati (sistema di rapporti / reporting): dati relativi ai costi e ai

proventi delle prestazioni parziali (studi per il conseguimento del diploma, formazione

continua, ricerca applicata e sviluppo, prestazioni a terzi). Per il calcolo dei sussidi, l'UFFT

necessita inoltre d'indicazioni sul numero di studenti. Per una migliore interpretazione delle

cifre, le SUP forniscono parimenti informazioni inerenti al numero dei progetti di ricerca e

alle prestazioni a terzi.

Statistica: le scuole universitarie professionali forniscono all'UST le stesse informazioni

statistiche delle università.

Rilevazioni dell'UST concernenti gli studenti: dati individuali per tutti gli studenti

immatricolati in una SUP, riguardanti la persona (numero d'immatricolazione, sesso,

nazionalità, data di nascita, formazione precedente, ecc.) e gli studi (ciclo di studi, anno, tipo

di formazione, ecc.).

Rilevazioni dell'UST concernenti i diplomi: dati individuali per tutti i diplomi ottenuti

presso una SUP (diplomi e studi postdiploma), con indicazioni relative al ciclo di studi nel

quale l'esame è stato effettuato, alla data e al risultato dell'esame. Grazie al numero

d'immatricolazione, questi dati possono essere messi in relazione con quelli che riguardano

gli studi (indicazioni sulla persona e sullo svolgimento dei suoi studi).

Rilevazioni dell'UST concernenti il personale: dati individuali per tutte le persone

impiegate in una SUP, con indicazioni concernenti la persona (numero personale, sesso,

nazionalità, data di nascita, formazione, ecc.), il posto che occupa (categoria di personale,

statuto d'impiego, tasso d'occupazione) e le prestazioni che fornisce per l'insegnamento

(studi per il conseguimento del diploma e formazioni postdiploma), per la ricerca e lo

sviluppo nonché per le prestazioni fornite a terzi (compresi i trasferimenti di tecnologia),

precisando il tempo dedicato alle diverse prestazioni e il ciclo di studi a cui la prestazione è

attribuita.

2. Sistema di rapporti / reporting all'UFFT: un record di dati (tabella Excel) per ogni ciclo di

studi (studi per il conseguimento del diploma, formazione continua, ricerca applicata e

sviluppo, prestazioni a terzi) per ogni università e per ogni scuola universitaria

professionale.

Dati forniti all'UST: un record di dati (record) per ogni studente, un record di dati per ogni

diploma e un record di dati per ogni persona o prestazione.

3. Il sistema di rapporti / reporting all'UFFT riveste un'importanza fondamentale per il calcolo

dei sussidi (importo forfetario in funzione del numero di studenti) e per valutare il modo in

cui le SUP adempiono il loro mandato di prestazioni. Grazie a questi dati è possibile

effettuare confronti sia tra le diverse SUP sia tra le SUP e le università. I dati servono anche

ad effettuare confronti orizzontali (benchmarking). Le rilevazioni statistiche consentono

inoltre di mettere a disposizione informazioni indispensabili alla gestione delle SUP ed

essenziali per gli organi preposti alla politica in materia d'insegnamento superiore e di

ricerca.

Infine queste rilevazioni sono utili per i dati che la Svizzera fornisce all'UNESCO, all'OCSE

e ad EUROSTAT. I risultati statistici vengono pubblicati e messi a disposizione delle cerchie

interessate.

4. Sì, la protezione dei dati è garantita. I risultati statistici sono presentati in modo tale da

rendere impossibile l'identificazione delle singole persone. Essi si basano sugli articoli 14 a

17 della legge sulla statistica federale (LStat), che disciplinano la protezione e la sicurezza

dei dati (mantenimento del segreto, protezione dei dati dagli accessi non autorizzati,

obblighi degli organi responsabili di rilevazioni, archiviazione dei dati, ecc.).

5. No, il lavoro effettuato non è sproporzionato. Il Consiglio federale è consapevole del fatto

che, durante la fase d'istituzione delle SUP, è necessario uno sforzo amministrativo

particolare per introdurre un calcolo dei costi e per preparare i dati destinati al sistema

d'informazione universitario svizzero dell'UST. In ogni caso, le rilevazioni servono agli scopi

stabiliti nelle leggi e nelle ordinanze e costituiscono uno strumento fondamentale al servizio

di una politica in materia d'insegnamento superiore incentrata sugli obiettivi e per un

finanziamento imperniato sulle prestazioni.

Risposta del Consiglio federale.