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01.3390 · Mozione · 2001-06-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'imposizione secondo il dispendio è disciplinata negli articoli 14 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) e 6 nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). L'imposta calcolata sul dispendio costituisce un'imposta sul reddito (e, per i Cantoni, sulla sostanza) in sostituzione delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza. Questo tipo d'imposizione è a disposizione delle persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa. Queste persone, di nazionalità svizzera o straniera, possono chiedere un'imposizione secondo il dispendio per il periodo fiscale nel corso del quale acquisiscono il domicilio in Svizzera. Per i periodi fiscali seguenti, le persone che non sono cittadini svizzeri e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 LIFD hanno il diritto di essere imposte in base al loro dispendio. Anche i Cantoni possono dar loro questa possibilità. La base di calcolo per l'imposta sul dispendio viene determinata per ogni periodo fiscale dopo aver esaminato gli elementi imponibili riportati nella dichiarazione d'imposta della persona in questione.

Nel sistema dell'imposizione secondo il dispendio, la base di calcolo dell'imposta non è unicamente il dispendio del contribuente e della sua famiglia. La legge prevede in effetti che tale imposta non deve essere inferiore alle imposte sul reddito (imposta federale diretta e imposte cantonali) e sulla sostanza (imposte cantonali) calcolate su determinati elementi lordi del reddito e della sostanza. Fanno in particolare parte di tali redditi quelli per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione. Inoltre, talune convenzioni di doppia imposizione escludono dal loro campo d'applicazione le persone imposte secondo il dispendio, se tali persone non pagano l'imposta sul reddito, all'aliquota applicabile al reddito complessivo netto, per quegli elementi del reddito provenienti dagli Stati contraenti. Queste disposizioni sono peraltro prese in considerazione per la determinazione dell'ammontare delle "imposte secondo il dispendio".

2. I dati statistici disponibili sui quali intende basarsi sono quelli che figurano nella pubblicazione "Impôt fédéral direct, années fiscales 1995/1996, Personnes physiques, cantons" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. In essa figura che, per il periodo fiscale 1995/1996, 2'783 persone erano imposte in base a un dispendio complessivo (reddito imponibile) di 615'979'000 franchi ed avevano pagato un'imposta federale diretta complessiva di 50,671 milioni di franchi.

3. L'autore della mozione ritiene che l'imposizione secondo il dispendio è la fonte di scioccanti disparità di trattamento tra contribuenti imposti secondo la procedura di tassazione ordinaria e contribuenti imposti secondo il dispendio. La costituzionalità dell'imposizione secondo il dispendio era stata esaminata dal Consiglio federale nel suo messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale, da cui è opportuno citare il passaggio seguente: "L'imposizione in base al dispendio non ha per scopo di privilegiare certi contribuenti. L'esperienza mostra piuttosto che i casi nei quali essa viene applicata potrebbero essere difficilmente trattati fondandosi sulla procedura di tassazione ordinaria. L'imposizione in base al dispendio consente quindi di agevolare la tassazione. D'altronde, questo modo di tassazione già sperimentato in diversi Cantoni, possiede la propria base legale nel citato concordato sul divieto di convenzioni fiscali". Così come è stata concepita, l'imposizione secondo il dispendio costituisce una forma speciale di tassazione mediante valutazione che si fonda su ragioni pratiche. La dottrina, nella misura in cui si occupa di questa questione, riporta questo punto di vista e non rimette in causa la costituzionalità delle disposizioni della LAID e della LIFD concernenti l'imposizione secondo il dispendio. Diversi autori rilevano tuttavia che questa regolamentazione è al limite di quanto autorizzano, nel diritto fiscale, le considerazioni di ordine pratico in materia di rispetto del principio dell'imposizione proporzionale alla capacità economica secondo l'articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale (cfr. in particolare D. Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 111, 1992. II, pag. 259: P. Locher, Praktikabilität im Steuerrecht, Festschrift H. Höhn, 1995, pag. 200). Il Consiglio federale ritiene che occorre tener conto di queste riserve, in particolare al momento della determinazione del dispendio che serve al calcolo dell'imposta.

Il Consiglio federale conferma quindi il punto di vista esposto nel messaggio sull'armonizzazione fiscale riguardo alla costituzionalità dell'imposizione secondo il dispendio. Il reddito imponibile medio di queste persone, di 221'000 franchi, permetterebbe di concludere che l'imposizione secondo il dispendio abbia conseguito il suo scopo. Inoltre, la regolamentazione di questa procedura di tassazione nella LIFD e nella LAID rafforza la trasparenza del sistema fiscale. Essa evita altresì la concorrenza fiscale tra i Cantoni.

4. Per l'autore della mozione il nostro Paese non ha alcun interesse ad attirare persone che non rispettano le regole elementari della solidarietà sociale e che si domiciliano in Svizzera al solo scopo di procedere ad un'evasione fiscale ai danni del loro Paese di origine.

È evidente che non si possa rimproverare di perseguire tale scopo tutte le persone con domicilio in Svizzera e tassate secondo il dispendio. D'altra parte queste modalità d'imposizione non costituiscono uno strumento di concorrenza verso gli Stati stranieri e la Svizzera vuole che esse non siano né distolte dal loro scopo né utilizzate a fini abusivi. L'inclusione dei redditi per i quali il contribuente pretende uno sgravio fiscale parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione per evitare la doppia imposizione negli elementi lordi del reddito sui quali l'imposta deve essere obbligatoriamente calcolata, costituisce una misura di diritto interno presa allo scopo di evitare abusi. D'altro canto, la Svizzera ha pure approvato l'inclusione in diverse convenzioni di doppia imposizione di disposizioni che escludono dal campo d'applicazione della Convenzione persone residenti in Svizzera e che non sarebbero imposte nel nostro Paese sull'insieme dei redditi provenienti da fonti dell'altro Stato contraente (cfr. in particolare le convenzioni con l'Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti).

In occasione dei dibattiti sull'armonizzazione, il Consiglio federale aveva già respinto a larga maggioranza una proposta volta alla soppressione dell'imposizione secondo il dispendio (BU N 1987, 1738). Il Consiglio federale è dell'avviso che questa posizione di principio possa essere a tutt'oggi mantenuta. Tenuto conto delle misure già prese sia sul piano interno sia nelle relazioni internazionali per prevenire eventuali abusi del sistema d'imposizione secondo il dispendio, esso ritiene che la soppressione degli articoli 14 LIFD e 6 LAID non rappresenterebbe un contributo significativo alla lotta, peraltro necessaria, contro l'evasione fiscale nel contesto nazionale e internazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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