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01.1120 · Interrogazione ordinaria · 2001-11-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Prima di prendere concretamente posizione in merito alle domande poste è opportuno illustrare ancora una volta i principi fondamentali che determinano l'imposizione delle rendite AVS.

Occorre innanzitutto rilevare che già dal 1995, ai fini dell'imposta federale diretta, le rendite AVS devono essere imposte al 100 per cento. A contare dal 2001, in virtù della legge federale sull'armonizzazione fiscale, lo stesso principio vale anche per i Cantoni. Ciò è strettamente legato al trattamento fiscale del secondo pilastro, ossia della previdenza professionale.

Fino al 1986 la deduzione dei contributi per la previdenza professionale era fiscalmente ammessa solo in maniera limitata e le corrispondenti prestazioni ricevute erano, di conseguenza, imponibili solo limitatamente. Dal 1987 invece, ai fini delle imposte sul reddito di Confederazione, Cantoni e Comuni, per la previdenza professionale vale il principio "deduzione completa dei contributi, imposizione completa delle prestazioni".

La circostanza che dal 1995 per l'imposta federale diretta e dal 2001, a seguito della legislazione sull'armonizzazione fiscale, per le imposte cantonali valga la stessa regolamentazione anche per le rendite AVS/AI dipende dal fatto che, a differenza del secondo pilastro, i contribuenti potevano dedurre per intero i loro contributi all'AVS/AI. Ciò giustifica anche la completa imposizione delle rendite AVS. Tale principio non era stato contestato in occasione dei dibattiti parlamentari della citata legge. In questo modo gli anziani hanno un onere fiscale identico a quello dei giovani contribuenti che svolgono un'attività lucrativa e che conseguono un reddito paragonabile. Questa regolamentazione è assolutamente sostenibile, tanto più che il legislatore ha frattanto previsto anche uno speciale provvedimento che dovrebbe sgravare i beneficiari di una rendita AVS/AI con un reddito modesto e che pertanto ricevono prestazioni complementari all'AVS/AI. Nella legge tali prestazioni complementari sono infatti espressamente considerate esenti dall'imposta per la Confederazione e per i Cantoni.

Dopo queste spiegazioni di carattere generale, si può rispondere alle singole domande nel modo seguente:

1. Per quel che concerne l'onere fiscale di contribuenti con reddito basso, il Consiglio federale non è a conoscenza di ripercussioni negative nei Cantoni originate dai summenzionati principi d'imposizione. Di regola i Cantoni hanno tenuto conto dell'imposizione completa delle rendite AVS tramite agevolazioni tariffali in favore dei bassi redditi, attraverso l'introduzione risp. l'aumento di corrispondenti deduzioni sociali o tramite una combinazione di tali provvedimenti.

2. Già oggi, ai fini dell'imposta federale diretta i bassi redditi non sono assoggettati all'imposta grazie all'applicazione concomitante delle tariffe e delle deduzioni. Per le persone sole l'assoggettamento inizia infatti soltanto a partire da un reddito imponibile - risultante quindi dopo tutte le deduzioni - di 16 100 franchi, e per i coniugati a partire da un reddito imponibile di 27 400 franchi. Con la riforma pendente in Parlamento concernente l'imposizione della coppia e della famiglia i citati importi limite verrebbero portati a 17 600 franchi per le persone sole e a 33 400 franchi per i coniugati. La riforma proposta dal Consiglio federale avrà per effetto che il 34 per cento dei contribuenti, anziché il 17 per cento come finora, non dovrà più pagare l'imposta federale diretta.

Occorre far notare che, in virtù della Costituzione, i Cantoni sono completamente autonomi per quel che concerne l'onere fiscale cantonale. È vero che l'articolo 129 Cost. prescrive per le imposte dirette un'armonizzazione dell'assoggettamento, dell'oggetto e del periodo di calcolo delle imposte, della procedura e delle disposizioni penali. Tuttavia, lascia espressamente ai Cantoni l'autonomia nella definizione delle tariffe, delle aliquote fiscali e degli importi esenti da imposta. In base a tale disposizione costituzionale i Cantoni sono liberi di definire autonomamente secondo i loro desideri e le loro necessità l'onere fiscale per le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche. È quindi esclusivamente di competenza del legislatore cantonale - e, in ultima analisi, dei cittadini dei Cantoni tramite referendum - fissare la portata dell'onere fiscale. Spetta quindi ai Cantoni anche compensare gli eventuali maggiori oneri causati dall'estensione della base di calcolo.

3. Vi sono, in effetti, diverse possibilità per evitare oneri fiscali eccessivi o inutili procedure di condono dell'imposta per contribuenti con redditi bassi. Come illustrato al numero 1 è possibile ad esempio procedere ad agevolazioni fiscali mediante tariffe e deduzioni sociali o tramite una combinazione di tali provvedimenti. Sia la Confederazione che i Cantoni applicano questi provvedimenti.

Nel corso del dibattito sul progetto di riforma concernente l'imposizione della coppia e della famiglia, il Consiglio nazionale ha altresì deciso che il legislatore cantonale deve esentare dall'imposta il minimo vitale. È probabile che anche il Consiglio degli Stati approvi questa disposizione. Una disposizione del genere garantirà che i redditi modesti verranno presi in considerazione dal profilo fiscale in modo generale, indipendentemente dalle categorie d'età.

Non va dimenticato che per Confederazione e Cantoni è già in vigore la regolamentazione, descritta all'inizio, concernente l'esenzione dall'imposta delle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Tutti questi provvedimenti contribuiscono a mantenere entro limiti sostenibili l'onere fiscale per persone con redditi bassi.

Risposta del Consiglio federale.