01.3230 · Interpellanza · 2001-05-08
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per raggiungere gli obiettivi di politica climatica e energetica fissati dalla Svizzera, il 17 gennaio 2001 il Consiglio federale ha varato il programma SvizzeraEnergia. Attualmente non è ancora possibile valutare la necessità di introdurre una tassa sul CO2. A tal proposito, è determinante il contributo dei provvedimenti volontari volti a ridurre le emissioni di CO2, i quali sono previsti nell'ambito degli accordi sugli obiettivi e degli impegni formali. I lavori per l'attuazione dei provvedimenti volontari nel settore economico, edile e dei trasporti sono in corso. Il 2 luglio 2001 è stata pubblicata una direttiva sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. È in fase di elaborazione anche una direttiva analoga destinata al settore edile; anche i Comuni si sono dimostrati interessati alla possibilità di concludere accordi.
2. La tassa sul CO2 verrà introdotta solo se si può prevedere che i provvedimenti volontari e le altre misure già decise e pianificate volte a ridurre le emissioni di CO2 (TTPCP, legge sull'energia, programma d'azione SvizzeraEnergia, come pure la promozione di carburanti senza zolfo) non permetteranno di raggiungere gli obiettivi di riduzione. Questo riprende l'idea espressa nell'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2, secondo cui gli obiettivi parziali stabiliti all'articolo 2 capoverso 2 vanno in primo luogo raggiunti mediante provvedimenti volontari. A tal fine, gli sforzi effettuati in passato vanno intensificati ulteriormente. La portata e l'efficacia dei provvedimenti volontari non determinano solo la necessità di introdurre una tassa, ma anche la relativa aliquota.
3. L'andamento dei provvedimenti presi da altri Stati nonché i prezzi dei combustibili e dei carburanti negli Stati limitrofi vengono seguiti già ora con attenzione. In considerazione dell'introduzione di un'eventuale tassa, prevista al più presto nel 2004, avremo quindi a disposizione informazioni complete che ci consentiranno di prendere una decisione. Considerate le informazioni attuali a nostra disposizione, sarebbe prematuro trarre sin d'ora conclusioni in merito alle possibili conseguenze.
4. Vari Paesi, come ad esempio la Germania, l'Inghilterra e i Paesi scandinavi hanno già introdotto tasse simili. Questo è senza dubbio rilevante ai fini della valutazione, anche se non si tratta dell'unico fattore determinante. Il modo in cui la tassa sul CO2 influirà sulla capacità concorrenziale non dipende solo dalle tasse analoghe introdotte nei Paesi industrializzati aventi condizioni simili, ma anche dal modo in cui verrà utilizzato il prodotto della tassa. Questo verrà distribuito all'economia (in funzione della massa salariale) e alla popolazione (pro capite). Determinante per stabilire le ripercussioni della tassa sul CO2 sui singoli settori è quindi l'ammontare netto della tassa, in considerazione della ridistribuzione delle somme percepite. Oltre all'articolo 6 capoverso 2 lettera d, anche l'articolo 9 della legge sul CO2 tutela la capacità concorrenziale dell'economia svizzera: imprese di grandi dimensioni, diversi consumatori e imprese a elevata intensità energetica possono essere esentati dalla tassa se si impegnano formalmente a limitare le emissioni di CO2.
5. È possibile fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carburanti fossili dato che questi prodotti sono chiaramente distinguibili in dogana al momento dell'importazione. Nell'ottica dell'esecuzione, sarebbe tuttavia difficile operare un'ulteriore distinzione a seconda delle categorie di consumatori. La riduzione del consumo di carburante di una determinata marca di automobile va in primo luogo a beneficio dell'utilizzatore: da un lato il costo del carburante è minore e, dall'altro, l'importo della tassa da pagare è inferiore. Considerando i costi di esecuzione, per incentivare ulteriormente a ridurre il consumo specifico delle automobili, oltre ad una differenziazione dell'importo della tassa, andrebbero presi in considerazione altri strumenti. Per il 2002 è prevista l'introduzione della dichiarazione della merce relativa al consumo di carburante delle autovetture nuove; essa si basa sulla corrispondente direttiva Ue.
6. Conformemente all'articolo 9 della legge sul CO2 possono essere esentati dal pagamento della tassa le imprese di grandi dimensioni, diversi consumatori insieme e le imprese a elevata intensità energetica. Anche i proprietari di immobili possono formare un gruppo di consumatori e definire un obiettivo di riduzione comune che soddisfi le esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 4. Considerando i costi amministrativi è meglio fissare un limite per la formazione di questi gruppi di consumatori. Questo valore minimo sarà oggetto di una direttiva sui provvedimenti volontari nel settore edile. I lavori a tal fine sono in corso.
7. Il 2 luglio 2001 il capo del DATEC ha sottoscritto con l'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) e l'Agenzia per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (AEE) dei mandati di prestazione finalizzati a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. L'AEnEC è il partner principale della Confederazione per quanto riguarda l'attuazione delle misure volontarie; raggruppa sotto di sé settori economici importanti e assume una funzione centrale di coordinamento. All'AEnEC verranno conferiti compiti importanti, come ad esempio l'elaborazione di accordi sugli obiettivi e di impegni formali nonché il monitoraggio e il reporting. L'elaborazione di una direttiva sui provvedimenti volontari è stata seguita dall'AEnEC, dalle associazioni economiche e dai grandi consumatori di energia. La direttiva destinata al settore edile è stata elaborata congiuntamente con i rappresentanti di questi settori sotto l'egida dell'Associazione svizzera dei proprietari fondiari e in collaborazione con i Cantoni.
