01.3617 · Interpellanza · 2001-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La Polizia federale ha pubblicato un rapporto nell'ambito dei lavori dell'iniziativa parlamentare Frey Walter della commissione giuridica del Consiglio nazionale, in cui si è data una risposta essenziale alle domande. Nel rapporto citato si trovano i cinque casi di spionaggio con l'ex RDT sullo sfondo, in parte messi in luce dal 1990 nell'ambito della procedura d'inchiesta di polizia giudiziaria. Siccome questo rapporto non è stato pubblicato, ripeteremo qui queste circostanze.
Nel maggio 1990 in Svizzera si poté arrestare un agente della RDT introdottosi sotto falsa identità clandestinamente, un cosiddetto residente illegale. Il clandestino illegale nel 1987 era entrato in Svizzera sfruttando la vera identità di un cittadino svizzero, il cui bisnonno era emigrato in Germania nel secolo scorso. Egli era stato perfettamente addestrato, dal Ministerium für Staatssicherheit (MfS) [Ministero per la sicurezza dello Stato] della RDT, per l'impiego in Svizzera. La spia della RDT, che dal 1988 studiava all'università di Friburgo, dal momento della sua infiltrazione in Svizzera prese parte a numerosi incontri con il suo ufficiale manipolatore a Berlino Est e all'estero. Il collegamento con la centrale era mantenuta inoltre tramite un collegamento radio unilaterale. Il 21 dicembre 1990 l'imputato è stato condannato con la condizionale a 16 mesi di prigione e a dieci anni di espulsione.
Un cittadino svizzero ex membro del Gran Consiglio del Cantone Basilea Città fu sospettato all'inizio degli anni ottanta di essere stato ingaggiato dal servizio segreto militare della RFT, il Verwaltung Aufklärung VA [Amministrazione Informazioni], come spia. Tra luglio 1983 e dicembre 1984 si poterono stabilire numerosi incontri tra lo Svizzero e il suo ufficiale manipolatore, nel corso dei quali egli potrebbe aver fornito informazioni su interessi di politica interna. I contatti segreti vennero inseguito ulteriormente confermati da un servizio d'informazione amico, che scoprì negli atti dell'armata nazionale popolare della RFT registrazioni relative al politico attivo a livello regionale che operava sotto uno pseudonimo. Dalle registrazioni era chiaro che lo Svizzero si era anche dichiarato disponibile a condurre missioni operative e di spionaggio. Il cittadino svizzero morì però poco prima che le autorità di perseguimento penale potessero raggiungerlo.
Una cittadina trasferitasi nel maggio del 1979 dalla RFT nella Repubblica federale tedesca era stata nel 1974 era stata ingaggiata dalla divisione principale I del MfS quale "collaboratrice non ufficiale". Nel 1984 denunciò il cambiamento di residenza in Svizzera, dove nel 1988 sposò un cittadino svizzero. Da quando ottenne il permesso di dimora in Svizzera, prese parte a molti incontri con il suo ufficiale di contatto del MfS. Il contatto con la centrale era mantenuto anche tramite da un trasmettitore del tipo A3. La donna scrisse inoltre almeno due lettere in codice a un indirizzo di copertura della centrale MfS nell'ex RDT. Sotto interrogatorio confermò questi incontri, tuttavia spiegò di non aver ricevuto dal suo ufficiale nessun ordine concreto di spionaggio. Lei avrebbe avuto solo la mansione di assimilarsi in Svizzera e di fare rapporto sul suo ambiente personale. Il procedimento si è dovuto archiviare per prescrizione.
Un cittadino della RDT trasferitosi in Svizzera e qui sposatosi con una cittadina svizzera, in occasione della sua domanda di espatrio fu obbligato a collaborare dal MfS (quale collaboratore inufficiale a tempo pieno). In seguito partecipò tra il 1984 e il 1989 in tutto a sei incontri con il suo ufficiale manipolatore all'estero, durante i quali ricevette delle mansioni generali perché raccogliesse informazioni. Egli rilevò tuttavia di non aver mai esercitato un'attività spionistica in Svizzera, né di aver impiegato mezzi del servizio segreto come trasmettitori, indirizzi postali falsi, radio ecc.. L'inchiesta fu archiviata per prescrizione.
