01.3278 · Mozione · 2001-06-06
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Ogni attività imprenditoriale può avere un esito incerto. Determinati rischi, per esempio quelli personali come la malattia, macroeconomici come l'evoluzione dei tassi d'interesse o i rischi in relazione agli investimenti come l'incendio, possono essere riscontrati in tutti i settori economici. Altri, invece, riguardano in particolare l'agricoltura. Secondo un rapporto dell'OCSE (Gestione dei rischi in materia di reddito nel settore agricolo, OCSE 2000), si distinguono i quattro gruppi di rischi seguenti:
* rischi di produzione come il tempo, gli organismi nocivi o le malattie delle piante e degli animali;
* rischi del mercato come le fluttuazioni considerevoli dei prezzi o i cambiamenti delle esigenze dei consumatori;
* rischi ecologici come l'erosione del suolo o i mutamenti climatici;
* incertezze sul piano istituzionale come la modifica delle prescrizioni di produzione o l'adeguamento delle modalità di sostegno.
Questi rischi, che in caso di sinistro possono comportare perdite di reddito per la singola azienda, sono limitabili adottando provvedimenti su base privata (p.es. diversificazione della produzione, conclusione di un'assicurazione, vendita delle merci su mercati che prevedono determinate scadenze) o mediante interventi dello Stato (p.es. sostegno del mercato, protezione alla frontiera, pagamenti diretti).
In merito a singoli aspetti, sollevati nella mozione, che rivestono un significato particolare in relazione alla questione delle assicurazioni, il Consiglio federale si esprime come segue:
Fluttuazioni dei prezzi e dei redditi
Nel quadro della Politica agricola 2002 la Confederazione ha separato chiaramente la politica dei prezzi da quella dei redditi, riducendo gli interventi dello Stato sul mercato e sviluppando i pagamenti diretti indipendenti dalla produzione. La liberalizzazione, che ciò ha comportato, riguarda in particolare i disciplinamenti dei mercati lattiero e cerealicolo. Dall'introduzione, il 1o maggio 1999, del nuovo disciplinamento del mercato lattiero i prezzi alla produzione sono rimasti, in linea di massima, stabili e il mercato è stato caratterizzato da un'evoluzione positiva. Nel settore cerealicolo, assoggettato a un nuovo disciplinamento del mercato dal 1o luglio 2001, le fluttuazioni dei prezzi dipenderanno prevalentemente dal volume di produzione indigeno. Altri disciplinamenti del mercato (p.es. carne, frutta e verdura) erano strutturati in modo liberale già nella vecchia politica agricola e con l'introduzione della Politica agricola 2002 non hanno subito sconvolgimenti. Dal profilo globale, il Consiglio federale constata che finora la nuova politica agricola non ha comportato alcuna notevole accentuazione delle fluttuazioni dei prezzi.
Per principio, il rischio di fluttuazione dei redditi non è aumentato con l'introduzione della nuova politica agricola, in particolare perché, nella media delle aziende, la quota dei pagamenti diretti rispetto al reddito lordo (entrate risultanti dalla fornitura di beni e servizi) ammonta attualmente al 20 per cento circa e questi pagamenti, indipendenti dalla produzione, non sono legati ad alcun rischio. Dalle analisi dei dati contabili, effettuate dalla Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole (FAT), emerge che il reddito agricolo 1999 non ha subito praticamente alcuna variazione rispetto alla media del triennio 1996/98. Nel 2000, il reddito agricolo ha raggiunto un livello nominale comparabile a quello dell'inizio degli Anni '90. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che in singoli casi gli adeguamenti strutturali possono essere all'origine di difficoltà sul piano sociale e che alcuni rami aziendali possono ritrovarsi in una situazione di ristrettezze economiche a causa di eventi imprevedibili. Quanto accaduto in diversi Paesi europei in relazione, ad esempio, all'afta epizootica o alla peste suina dimostra che le aziende colpite possono subire perdite considerevoli di reddito.
