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01.3334 · Mozione · 2001-06-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La presente mozione vuole obbligare la Confederazione a farsi carico, al posto del Belgio, del pagamento di complementi di rendite, che il Belgio rifiuta a cittadini svizzeri che avevano pagato a suo tempo contributi alle assicurazioni sociali nelle colonie del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Il Belgio prevede l'indicizzazione delle rendite di base in funzione dell'evoluzione del costo della vita solo per i cittadini dell'Unione europea, per i cittadini belgi nonché per quelli i cui Stati di provenienza hanno concluso un accordo di reciprocità. Di conseguenza, i nostri connazionali ricevono una rendita non indicizzata calcolata sulla base dei dati del giugno 1960.

Nel maggio 1989, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale aveva già depositato una mozione dal tenore analogo. Essa invitava il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un decreto federale in cui si prevedeva lo stanziamento di un credito d'impegno destinato al pagamento di complementi di rendite agli Svizzeri che avevano versato contributi all'assicurazione sociale dell'ex colonia belga del Congo. Detta mozione perseguiva quindi la stessa finalità della presente, segnatamente la concessione di rendite indicizzate adeguate al costo della vita ai cittadini svizzeri e, di riflesso, la parità di trattamento con i cittadini belgi. Il 14 giugno 1989, la mozione è stata trasformata in un postulato per lasciare al Consiglio federale un certo margine di manovra. Nel suo messaggio del 23 maggio 1990, il Consiglio federale proponeva, in luogo di complementi di rendita mensili, il versamento di una " sovvenzione forfettaria ed unica " (messaggio del 23 maggio 1990 concernente le rivendicazioni dei cittadini svizzeri nel Congo belga e nel Ruanda-Urundi in materia di sicurezza sociale, FF 1990 II 1215 e seg., cap. 4). Sebbene la proposta del Consiglio federale non si spingesse così lontano come quella della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il Parlamento ha adottato la proposta del Consiglio federale (decreto federale de 14 dicembre 1990).

Sulla base di questo decreto federale, la Confederazione ha indennizzato dal profilo finanziario i cittadini svizzeri che avevano versato contributi alle assicurazioni sociali del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Il pagamento di queste indennità era tuttavia vincolato a precise condizioni (pagamento dei contributi per almeno tre anni e limite d'età).Questo era stato motivato con il fatto che le persone giovani o quelle che avevano soggiornato solo per breve tempo nel Congo belga o nel Ruanda-Urundi potevano comunque rifarsi una sufficiente copertura assicurativa globale durante la loro successiva attività professionale. Dopo il verificarsi di alcuni casi di rigore, il criterio dell'età è stato sostituito nel 1995 con quello del bisogno.

La Confederazione non versa in linea di massima alcuna indennità per danni causati da terzi all'estero. Per gli Svizzeri del Congo belga e del Ruanda-Urundi, essa ha fatto un'eccezione a causa della particolare situazione risultante dalle leggi belghe del 16 giugno 1960 e del 17 luglio 1963. Sebbene non vi fosse l'obbligo di pagare un'indennità ai cittadini svizzeri danneggiati, la Confederazione ha deciso spontaneamente di fare un gesto nei confronti degli interessati adottando una soluzione sui generis politica, unica e strettamente interna. (Questa indennità straordinaria non può costituire un precedente, in particolare non in relazione a cittadini svizzeri che hanno subito perdite legate a istituti di assicurazione sociale di altri Stati; messaggio del 23 maggio 1990, FF 1990 II 1216, cap. 41). Con l'approvazione della base legale per un simile aiuto finanziario, il Parlamento ha tenuto un atteggiamento inabituale e generoso. Sino ad oggi, la Confederazione ha versato a circa 285 destinatari la somma di 20,6 milioni di franchi svizzeri. È ovvio che l'atteggiamento del Consiglio federale non obbliga in alcun modo la Svizzera a sostituirsi al Belgio.

Secondo l'articolo 4 del decreto federale del 1990, l'importo dell'indennità si calcola sulla base degli anni di contribuzione agli istituti di assicurazione sociale delle colonie, della differenza fra una rendita indicizzata al 1° gennaio 1990 e una non indicizzata nonché della speranza di vita. (La speranza di vita è calcolata sulla base delle tabelle di Stauffer-Schätzle). Il fatto che sia stata concessa una sovvenzione unica e forfettaria e che sia stata considerata la speranza di vita nel calcolo della capitalizzazione del complemento di rendita dimostra la volontà del Consiglio federale di disciplinare questa questione a livello nazionale in maniera definitiva. Il Parlamento ha condiviso questo punto di vista ed ha quindi emanato il predetto decreto federale. In tal modo, non rimane più alcun margine per una nuova indennità da parte della Confederazione.

Per quanto concerne l'inoltro di un ricorso interstatale presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, il Consiglio federale ha già illustrato il suo punto di vista nella sua risposta del 13 giugno 2000 all'interrogazione ordinaria Neirynck. Inoltre, i cittadini svizzeri interessati hanno depositato ricorsi individuali in questa materia contro il Belgio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Il 26 aprile 2001, la Corte europea ha deciso di non entrare nel merito di questi ricorsi, dal momento che a suo modo di vedere non vi erano indizi di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

I negoziati avviati negli anni Ottanta con il Governo belga non lasciavano intravedere un'adeguata soluzione in tempi brevi. La Confederazione ha quindi adottato una soluzione interna, sebbene quest'ultima non esoneri in alcun modo il Belgio dai suoi obblighi. La Svizzera ha ripetuto i suoi tentativi più volte e a diversi livelli. Il rifiuto della presente mozione non anticipa assolutamente il risultato di queste discussioni con il Belgio.

Inoltre, il Consiglio federale è dell'avviso che, in vista dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, le rendite debbano essere indicizzate. Si può supporre che, in virtù di tale accordo, le autorità belghe competenti in materia di assicurazione sociale elimineranno ogni discriminazione nei confronti di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera o nel territorio della Comunità europea rispetto a cittadini della Comunità domiciliati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.