01.1091 · Interrogazione ordinaria · 2001-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad 1:
Sì
ad 2:
È incontestato che la notificazione conforme - la comunicazione del contenuto della decisione - ai destinatari ed eventualmente ad altre parti interessate adempie i requisiti essenziali affinché una decisione possa effettivamente produrre effetti giuridici. "In assenza di notificazione alle persone nei cui confronti la decisione deve valere, l'espressione della volontà sovrana non ha alcun effetto. La decisione non notificata non ha alcuna portata giuridica" (ohne Eröffnung an denjenigen Personen, gegenüber denen die Verfügung gelten soll, erlang die hoheitliche Willenserklärung keine Wirksamkeit. Die nicht eröffnete Verfügung vermag denn auch keine Rechtswirkung; JÜRG STADELWIESER, Die Eröffnung von Verfügungen, San Gallo 1994, pag. 10). Questo principio vale ovviamente anche nel caso dei ricorsi di diritto amministrativo al Consiglio federale, come del resto concretizzato dagli articoli 34-38 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172-021). La notificazione (Eröffnung) non va confusa però con la notificazione intesa come consegna (Zustellung): i due concetti devono essere strettamente differenziati tra di loro; la notificazione (Eröffnung) designa la comunicazione - immediata o mediata -, mentre la notificazione intesa come consegna (Zustellung) rappresenta unicamente una forma o una fase di questa notificazione - come per esempio il procedimento tecnico di trasmissione (cfr. STADELWIESER, op. cit., pag. 12 e 88). Per questo motivo anche le decisioni che non sono state "consegnate" alle persone legittimate al ricorso, bensì notificate in altro modo (per esempio oralmente, per il tramite di una pubblicazione ufficiale o eventualmente per il tramite della stampa) - ossia comunicate - possono produrre effetti giuridici.
ad 3:
Il principio sancito dall'articolo 38 PA, secondo il quale una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, è ovviamente applicabile in ogni caso e quindi anche alla fattispecie, ma non produce un risultato diverso da quello della decisione del Consiglio federale del 23 maggio 2001. Come già ribadito nei considerandi della decisione di non entrare nel merito, la decisione del DFGP dell'11 giugno 1996 oggetto del ricorso è stata notificata unicamente al Consiglio di Stato lucernese ma non ad altre persone legittimate al ricorso, né immediatamente (in particolare mediante consegna), né per il tramite di una corrispondente pubblicazione ufficiale, riunendo così gli estremi della notificazione difettosa. Dato che le persone (potenzialmente) legittimate al ricorso e con esse il vasto pubblico ebbero conoscenza del contenuto essenziale della decisione del DFGP soltanto attraverso le relazioni dei media (p. es. NZZ del 23 aprile 1996) o i pertinenti comunicati stampa (comunicato stampa del Consiglio di Stato lucernese dell'11 giugno 1996), questa circostanza - ossia la notificazione difettosa - non cagionò loro alcun pregiudizio. Il principio secondo il quale una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio è infatti rispettato "se per le persone non coinvolte dalla notificazione il termine per avvalersi dei rimedi giuridici inizia a decorrere soltanto quando anche a loro viene notificata la decisione oppure quando vengono a conoscenza dell'esistenza della decisione e potrebbero chiederne la notificazione" (genüge getan, wenn die Rechtsmittelfrist für die von der Eröffnung nicht erfassten Parteien erst zu laufen beginnt, wenn auch diesen Parteien die Verfügung eröffnet wurde oder sie von der Existenz der Verfügung Kenntnis erhalten haben und die Eröffnung hätten verlangen können; cfr. STADELWIESER, op. cit., pag. 157). In virtù del principio della buona fede le persone (potenzialmente) legittimate al ricorso devono inoltre prendere entro un termine ragionevole le misure necessarie alla tutela dei loro interessi, sia esigendo la notificazione conforme della decisione, sia impugnandola con ricorso (cfr. STADELWIESER, op. cit., pag. 158; GAAC 61.20 con rinvii alla DTF 112 Ib 422 consid. 4b e 107 Ia 76 consid. 4). Prendendo lo spunto da queste considerazioni la giurisprudenza ha poi sviluppato il principio secondo il quale l'articolo 38 PA è rispettato "se la decisione viene a conoscenza delle parti, seppure in modo difettoso" (GAAC 1977 n. 44, citata da STADELWIESER, op. cit., pag. 159).
ad 4:
È ovvio che le norme di procedura determinanti, segnatamente le prescrizioni della PA e i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla notificazione conforme delle decisioni e di altri atti di sovranità, devono essere osservate in tutte le procedure amministrative e di ricorso di diritto amministrativo dinanzi alle autorità federali. In ossequio alle pertinenti disposizioni procedurali, le decisioni delle autorità federali vengono di massima notificate alle parti per scritto e solo eccezionalmente in via orale o per il tramite di una pubblicazione ufficiale (cfr. art. 34-36 PA). Dal fatto poi che come nella fattispecie una notificazione difettosa sia stata eccezionalmente "sanata" dalle corrispondenti relazioni nei media, che tale notificazione difettosa non abbia cagionato pregiudizio ai ricorrenti e che essi abbiano potuto tutelare i loro interessi nonostante questa lacuna, non è lecito trarre la conclusione che questa forma di notificazione costituisca la norma, né tanto meno che le parti interessate siano obbligate in futuro a effettuare ricerche nella stampa.
ad 5:
Le disposizioni procedurali vigenti e i principi procedurali sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono una testimonianza del profondo senso dello Stato di diritto che pervade il legislatore e sono garanti dell'impegno delle autorità giudicanti di applicare a tutti gli stadi una procedura corretta e senza arbitrio. Sinora il Consiglio federale ha sempre seguito questi principi nella sua attività di disposizione e di esecuzione e anche in futuro presterà particolare attenzione a un'applicazione conforme di questi principi elementari dello Stato di diritto. Nell'intento di garantire una procedura assolutamente conforme, senza arbitrio e rispettosa del principio della buona fede, il Consiglio federale esaminerà l'opportunità di introdurre miglioramenti nella notificazione delle decisioni delle autorità federali, in particolare per garantire che siano in tutti i casi escluse notificazioni difettose di atti sovrani di tali autorità, anche quando - come nella fattispecie - non ne deriva alcun pregiudizio giuridico alle parti interessate. In questo contesto si rinvia ai dibattiti relativi alla modifica della legge sulla circolazione stradale proposta con il messaggio del 31 marzo 1999 (1999 3837), modifica che prevede tra l'altro il trasferimento dai Cantoni alla Confederazione della competenza di ordinare misure di circolazione sulle strade nazionali di prima e di seconda classe, come pure il trasferimento dal Consiglio federale al Tribunale federale o alla Commissione di ricorso del DATEC della competenza di giudicare in prima istanza queste misure.
Risposta del Consiglio federale.