Possibilità, sul piano legale, per sostenere la gestione dei rischi
Come emerge da uno studio dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Le assicurazioni agricole in Svizzera: quali possibilità, UFAG 2000), la nuova legge sull'agricoltura (LAgr) offre molteplici possibilità e strumenti per sostenere i produttori nella gestione dei rischi. Trattasi, in particolare, dell'articolo 5 (reddito), dell'articolo 13 (sgravio del mercato), degli articoli 17-25 (importazione), degli articoli 38-42 e 50-59 (sostegno del mercato), degli articoli 70-77 (pagamenti diretti), dell'articolo 78 (aiuti per la conduzione aziendale), dell'articolo 148 (mezzi di produzione) e dell'articolo 187 (disposizioni transitorie). In via suppletiva a queste disposizioni della LAgr la legge sulle epizoozie offre una base che, in caso di epizoozia, consente d'indennizzare le perdite di animali fino a concorrenza del 90 per cento del valore di stima. L'obiettivo della legge sulle epizoozie consiste prevalentemente nell'intervento precoce onde evitare lo scoppio di epidemie. Per eventi imprevedibili, che possono provocare danni ingenti, vi è inoltre la possibilità di varare atti legislativi urgenti com'è stato ad esempio il caso quando si è trattato di far fronte ai danni provocati dall'uragano Lothar.
Conformemente all'articolo 13 LAgr, per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Il Consiglio federale ha ricorso a tale possibilità per far fronte alla crisi dell'ESB. Nell'anno in corso, esso ha infatti stanziato un importo complessivo di 23,5 milioni di franchi per lo sgravio del mercato della carne bovina e di vitello, in via suppletiva all'importo di 8,4 milioni di franchi iscritto nel preventivo.
Impegno, sul piano privato, per la ricerca di soluzioni assicurative
Affinché le compagnie private di assicurazioni possano immettere sul mercato prodotti interessanti per assicurare i rischi legati alla produzione agricola, devono essere adempiute determinate condizioni di natura tecnico-assicurativa. Numerosi rischi in ambito agricolo, eccezion fatta per la grandine, non adempiono tali condizioni. Per grandi eventi rari o nuovi, come le catastrofi naturali e le epizoozie (p.es. l'ESB) rischi e danni sono difficilmente valutabili. In Svizzera, l'impegno, sul piano del diritto privato, per la copertura dei rischi legati al mercato e alla produzione nel settore agricolo si limita attualmente al Fondo di soccorso per i danni causati dalla natura e all'assicurazione contro la grandine. Inoltre, la legislazione sulle epizoozie menziona esplicitamente la possibilità di concludere assicurazioni private.
Impegno, sul piano statale, per la ricerca di soluzioni assicurative
Un'ampia gamma di prodotti assicurativi viene offerta soltanto nei Paesi nei quali lo Stato garantisce una partecipazione corrispondente, ossia copre parte del rischio. Si tratta di Paesi che, per le loro caratteristiche climatiche, sono confrontati con grandi rischi come la Spagna, il Portogallo, il Canada o gli USA. Nell'ambito della Politica Agricola Comune dell'Unione europea (UE) non viene sostenuto alcun sistema assicurativo.
In uno studio pubblicato recentemente (Risk Management Tools for EU Agriculture - with a special focus on insurance, European Commission 2001), la Commissione UE ha trattato anche l'aspetto dell'efficienza di soluzioni assicurative sostenute dallo Stato. Per controllare se in ambito assicurativo il denaro pubblico viene impiegato in modo efficiente, l'Amministrazione deve disporre della rispettiva competenza e di un apparato di controllo. Inoltre, lo Stato è tenuto a valutare costantemente se gli utili realizzati dalle compagnie d'assicurazioni in questi sistemi di assicurazioni parastatali sono adeguati al rischio da esse assunto. Nel frattempo, i sistemi esistenti sono diventati talmente complessi da essere imperscrutabili e difficilmente riformabili.
Il Consiglio federale ritiene che nel quadro della prossima tappa della riforma agricola (Politica agricola 2007) non sia necessario un impegno statale nel settore assicurativo in via suppletiva agli strumenti già disponibili. A dipendenza degli sviluppi in seno all'UE e all'OMC, un sistema di assicurazioni sostenuto dallo Stato potrebbe rappresentare un'opzione a lungo termine a condizione che possa inserirsi armonicamente nella gamma di provvedimenti della politica agricola svizzera. Questo parere è condiviso pure dalla Commissione consultiva Agricoltura.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.