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01.3202 · Mozione · 2001-03-23

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Un'organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e

indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, risponde, in primo luogo,

essa stessa per il danno cagionato a terzi da essa risp. dai suoi organi e

collaboratori. Se il danno non può essere compiutamente riparato

dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente (art. 19

della legge sulla responsabilità [Lresp; RS 170.32] - responsabilità per manchi).

Questa responsabilità per manchi da parte della Confederazione è di

conseguenza applicabile soltanto se l'organizzazione interessata è vincolata al

pagamento del danno nell'ambito di un procedimento per responsabilità e non

può ripararlo con mezzi propri (incluse eventuali prestazioni assicurative).

2. Occorre rilevare, che la regolamentazione dell'articolo 19 Lresp non è applicabile

solo alle aziende della Confederazione diventate autonome. Secondo il tenore

della disposizione, essa interessa tutte le organizzazioni incaricate di compiti di

diritto pubblico della Confederazione e indipendenti dall'amministrazione federale

ordinaria. È quindi applicabile sia alla Banca nazionale, alla SUVA, alla POSTA,

sia all'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) / Ispettorato federale degli

impianti a corrente forte, alla Cooperativa svizzera per l'approvvigionamento con

bestiame da macello e con carne (CBC) e alla Federazione svizzera

dell'allevamento della razza bruna.

Queste organizzazioni si differenziano completamente tra loro, per la loro forma

giuridica e i loro compiti, nonché per la loro posizione giuridica, organizzativa e

finanziaria rispetto alla Confederazione. In caso di modifica dell'articolo 19 Lresp

è necessario tener conto della composizione assai eterogenea delle

organizzazioni soggette a tale disposizione. Pertanto, una regolamentazione, che

appare giustificata e adeguata per una grande azienda, autonoma e attiva

commercialmente, può causare problemi irrisolvibili a una piccola associazione

costituita ad hoc non attiva commercialmente. Le conseguenze della

soppressione dell'articolo 19 Lresp dovrebbero quindi essere dapprima valutate

attentamente e, all'occorrenza andrebbero prese in considerazione anche altre

possibilità. Così si pone la questione a sapere se, mediante regolamentazioni

designate da leggi specifiche, non sia possibile escludere totalmente (vedi ad es.

art. 18 cpv. 2 della legge sull'azienda delle telecomunicazioni; RS 784.11) o

almeno limitare parzialmente (vedi ad es. art. 14 della legge federale sulle

Ferrovie federali svizzere; RS 742.31) l'applicazione della legge sulla

responsabilità per determinate organizzazioni.

3. Per quanto riguarda la responsabilità per manchi e l'assunzione dei rischi da

parte della Confederazione attualmente sono già in corso i seguenti chiarimenti:

? Il 3 maggio 2000 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di esaminare se è

possibile uniformare le disposizioni in materia di responsabilità per organi

direttivi delle imprese di diritto pubblico risp. di quelle dominate dalla

Confederazione (esame e modifica della legge sulla responsabilità nonché

delle leggi speciali). In questo contesto va pure esaminata la responsabilità

per manchi da parte della Confederazione giusta l'articolo 19 Lresp.

? Il 14 febbraio 2001 il DFF è stato incaricato dal Consiglio federale di eseguire

un'analisi dei rischi nell'amministrazione federale. Quest'analisi servirà di

base per un esame approfondito della politica dei rischi e delle assicurazioni

della Confederazione. Saranno oggetto di quest'analisi dei rischi anche la

responsabilità per manchi, la responsabilità della Confederazione in

relazione con gli organi direttivi delle imprese di diritto pubblico risp. di

imprese dominate dalla Confederazione, distaccati dalla Confederazione,

nonché le garanzie dello Stato esistenti.

In virtù dei risultati dei citati chiarimenti sarà più facile valutare i rischi esistenti, in

generale e in relazione alle singole imprese e partecipazioni.

4. I rischi legati alle imprese e partecipazioni della Confederazione devono essere

presi in considerazione e giudicati nel loro insieme. È importante perciò che si

prendano in considerazione non soltanto la responsabilità per manchi, bensì

anche altri potenziali di responsabilità della Confederazione, come ad esempio il

distaccamento di organi direttivi in imprese, eventuali garanzie statali e

assunzioni dei rischi designate da leggi specifiche.

A causa dei rischi constatati, per evitare e ridurre i rischi s'impongono

segnatamente i seguenti provvedimenti concernenti imprese e partecipazioni:

? maggiore e migliore presa in considerazione dei rischi nella strategia in

materia di imprese e partecipazioni della Confederazione;

? adattamento degli obiettivi strategici per le singole imprese;

? esame dell'introduzione di un'assicurazione obbligatoria generale o singola

per le imprese della Confederazione;

? limitazione o addirittura soppressione della garanzia statale;

? evitare disposizioni in materia di responsabilità designate da leggi specifiche;

? esame della necessità delle partecipazioni e dell'influenza della

Confederazione.

Oggi non è ancora possibile fissare un modo di procedere generale o addirittura

concreto nel settore della gestione dei rischi per le imprese e le partecipazioni,

poiché mancano le basi corrispondenti. In molti casi risulterà pure che soltanto

una combinazione dei provvedimenti indicati può portare all'obiettivo desiderato.

Sarebbe quindi prematuro stabilire già oggi un modo di procedere ben definito.

5. Come dimostrano i mandati conferiti dal Consiglio federale (vedi cifra 3), si è

consapevoli che esistono notevoli rischi nel settore delle imprese e delle

partecipazioni della Confederazione. La necessità dell'introduzione di una

gestione dei rischi per le imprese e le partecipazioni della Confederazione non è

quindi contestata.

Il Consiglio federale è quindi d'accordo con l'orientamento generale della

mozione. La precisazione chiesta dall'autore della mozione a livello di legge

costituisce però solo uno dei possibili provvedimenti atti ad affrontare un

potenziale di rischi non chiarito. Il Consiglio federale ritiene che si debbano

cercare per ogni singolo caso soluzioni conformi ai rischi e corrispondenti alla

situazione delle imprese e partecipazioni. Le giustificate aspirazioni della

mozione devono pertanto essere chiarite in maniera ancora più approfondita. Se

dovessero rendersi necessarie modifiche di legge, il Consiglio federale elaborerà

un corrispondente progetto all'attenzione dell'Assemblea federale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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