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01.3224 · Mozione · 2001-05-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la modifica del 16 maggio 2001 dell'ordinanza sul contingentamento lattiero (OCL), il Consiglio federale ha dato seguito alla richiesta principale dell'autore della mozione, ossia quella di aumentare il quantitativo globale dei contingenti in modo da consentire ai produttori di produrre anche nel periodo in corso un quantitativo analogo a quello commercializzato nell'anno lattiero 2000/01 (ca. 3.2 mio t). Per raggiungere tale obiettivo l'autore della mozione ha chiesto un aumento del 6 per cento del volume dei contingenti. Dati precisi sulla produzione e la valutazione, da un altro punto di vista, degli effetti quantitativi del conteggio continuo con possibilità di trasferimento sul periodo successivo hanno mostrato che l'obiettivo è effettivamente raggiunto con un quantitativo supplementare del 3 per cento.

Viene inoltre chiesto che l'aumento del quantitativo globale vada a beneficio soltanto dei produttori attivi. Anche tale richiesta risulta adempiuta con l'introduzione, nell'OCL, del nuovo articolo 10a, che, per principio, definisce il quantitativo supplementare come un contingente temporaneo calcolato e attribuito all'inizio di ogni anno lattiero in funzione del contingente di base aggiornato.

Il Consiglio federale non è invece entrato nel merito della richiesta di limitare l'aumento all'anno lattiero 2001/02. Esso ritiene infatti che non vi siano indizi di un calo imminente delle vendite di latte e latticini. Considerate le condizioni naturali e strutturali, il latte è un prodotto d'importanza strategica per l'agricoltura svizzera. L'obiettivo non consiste soltanto nell'acquisizione bensì anche nel mantenimento di quote di mercato. In definitiva, in caso di mutamento considerevole delle condizioni di mercato, il Consiglio federale può adeguare nuovamente il quantitativo supplementare.

Nel 1980, poco tempo dopo l'introduzione del contingentamento lattiero, sono stati introdotti i contingenti supplementari. Questo provvedimento consente di attribuire ai produttori della regione di pianura, che acquistano animali provenienti dalla regione di montagna, contingenti supplementari di durata limitata. I contingenti supplementari sono stati introdotti onde favorire lo smercio di animali provenienti dalla regione di montagna - in particolare al termine del periodo d'estivazione - e di promuovere la ripartizione del lavoro fra la regione di montagna e quella di pianura. Sin dalla sua introduzione, questo provvedimento si è rivelato efficace per lo smercio del bestiame. Esso è quindi stato ripreso anche nella nuova legge sull'agricoltura (LAgr). Ogni anno questo provvedimento consente di smerciare circa 15'000 - 17'000 animali. Il fatto che tale cifra sia costante da anni dimostra che il provvedimento ha mantenuto la sua attrattiva.

Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di stabilire l'entità del contingente supplementare per animale (art. 34 LAgr). All'epoca dell'introduzione del provvedimento era stato fissato il limite di 1'500 chilogrammi tuttora in vigore. Il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha adeguato le rispettive disposizioni d'esecuzione (ordinanza sul contingentamento lattiero) e aumentato sia il quantitativo globale dei contingenti (art. 31 LAgr) sia il limite del contingente supplementare portandolo a 2'000 chilogrammi. La richiesta dell'autore della mozione è quindi in parte adempiuta. Il Consiglio federale valuterà se in futuro sia giustificato un ulteriore aumento.

La mozione tange la competenza normativa delegata al Consiglio federale. Anche per tale motivo l'intervento dev'essere trasformato in postulato.

Rinviamo infine alla risposta del Consiglio federale alla mozione 01.3244 Hansjörg Hassler "Aumento dei contingenti lattieri supplementari", nella quale si chiede un aumento dei contingenti supplementari della stessa entità di quello richiesto nella presente.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.