01.3435 · Interpellanza · 2001-09-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La decisione del Consiglio federale di unificare i contingenti del vino rosso e bianco in un'unica quota di 1'700'000 ettolitri e di attribuirlo in base al sistema dell'ordine d'entrata delle domande di quote di contingente risale al 4 dicembre 1995. Tale decisione è stata il frutto di trattative avviate con il settore vitivinicolo, in seguito alle difficoltà d'attribuzione del contingente del vino bianco riscontrate durante il secondo semestre 1995. Si è pertanto deciso di raddoppiare il volume del contingente del vino bianco, passando così ad una quota di 150'000 ettolitri, e di aumentarla annualmente di 10'000 ettolitri per un periodo di cinque anni. Tale apertura graduale è stata concepita al fine di consentire alla viticoltura svizzera di adeguarsi progressivamente alla nuova situazione. Durante questo periodo, il contingente del vino rosso è stato altresì ridotto di 10'000 ettolitri (volume equivalente a quello destinato al contingente doganale del vino bianco). In tal modo, il volume totale dei due contingenti è stato mantenuto a 1'700'000 ettolitri. Tale forma d'attribuzione dei contingenti doganali e la loro unificazione, in vigore il 1o gennaio 2001, sono state avallate dal Parlamento.
Nel 1995, non era stata prevista un'attribuzione secondo il sistema della vendita all'asta. Tale sistema è stato introdotto solo alla fine del 1996 con validità per il periodo 1997/2000, in considerazione del calo vertiginoso delle importazioni verificatosi nei primi mesi del 1996, quando il contingente di vino bianco pari a 150'000 ettolitri è stato importato completamente nel giro di cinque giorni.
Fin quando la domanda di vino importato resta inferiore al contingente unificato, la vendita all'asta del contingente di 1'700'000 ettolitri non impedirà le importazioni di vino bianco estero più economico. Considerato, infatti, il volume del contingente, che secondo gli indici attuali supera la domanda, il prezzo medio d'aggiudicazione non dovrebbe essere superiore a pochi centesimi al litro. Peraltro, si è costatato che, sebbene le importazioni di vino bianco nel primo semestre del 2001 siano aumentate di 27'909 ettolitri rispetto all'anno precedente, la quota del vino bianco sfuso più economico che potrebbe sostituire i vini svizzeri delle categorie 2 e 3 ammonta solo a 13'336 ettolitri. Tenendo conto delle decisioni ed avvenimenti citati, il Consiglio federale non prevede di modificare il sistema di attribuzione del contingente per il 2002 né alcun nuovo provvedimento alla frontiera e reputa inopportuno un intervento mirato all'eliminazione delle eccedenze strutturali. Peraltro, l'articolo 13 della legge sull'agricoltura esclude un tale intervento. In virtù dell'articolo 58 della suddetta legge, sarà prevista la promozione della produzione del succo d'uva per il 2002 ed il 2003, se le limitazioni di produzione in vigore nel 2001 saranno rinnovate anche durante questi due anni.
In data 21 settembre 2001, il Consiglio federale ha autorizzato il DFE ad avviare una consultazione concernente il rapporto sull'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2007), dove viene proposto un aiuto finanziario in favore della riconversione varietale dei vigneti.
Risposta del Consiglio federale.