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01.3117 · Interpellanza · 2001-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I casi tipo di adesione di un nuovo partner contrattuale sono la cessione di crediti (art. 164 segg. CO) e l'assunzione di debiti (art. 175 segg. CO). Nel primo caso uno dei partner contrattuali è confrontato a un nuovo creditore, nell'altro a un nuovo debitore. Nella misura in cui non c'è stato nessun trasferimento del portafoglio ai sensi dell'articolo 39 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) il trasferimento dei contratti esige l'accordo delle parti.

Diversamente si presenta il caso di una fusione: esso ha sempre come effetto, in un primo tempo, la scomparsa di una società, il cui patrimonio è trasferito verso la società che assorbe le attività della prima secondo le modalità della successione universale. La nuova società, in virtú della legge, riprende per sé le attribuzioni legali della prima società, del cui novero fanno parte i contratti che questa prima società ha concluso. Il trasferimento dei contratti in seguito alla fusione si svolge dunque senza l'intervento dell'assicurato, il quale del resto non può fare opposizione.

1. Quale autorità di sorveglianza degli istituti assicurativi privati, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) è anche incaricato di sorvegliare le procedure di fusione tra le compagnie assicurative. A questo proposito occorre tenere innanzitutto conto di due problematiche che potrebbero pregiudicare gli interessi degli assicurati: l'esattezza del calcolo delle riserve tecniche latenti in seno alla società nata dalla fusione rispetto agli attivi spettanti agli assicurati e la conformità del trasferimento dei contratti di assicurazione conclusi. Questi due elementi, tra l'altro, sono parte integrante del contratto di fusione delle due società che deve essere sottoposto all'UFAP. Per quanto concerne ora la presente interpellanza, si tratta principalmente di esaminare l'elemento del trasferimento dei contratti di assicurazione. Infatti possono sorgere problemi se, nel corso di una procedimento di fusione, sono presentati agli assicurati nuovi contratti dai quali è difficile desumere se contengono cambiamenti sostanziali rispetto ai contratti di originari. Talvolta può sembrare che nel contratto ci sia stata soltanto sostituzione del nome della prima società con quello della nuova nata dalla fusione, ma in ogni caso non esiste alcuna necessità prevista dal diritto di successione universale di far ratificare tale modifica dall'assicurato, poiché i contratti conclusi dalla prima società rimangono legalmente validi nella loro totalità e integrità. La questione della trasmissione dei contratti esula dall'influsso delle società in corso di fusione, le quali non hanno il diritto di modificare unilateralmente i contratti trasferiti nell'ambito della fusione. Dopo conclusione della fusione, la società cosí nata, in conformità della legislazione in vigore, sostituisce la prima società per l'insieme di tutti i suoi legami contrattuali. Questo fatto non implica nessun adeguamento dei contratti. Perciò, allo scopo di impedire una qualsiasi modifica sostanziale e di garantire la trasparenza, l'UFAP esige che i contratti d'assicurazione siano trasferiti tali e quali. Ma in ogni caso è importante che gli assicurati siano convenientemente informati della fusione e delle conseguenze. Da qui l'esigenza generalmente posta dall'UFAP che gli si vengano sottoposti i progetti di circolari destinate agli assicurati. Questa esigenza è stata fatta valere nel caso della fusione Generali/Secura.

2. Per limitare gli oneri amministrativi si adeguano in generale i contratti alla nuova situazione quando si presenta la prima occasione. Da aprte dell'assicuratore, tali occasioni sono per esempio il rinnovo o la proroga del contratto, o ancora un adeguamento delle tariffe, e da parte dell'assicurato, l'adeguamento del contratto a una nuova situazione di rischio. Per l'assicurato, il fatto che i documenti di assicurazione rimangano immutati per un certo lasso di tempo non è normalmente un inconveniente poiché è stato informato del cambiamento mediante una circolare e conosce i nuovi numeri telefonici ed eventuali indirizzi in caso dovesse trattare un problema assicurativo. Una fusione non causa oneri amministrativi supplementari. Anche per i contratti di assicurazione vita a lungo termine, che possono non essere mai adeguati, gli oneri amministrativi causati da un nome o indirizzo sbagliato non dovrebbero esser superiori ai casi in cui l'agenzia dell'istituto assicurativo menzionato sulla polizza non sia piú esistente. In casi simili l'assicurato riceve sempre, senza ulteriori formalità, l'informazione mancante presso l'UFAP. A quanto pare non ci sono mai stati problemi in materia poiché l' UFAP non ha mai dovuto trattare casi del genere.

3. La questione dell'adeguamento del contratto in caso di fusione non è trattata nelle condizioni generali alla base dei contratti assicurativi. E non esiste nemmeno, nel contesto giuridico attuale, un disciplinamento legislativo di questo tipo di adeguamento in caso di fusione. E in considerazione della successione universale presente e del pericolo descritto prima, da non escludere, di vedere cioè nuovi contratti provocare modifiche sostanziali, per il Consiglio federale non è auspicabile creare un disciplinamento legale o contrattuale sugli adeguamenti dei contratti di assicurazione.

Risposta del Consiglio federale.

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