01.3512 · Interpellanza · 2001-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge sul lavoro, è punibile il datore di lavoro che viola intenzionalmente le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo. Dato che sul piano della dottrina giuridica un dolo eventuale è una forma di dolo, anche un comportamento connesso al dolo eventuale è punibile. Spesso però, in pratica, non è facile stabilire la delimitazione tra il dolo eventuale e la negligenza consapevole, ed è difficile provare l'esistenza di un dolo eventuale.
Ad 2
A questa domanda si può rispondere soltanto nell'ambito di una procedura penale, che permetta di prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto. Nella fattispecie, una simile procedura non è stata avviata in quanto le istanze competenti hanno preferito regolare la questione a livello di Federazione delle cooperative Migros invece di sporgere denuncia contro ogni cooperativa o succursale coinvolta.
Ad 3
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza a un partenariato sociale efficace e deplorerebbe oltremodo il rifiuto di un simile partenariato. Come testimoniano le più recenti notizie di stampa, la FCTA e la Migros hanno condotto trattative salariali per il 2002 e hanno convenuto di estendere, a partire dall'anno prossimo, il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i lavoratori a tempo parziale. Bisogna quindi dedurne che il partenariato sociale continua ad esistere e a funzionare.
Ad 4
Non è ammissibile trarre dal comportamento assunto dalla Migros nei confronti del controllo sindacale la conclusione diretta che questa società avrebbe intenzionalmente violato la legge sul lavoro. I servizi ufficiali competenti (Direzione del lavoro del seco) sono in stretto contatto con la Federazione delle cooperative Migros e hanno potuto constatare che i responsabili stanno compiendo grandi sforzi per garantire che le condizioni di lavoro corrispondano sempre integralmente alla riveduta legge sul lavoro.
Ad 5
Il seco si è occupato del caso a livello di Federazione delle cooperative Migros, vale a dire sul piano nazionale. La sorveglianza per quanto concerne il rispetto della legge sul lavoro spetta invece ai Cantoni. Come già rilevato, questi ultimi procedono mediante indagini o controlli sui punti essenziali. In tale contesto, è evidente che i punti essenziali riguardano soprattutto i rami e i settori in cui si sospettano violazioni della legge in seguito, ad esempio, a una mancanza di controllo da parte delle organizzazioni di lavoratori o degli organi paritetici istituiti da contratti collettivi.
Risposta del Consiglio federale.