01.3412 · Interpellanza · 2001-06-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alle cinque domande poste dall'interpellante il Consiglio federale prende posizione come segue:
1. Il settore finanziario è caratterizzato da un forte dinamismo: i grandi offerenti di prestazioni bancarie sono sempre più attivi a livello transfrontaliero o addirittura a livello mondiale. Inoltre si constata una maggiore cooperazione tra fornitori di servizi finanziari con attività principali differenti ("bancassicurazioni"). Infine anche il progresso tecnico e l'elevata capacità innovativa del settore finanziario hanno sempre prodotto nuove sfide per la regolamentazione del mercato finanziario. Gli sviluppi testé enunciati, in particolare la tendenza a servizi finanziari transfrontalieri, rendono indispensabile una cooperazione internazionale in materia di vigilanza del mercato finanziario e una certa armonizzazione materiale delle disposizioni in materia di vigilanza. Gli standard generalmente riconosciuti sono decisi da diversi organismi internazionali sotto forma di raccomandazioni. Organismi internazionali importanti sono ad esempio il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI), l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (IOSCO) e l'Associazione Internazionale delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni (IAIS). La Svizzera è rappresentata in qualità di membro nei precitati organismi e partecipa attivamente all'elaborazione degli standard internazionali. È indiscutibile che gli Stati Uniti, in virtù della loro forte posizione economica, abbiano una voce importante nei summenzionati organismi internazionali.
2. Non è del tutto chiaro a quale episodio faccia riferimento la seconda domanda dell'interpellante. Il Consiglio federale ritiene che egli si riferisca al "Qualifyed Intermediary Agreement" stipulato da numerose banche svizzere con l'autorità fiscale americana Internal Revenue Service (IRS). Questa convenzione non vincola le banche ad alcuna azione che sia in contraddizione con l'ordinamento giuridico svizzero. In particolare la convenzione non viola il segreto bancario svizzero, poiché i contribuenti americani interessati decidono essi stessi se la loro identità debba essere resa nota all'IRS oppure no. Le banche svizzere non hanno pertanto alcun obbligo di comunicazione riguardo a quei contribuenti americani che non si rimettono volontariamente al fisco degli Stati Uniti. Dato che la convenzione salvaguarda il segreto bancario dei clienti, nel mese di novembre del 2000 il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha concesso alle banche svizzere l'autorizzazione a trasmettere informazioni all'IRS (art. 271 n. 1 Codice penale svizzero; CP).
3. Si rimanda alla risposta formulata al numero 1 più sopra.
4. Nell'ambito dell'ordinamento del mercato finanziario di recente sono stati avviati i seguenti importanti progetti legislativi: revisione totale della legge sulla Banca nazionale (stato: procedura di consultazione terminata); verifica delle prescrizioni in materia di risanamento di banche, liquidazione di banche e protezione dei depositanti (stato: procedura di consultazione terminata); revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (stato: consultazione degli Uffici terminata). Inoltre in tempi brevi il DFF insedierà unitamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) una commissione d'esperti, che dovrebbe preparare l'attuazione legislativa del rapporto finale del gruppo d'esperti sulla vigilanza del mercato finanziario (rapporto Zufferey).
5. In occasione dell'ora delle domande del 2 ottobre 2000 il capo del DFGP ha già preso posizione su una questione analoga a quella dell'interpellante. A complemento delle spiegazioni del capo del DFGP, il Consiglio federale tiene a precisare che, contrariamente all'opinione dell'interpellante, gli intermediari finanziari non possono fare un uso ingiustificato dell'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRD rispettivamente del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP. Come illustra il 3° rapporto di gestione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, nel 2000 l'Ufficio ha trasmesso complessivamente il 77 per cento delle comunicazioni alle autorità penali cantonali, poiché in tali casi i sospetti si erano rafforzati dopo una prima analisi. Non si può quindi parlare di un gran numero di comunicazioni di sospetto ingiustificate. Il Consiglio federale non prende posizione sul caso concreto descritto dall'interpellante. Spetta alle autorità penali del Canton Zurigo giudicare l'ammissibilità del blocco dei beni nel caso concreto.
Risposta del Consiglio federale.