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01.3636 · Mozione · 2001-10-05

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In seguito al cosiddetto "grounding" della flotta Swissair all'inizio di ottobre, il Consiglio federale si è occupato intensamente dei problemi di Swissair e del futuro del trasporto aereo svizzero. Per meglio affrontare la questione, è stata costituita una task force comprendente rappresentanti dei Dipartimenti coinvolti, delle compagnie aeree, dei gestori degli aeroporti, delle parti sociali e di altri ambienti interessati.

In merito ai risultati delle sue valutazioni e allo stato dei lavori, il Consiglio federale fornisce le seguenti informazioni:

1. Proseguimento dell'attività aerea in Svizzera e relativo finanziamento

Secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in vigore dal 1° gennaio 2000 (Org-DATEC,RS 172.217.1), l'Ufficio federale dell'aviazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a. garantire un livello di sicurezza elevato nell'aviazione civile svizzera;

b. garantire un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell'aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale;

c. garantire che la Svizzera svolga a lungo termine un ruolo attivo nel traffico aereo internazionale.

Con la realizzazione di condizioni quadro favorevoli per tutte le imprese di trasporto aereo (diritti di traffico aereo, accordo bilaterale sul traffico aereo con l'Ue, ampliamento degli aeroporti ecc.), la Confederazione crea i presupposti necessari per uno svolgimento ottimale dell'attività aerea. In questo modo, opera per garantire e regolamentare a medio e lungo termine il trasporto aereo svizzero, come chiesto dall'autrice della mozione. Non è quindi necessario creare una base legale speciale.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'attività aerea, in particolare attraverso la partecipazione e il diritto di codecisione della Confederazione a una compagnia aerea svizzera, la legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), nella parte intitolata "Promovimento della navigazione aerea", prevede due forme possibili di partecipazione. La prima consiste nella concessione di prestazioni da parte della Confederazione alle imprese del traffico di linea e agli aerodromi (articolo 101 e 101a LNA); la seconda nella partecipazione a imprese esercitanti aerodromi e a imprese di trasporto aereo (art. 102 LNA).

Nell'ambito della crisi Swissair, l'articolo 101 LNA è già stato utilizzato come base giuridica sia per coprire fino a 2 miliardi di franchi eventuali pretese di indennizzo per responsabilità civile da parte di terzi verso le compagnie aeree svizzere per danni a terra, sia per concedere due prestiti ponte rispettivamente di 450 e di al massimo 1000 milioni di franchi (decreti del Consiglio federale del 3, 5 e 22 ottobre 2001). L'articolo 102 LNA costituisce la base legale speciale (Lex Swissair) per la partecipazione della Confederazione al capitale azionario della nuova compagnia aerea svizzera (decreto del Consiglio federale del 22 ottobre 2001), nella misura massima del 20%. Questa norma della legge sulla navigazione aerea assicura già oggi alla Confederazione la possibilità di acquisire partecipazioni in compagnie aeree svizzere; un'ulteriore disposizione di legge in questo senso è quindi inutile.

La richiesta di introdurre tasse specifiche sui voli per coprire i costi sostenuti dalla Confederazione deve essere respinta. Una tassa sui voli Swissair o Crossair influirebbe negativamente sul tasso di occupazione dei velivoli, e causerebbe quindi un aumento dei costi. Una tassa sui voli non può essere giustificata dai costi di risanamento; essa inoltre non farebbe altro che aggravare la già difficile situazione di mercato nel settore del trasporto aereo.

Per quanto concerne il rispetto degli obblighi nei confronti dell'estero, essi, come tutti gli altri obblighi di carattere finanziario, confluiscono nella massa concordataria del Gruppo SAirGroup, ovvero di Swissair. Alla luce delle prevedibili perdite per tutte le categorie di creditori, sarebbe molto problematico e difficilmente giustificabile privilegiare singoli creditori esteri, per esempio attraverso una garanzia della Confederazione sui loro crediti.

Non è compito della Confederazione partecipare sul piano operativo alla direzione di un'impresa di trasporto aereo. Partecipando con 600 milioni al capitale azionario della nuova società, la Confederazione opererà ovviamente in modo che l'obiettivo della sua partecipazione (mantenimento di una compagnia aerea nazionale attiva a livello intercontinentale) sia raggiunto.

Dato che alla ricapitalizzazione della nuova compagnia aerea non partecipa solo la Confederazione ma anche, in particolare, il Cantone Zurigo (con 300 milioni di franchi), la città di Zurigo (con altri 50 milioni di franchi) e le grandi banche (con 350 milioni di franchi), la richiesta di un ulteriore coinvolgimento del Cantone e della città di Zurigo, nonché delle grandi banche, risulta soddisfatta.

Non risulta quindi necessario creare una base legale per assicurare e regolamentare a medio e lungo termine il trasporto aereo svizzero, come invece richiesto dall'autrice della mozione.

