01.3638 · Postulato · 2001-10-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione contro la disoccupazione versa agli assicurati indennità giornaliere calcolate in funzione dell'ultimo salario percepito. Lo scopo delle indennità di disoccupazione consiste nel garantire una compensazione adeguata per la perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione, al lavoro ridotto, alle intemperie o all'insolvenza del datore di lavoro. Esse sono versate per i giorni in cui l'assicurato soddisfa tutti i presupposti del diritto, ossia partecipa attivamente alla sua reintegrazione nel mercato del lavoro (art. 8 LADI).
Il postulato chiede l'introduzione di un reddito minimo mensile per le persone totalmente disoccupate. Ciò comporterebbe la rinuncia al versamento delle indennità giornaliere nonché alla verifica dei presupposti del diritto alle indennità. L'indennità di disoccupazione verrebbe così versata indipendentemente dagli sforzi intrapresi dalla persona per reinserirsi nel mercato del lavoro. Ne conseguirebbe una disparità di trattamento rispetto agli assicurati che continuano ad essere soggetti ai presupposti usuali del diritto alle indennità per il solo fatto che l'importo netto delle loro indennità è superiore a 3'000 franchi al mese.
L'introduzione di un reddito minimo per i disoccupati avrebbe altresì un effetto perverso in quanto, da un lato, spingerebbe le persone con un reddito basso ad iscriversi alla disoccupazione e, dall'altro, sovvenzionerebbe, mediante il guadagno intermedio, numerosi settori che pagano salari spesso inferiori a 3'000 franchi (settore alberghiero, vendita, ecc.)
In sintesi, il postulato non è compatibile con l'obiettivo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e, se fosse messo in pratica, avrebbe conseguenze negative sul sistema in quanto tale e sull'economia svizzera in generale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.