8. I consumatori che nel passato si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di CO2 non sono in alcun modo penalizzati. I requisiti relativi all'obiettivo di riduzione si basano sui seguenti criteri fondamentali:
* obiettivi da conseguire conformemente alla legge sul CO2;
* risparmi effettuati dal 1990 e potenziale di riduzione rimanente;
* efficacia economica delle misure volte a ridurre le emissioni di CO2;
* crescita prevista della produzione;
Il secondo criterio permette di tenere conto degli sforzi intrapresi nel passato.
9. In generale, la crescita influisce sul volume delle emissioni di CO2, ciò che viene preso in considerazione negli impegni formali conformemente all'articolo 9 della legge sul CO2. I grandi consumatori, coloro che si sono raggruppati e le imprese a elevata intensità energetica fissano il loro obiettivo di riduzione per il 2010 in base allo scenario di crescita plausibile. In seguito, quando si valuterà il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, si terrà conto di un'eventuale crescita superiore o inferiore alle aspettative; l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2010 verrà adattato di conseguenza.
10. Conformemente all'articolo 2 capoverso 7 della legge sul CO2 il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all'estero. In tal caso, deve prendere in considerazione i criteri riconosciuti a livello internazionale. I meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Joint Implementation, Clean Development Mechanism, International Emissons Trading) non devono essere sostitutivi, bensì complementari alle misure attuate a livello nazionale. I progetti per la protezione del clima realizzati nei Paesi industrializzati (Joint Implementation) o nei Paesi in via di sviluppo (Clean Development Mechanism) possono essere parte integrante di un impegno formale conformemente all'articolo 9 della legge sul CO2. Una parte delle riduzioni può essere sostituita con i certificati ottenuti realizzando progetti per la protezione del clima all'estero o con i diritti di emissione scambiati a livello internazionale. Questa percentuale di riduzione va stabilita quanto prima tenendo conto delle negoziazioni sul clima che si svolgono a livello internazionale.
11. Per quanto riguarda i provvedimenti volontari, l'economia deve svolgere autonomamente importanti lavori di attuazione. In questo ambito, l'AEnEC ha un ruolo preponderante (elaborazione degli accordi sugli obiettivi e degli impegni formali, coordinamento, attuazione e sfruttamento di un sistema di monitoraggio e di reporting). L'amministrazione dispone attualmente, sia presso l'UFAFP che presso l'UFE, di 1,2 posti circa per l'attuazione nel settore economico e nell'edilizia. A breve termine, per svolgere gli altri lavori sarebbero necessari almeno 5,5 nuovi posti:
* 2,5 posti supplementari presso l'UFAFP, ossia un posto per la gestione degli impegni formali e un 150% per l'attuazione dei meccanismi flessibili e del commercio dei diritti di emissione, di cui un 50% può essere attribuito agli effettivi attuali;
* tre posti supplementari presso l'UFE per la gestione degli accordi sugli obiettivi, il controllo dell'ammissibilità degli obiettivi da conseguire, la stesura di rapporti e il monitoraggio: un 150% per i settori industria, servizi e artigianato (economia) e traffico, un 150% per i settori edilizia e poteri pubblici (in particolare i Comuni).
Nel caso in cui dovesse essere introdotta una tassa sul CO2, sarebbero necessari altri posti per la conclusione e la gestione degli impegni formali nonché per la riscossione della tassa e la distribuzione degli introiti. Il numero esatto verrà calcolato a tempo debito.
12. Qualora dovesse risultare necessaria, la tassa sul CO2 potrà essere riscossa al più presto a partire dal 2004. Il Consiglio federale dovrà decidere se, ed eventualmente quando, sarà necessario introdurre una tassa sul CO2 sulla base dei seguenti elementi : stato delle emissioni di CO2, stato dei provvedimenti volontari, prospettive relative all'andamento delle emissioni di CO2 in considerazione degli impegni volontari già approvati e dell'efficacia dei provvedimenti già decisi e attuati a livello federale e cantonale. Grazie alla direttiva, i settori economici dispongono ora di un quadro chiaro per l'attuazione dei provvedimenti volontari. L'esito dipende ora in buona parte dalla partecipazione dei settori economici. Per questo motivo, è ancora troppo presto per rispondere alla domanda posta e stabilire se la data fissata per l'introduzione della tassa sul CO2 è realista.
13. Durante la seconda parte della sesta Conferenza delle Parti contraenti alla Convenzione sul Clima, che si è tenuta alla fine di luglio 2001 a Bonn, è stato raggiunto un compromesso valido in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Grazie a questo accordo, i lavori per una politica climatica coordinata a livello internazionale possono continuare in maniera costruttiva. Le Parti contraenti, come gli USA, che al momento non intendono ratificare il Protocollo, hanno la possibilità di rientrare nel processo anche in futuro. La Svizzera sostiene gli obiettivi del Protocollo, nell'interesse suo e dell'umanità. In questo modo vorrebbe dipendere meno dalle energie fossili, incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie e ridurre l'inquinamento atmosferico.
Risposta del Consiglio federale.