Lexipedia

01.3122 · Postulato · 2001-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

I controlli intensivi del traffico pesante sono stati introdotti come importante misura

d'attuazione dell'accordo sui trasporti terrestri allo scopo di garantire parità di

condizioni per la strada e la rotaia, onde attenuare od evitare la tentazione di

procacciarsi vantaggi sulla strada con un comportamento illecito. Il fatto che

nell'ambito di questi controlli i veicoli siano esaminati accuratamente anche sotto il

profilo delle dimensioni ed esigenze prescritte dalla legge non deve essere inteso né

come una discriminazione nei confronti del traffico pesante, né come un ulteriore

ostacolo al traffico combinato; al contrario, ciò fa parte del risultato mirato, ovvero

l'eliminazione dei veicoli irregolari. Le tendenze che emergono dalle prime

esperienze dimostrano che la misura è efficace, ma che si riscontrano ancora troppe

infrazioni del diritto della circolazione stradale.

La tolleranza richiesta dal postulante circa la lunghezza dei veicoli non corrisponde

ad alcun uso ammesso nello spazio europeo, e, al contrario, sarebbe una chiara

derogazione al diritto vigente nell'UE.

Dal 1° aprile 1994, le prescrizioni di diritto svizzero e europeo in materia di

dimensioni dei veicoli e delle combinazioni di veicoli concordano. Durante un periodo

di transizione, dal 1989 al 1994, in Svizzera era ammesso un superamento fino al

2% della lunghezza degli autotreni. Allora la lunghezza massima ammessa per

questi ultimi in Svizzera era di 18 m e nell'UE di 18,35 m; il 2% di tolleranza serviva

perciò a colmare il divario fra le due lunghezze. La modifica del 7 marzo 1994

dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) ha fissato a

18,35 m la lunghezza degli autotreni, conformemente alla direttiva 85/3/CEE del 19

dicembre 1984. La direttiva 96/53/CE del 25 luglio1996, che portava la lunghezza

degli autotreni a 18,75 m è stata trasposta nel diritto svizzero con la revisione

dell'ONC del 6 maggio 1998. Di conseguenza, le prescrizioni sulle dimensioni dei

veicoli in vigore per il traffico transfrontaliero tra gli Stati membri dell'UE

corrispondono alle norme del diritto svizzero della circolazione stradale.

Ai sensi dell'allegato 1 numero 1.4 della direttiva 96/53/CE, le dimensioni dei veicoli

comprendono anche le strutture amovibili e i carichi normalizzati come per es. i

container. L'articolo 2 della direttiva dispone che non si ammette alcuna tolleranza

nella misurazione delle dimensioni massime autorizzate. Su questo punto la

normativa svizzera è concorde. Le strutture amovibili (rimorchi e container, ecc.)

sono da sempre considerati come carico dal punto di vista del peso, e come parti del

veicolo da quello della lunghezza.

Tanto sul piano europeo come su quello nazionale, nel prescrivere le dimensioni e il

peso dei veicoli si è ricercato un giusto equilibrio tra le esigenze della sicurezza del

traffico, dell'economia e dell'ambiente. In seguito a questa ponderazione si sono

autorizzati pesi massimi più elevati nel traffico combinato non accompagnato a titolo

di incentivo. Nessuna deroga, invece, è stata prevista per quanto concerne le

dimensioni, e ciò, segnatamente, perché nel traffico combinato non accompagnato si

impiegano strutture amovibili normalizzate il cui trasporto è comunque ammesso, a

condizione che si rispettino le dimensioni prescritte e si utilizzino i veicoli trattori

adeguati.

Una tolleranza generalizzata del 2% rispetto alla lunghezza dei veicoli autorizzata

significherebbe derogare a quell'armonizzazione con le prescrizioni dell'UE che è

alla base della normativa svizzera, con conseguenti, gravi problemi, specialmente

dopo il riconoscimento delle stazioni estere di trasbordo ferroviarie e portuali in

prossimità della frontiera.

Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che il postulato è contrario a quanto disposto

dall'articolo 9 capoverso 1 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in virtù

del quale, nell'emanare prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei

loro rimorchi, si deve tenere conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e

dell'ambiente, nonché delle normative internazionali.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.