In un'inchiesta di polizia giudiziaria si apprese che un cittadino svizzero alla fine degli anni settanta era stato ingaggiato come spia dal Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) del MfS dell'ex RFT. Lo Svizzero ebbe occasione nell'ambito della sua attività professionale presso la fiera internazionale specializzata INELTEC di Basilea di prendere contatto la prima volta con dei visitatori provenienti da Berlino Est. Un anno più tardi fu contattato e invitato a Berlino Est per allacciare delle relazioni di lavoro. Il cittadino svizzero viaggiò in seguito fino al 1989 ogni anno due o tre volte a Berlino Est per colloqui. Durante questi incontri il suo contatto pretese che gli consegnasse documentazioni, descrizioni e campionature nell'ambito dell'elettronica industriale. In compenso per la documentazione trasmessa ricevette dal suo ufficiale manipolatore il risarcimento dei costi di viaggio e delle spese, ovvero in totale tra DM 70'000.-- e DM 80'000.--di rimborso. Egli riteneva di non aver lavorato consapevolmente per l'HVA del MfS. Nonostante con la trasmissione dei documenti citati si fosse commesso probabilmente reato di spionaggio vietato a favore della ex RDT, si dovette archiviare il procedimento contro il cittadino per prescrizione.
Alle domande dell'interpellanza si risponde in dettaglio come segue.
1. Gli accertamenti condotti in collaborazione con i servizi segreti stranieri a noi amici sulle indicazioni risultate dagli atti della Stasi su altre 50 persone, non hanno portato a all'apertura di procedimenti penali. Le azioni presumibilmente perseguibili penalmente erano comunque cadute in prescrizione. Gli accertamenti hanno dato come risultato, che le 50 persone, consapevoli o inconsapevoli che fossero, erano state impiegate dal Ministerium für Staatssicherheit (MfS) della RDT come informatori. Di queste furono condotte secondo comunicazioni delle fonti sette a causa di un obbligo formale su base finanziaria da parte di veri e propri ufficiali manipolatori; i restanti furono impiegati come cosiddette persone di contatto. La maggior parte non ne era neppure consapevole.
Alcuni casi furono oggetto di ulteriori controlli per assicurarsi che non ne seguisse un "uso" da parte di altri servizi d'informazione.
2. - 4. Dal momento che la documentazione della polizia federale si trova nell'archivio federale e che per l'amministrazione in base all'articolo 26 capoverso 2 della legge federale sull'archiviazione (RS 152.1; LAr) non c'è alcun diritto d'accesso, tutte le ditte coinvolte non sono informate dall'amministrazione. Inoltre la maggior parte dello spionaggio in Svizzera da parte dell'ex RDT non era finalizzato tanto al settore economico, quanto piuttosto a obiettivi militari e politici. Le ditte colpite dallo spionaggio sono integrate in tutti i casi nelle indagini e informate dei rischi. A questo proposito a suo tempo la polizia federale e oggi il Servizio di analisi e prevenzione, ha condotto un programma per l'orientamento e la sensibilizzazione delle ditte a rischio.
5. Il Consiglio federale segue da anni la pratica di informare l'opinione pubblica sempre dove è possibile, anche nei casi di spionaggio. La pubblica informazione sui 50 casi è avvenuta tramite il rapporto sulla protezione dello Stato 1995/1996, pag. 91 segg., in funzione della loro importanza. Un resoconto piú dettagliato dei singoli casi non si giustifica, oppure non è possibile per ragioni dovute alla protezione della personalità.
A scopo d'indagine la documentazione è a disposizione degli interessati, nel quadro della legge sull'archiviazione
Risposta del Consiglio federale.