01.1108 · Interrogazione ordinaria · 2001-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di avviare la consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione degli animali. Il risultato di tale consultazione costituisce la base di un progetto di legge sul quale il Parlamento dovrà in seguito pronunciarsi. L'avamprogetto sottopone alla discussione, tra l'altro, una deroga concernente la macellazione rituale.
Rispondiamo alle quattro domande come segue:
1. Il divieto di macellazione degli animali senza stordimento prima del dissanguamento è stato inserito nella Costituzione nel 1893 contro la proposta del Consiglio federale e del Parlamento. Questo divieto è attualmente oggetto dell'articolo 20 della legge federale sulla protezione degli animali.
Da parecchi anni, famosi specialisti di diritto costituzionale ritengono che tale divieto rappresenti una limitazione sproporzionata della libertà di credo e di coscienza garantita dall'articolo 15 della Costituzione federale. Un diritto fondamentale può certamente essere limitato dalle leggi. Tuttavia, queste restrizioni devono essere giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo prefisso (articolo 36 della Costituzione federale). L'interesse pubblico può essere giustificato dal principio della protezione degli animali, riconosciuto a livello costituzionale. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che il divieto della macellazione rituale non soddisfi il criterio della proporzionalità. La macellazione senza precedente stordimento costituisce un precetto importante per gli ebrei e per i musulmani. Per questo motivo l'avamprogetto mantiene il principio dello stordimento obbligatorio prima della macellazione, proponendo però una deroga a tale principio in favore della macellazione rituale.
2. La legge sulla protezione degli animali si basa sul principio della ponderazione degli interessi. Da un lato vi sono gli interessi dell'uomo per quanto concerne l'utilizzazione dell'animale, dall'altro vi sono gli interessi dell'animale per quanto riguarda il suo benessere. Ogni attività che infligge all'animale dolori, sofferenze, lesioni o spavento deve essere valutata dal profilo della giustificazione (articolo 2 capoverso 3 della legge federale sulla protezione degli animali). Il Consiglio federale ha effettuato una ponderazione degli interessi tra la libertà di credo e la protezione degli animali e ha ritenuto che fosse giustificato accordare una deroga all'obbligo di stordimento ad alcune comunità religiose. La proposta del Consiglio federale corrisponde alle disposizioni previste dalla maggior parte degli Stati europei.
3. L'esistenza di una disposizione costituzionale (articolo 80) e di una legge (legge federale sulla protezione degli animali) dimostra già che gli animali non sono oggetti qualunque. Due iniziative parlamentari hanno proposto di ridefinire lo statuto degli animali in altri ambiti legislativi, in particolare a livello del diritto civile. Esse sono state respinte nel 1999 a causa della non entrata in materia del Consiglio nazionale sulle proposte di leggi corrispondenti, elaborate dalla sua Commissione degli affari giuridici. Da allora, la stessa richiesta è stata ripresentata mediante una nuova iniziativa parlamentare e due iniziative popolari depositate nel 2000. Il divieto della macellazione rituale non ha alcun rapporto con questi interventi.
4. L'Ufficio federale incaricato dell'elaborazione dell'avamprogetto di revisione della legge federale sulla protezione degli animali ha invitato le comunità religiose coinvolte direttamente e la Protezione svizzera degli animali a pronunciarsi in merito al divieto della macellazione rituale. I gruppi contattati hanno risposto all'appello e hanno, in parte, preso posizione pubblicamente. Non è assolutamente vero che questi gruppi avrebbero esercitato pressioni in tal senso.
Risposta del Consiglio federale.