2. Procedura concordataria per i settori del Gruppo Swissair

Il credito ponte accordato dalla Confederazione per un importo pari a un miliardo di franchi dovrà consentire il proseguimento dell'attività aerea di Swissair, seppure in forma ridotta, fino al termine di validità dell'orario invernale, cioè fino alla fine di marzo 2002. L'obiettivo della nuova compagnia aerea svizzera, costruita intorno a Crossair, è di iniziare in tale data l'attività con 26 velivoli a lungo raggio e 26 a corto raggio supplementari. Questo piano consentirà di mantenere i posti di lavoro che, sulla base di calcoli di redditività, risultano assicurati a lungo termine.

Il Consiglio federale è consapevole della gravità della situazione, sia dal punto di vista economico che politico-sociale. Per questa ragione il Capo del DFE ha istituito una task force "Personale Swissair" la quale, in collaborazione con le competenti autorità cantonali e i partner sociali, studia le possibilità per ridurre al minimo i fenomeni di disoccupazione conseguenti ai licenziamenti operati da Swissair ed elabora misure per aiutare le persone toccate da questi provvedimenti a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Tranne che nel caso del personale di cabina, i contratti collettivi di lavoro esistenti per le diverse unità organizzative del gruppo prevedono dei piani sociali. Per il personale di cabina si sta procedendo all'elaborazione di un simile piano. La definizione di questi piani è tuttavia di competenza delle parti sociali. Rimane aperta soprattutto la questione del finanziamento. Al momento attuale non si può però ancora dire quanti mezzi finanziari dovranno essere messi a disposizione, perché è ancora in corso il rilevamento del numero di persone coinvolte, in Svizzera e all'estero, per unità organizzativa del Gruppo Swissair. Occorre inoltre individuare gli attivi delle diverse unità organizzative. Se vi sono degli attivi, non dovrebbero esservi ostacoli a un finanziamento transitorio per garantire le prestazioni del piano sociale. In mancanza di attivi, né la Confederazione né l'assicurazione contro la disoccupazione potranno però essere chiamate in causa per finanziare i piani sociali.

Annullamento dell'acquisizione delle azioni Crossair da parte di UBS e CS

Secondo l'accordo di principio firmato anche dalla grandi banche, UBS e CS Group si impegnano a non esercitare alcun controllo di carattere imprenditoriale su Crossair e di esercitare il proprio diritto di voto in occasione dell'assemblea generale solamente allo scopo di approvare l'aumento di capitale. Dopo l'aumento di capitale, nessuna delle parti eserciterà un controllo di carattere imprenditoriale su Crossair e nessuna delle parti negozierà con una qualsiasi altra parte contratti che sanzionino vincoli tra azionisti, contratti di pool o accordi analoghi.

L'influenza che le grandi banche possono esercitare risulta così limitata. Occorre inoltre osservare che le due grandi banche parteciperanno solamente con 350 milioni di franchi al necessario aumento di capitale, stimato a 2,74 miliardi di franchi. Ciò limiterà anche di fatto l'influenza delle grandi banche. Senza questa partecipazione delle banche non sarebbe comunque stato possibile trovare una soluzione per il finanziamento della nuova compagnia aerea.

Procedura per far valere i diritti nei confronti dei responsabili del disastro Swissair

Il 19 giugno 2001, il Tribunale distrettuale di Zurigo, su richiesta della Confederazione e del Cantone Zurigo, ha affidato alla società Ernst & Young AG il mandato di controllore speciale per SAirGroup. I lavori di verifica, avviati all'inizio dello scorso mese di agosto, sono ora conclusi nella misura del 50 per cento circa. Di per sé, ai sensi dell'articolo 697g capoverso 2 CO, i costi della verifica sono a carico della società oggetto della stessa. A causa dei propri problemi di liquidità, SAirGroup ha tuttavia pagato solamente l'anticipo di 250'000 franchi richiesto dal giudice. In mancanza di un finanziamento sicuro, il proseguimento della verifica speciale è minacciato. Vi è quindi il rischio che i risultati già raggiunti non servano a nulla e che risulti più difficile avanzare pretese di risarcimento nei confronti degli organi societari, ai sensi dell'articolo 754 CO. D'altronde, essendo SAirGroup dal 5 ottobre 2001 in moratoria concordataria, si è venuta a creare una situazione nuova per la verifica speciale. In caso di concordato con abbandono dell'attivo o di fallimento, incombe in primo luogo al liquidatore o all'amministrazione del fallimento di far valere le pretese di risarcimento (art. 757 cpv. 1 CO). Se il liquidatore o l'amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, i creditori della società sono legittimati ad esercitarle. Il ricavo è destinato dapprima a coprire le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. Gli azionisti partecipano solo ad un'eventuale eccedenza (art. 757 cpv. 2 CO). Dal punto di vista dei suoi diritti di azionista, la Confederazione non sarebbe quindi più interessata alla verifica speciale. La Confederazione e il Cantone di Zurigo, nella primavera del 2001, non si sono però impegnati solamente per la salvaguardia del loro diritti di azionisti, ma anche per chiarire le responsabilità. Questo impegno di carattere politico deve essere mantenuto. Il Consiglio federale è quindi disposto a partecipare finanziariamente, insieme ad altri interessati, al proseguimento della verifica speciale. Esso presenterà alle Camere una richiesta in questo senso nel corso della sessione speciale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.