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01.3691 · Interpellanza · 2001-11-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La "Task Force Personale Swissair", presieduta da J.-L. Nordmann, responsabile della Direzione del lavoro, ha avviato intense trattative intese a trovare una soluzione per il finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Nel corso della riunione della Task Force del 26 novembre 2001, le parti sociali hanno concluso un accordo relativo ad un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale. Questo piano, di un importo di circa 50 milioni di franchi svizzeri, prevede la copertura dei costi salariali durante i termini di preavviso fino a tre mesi, degli altri diritti derivanti dai contratti di lavoro, nonché delle prestazioni sociali (indennità di partenza fino a un massimo di 5 mensilità). Al riguardo va sottolineato che sono stati soprattutto i collaboratori delle categorie salariali superiori a dover fare delle concessioni. La Task Force è comunque ancora alla ricerca di soluzioni per il finanziamento di questo piano di pagamento nonché delle pretese del personale licenziato non coperte dal piano in questione. La soluzione proposta dovrebbe consentire di effettuare i primi versamenti con una certa rapidità. Nel corso della riunione della Task Force Personale Swissair del 10.12.2001, il commissario preposto alla moratoria concordataria ha tuttavia comunicato che una valutazione definitiva degli attivi sarà possibile solo nella primavera 2002, ovvero a conclusione del programma di volo invernale, e che fino a quella data le banche rifiutano qualsiasi anticipo per coprire i costi della riduzione del personale. A metà gennaio di quest'anno il gruppo Credit Suisse si è dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Il 21 dicembre 2001 il gruppo Credit Suisse si è dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Nel dicembre del 2001 è stata elaborata un'altra variante di finanziamento, il cosiddetto accordo di incentivazione. Tale variante prevede di destinare una parte dei risparmi conseguiti sul credito federale di un miliardo di franchi alle spese di licenziamento del personale. Questi mezzi devono provenire da entrate supplementari realizzate fino al termine dell'orario ridotto, vale a dire il 29 marzo 2002, o mediante risparmi sui costi. La metà della parte non utilizzata del mutuo federale sarà rimborsata alla Confederazione, l'altra metà, ma 50 milioni di franchi al massimo, sarà destinata agli impiegati ancora in servizio durante l'inverno 2001/2002, alle spese dei piani sociali, al "Flight Attendants-Fonds" e ai beneficiari dell'opzione 96 (impiegati lasciati a casa dopo il 1996 con il 70% del salario, che non hanno più percepito alcuna rendita o che ne hanno ricevuta una fortemente ridotta dopo il mese di ottobre 2001). Questo accordo si prefigge di stimolare i collaboratori a realizzare il miglior risultato finanziario possibile durante la fase transitoria grazie a un eccellente servizio di vendita e offrendo le migliori prestazioni possibili alla clientela. Il beneficio che ne risulta sarà diviso in parti uguali fra la Confederazione e il personale (situazione win-win). I piani sociali potranno in tal modo essere finanziati con fondi che altrimenti non sarebbero stati del tutto disponibili. Inoltre la Confederazione si sostituisce ai diritti dei lavoratori per il finanziamento di queste prestazioni. Senza tale accordo, la moratoria concordataria e la prosecuzione della gestione sarebbero state seriamente minacciate.

2. Il messaggio concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera evidenzia come all'estero le prescrizioni in materia di piani sociali divergano enormemente da un Paese all'altro e come non esistano cifre precise ed affidabili al riguardo. I pagamenti effettuati all'estero nel quadro delle misure di soppressione degli impieghi avevano lo scopo di mantenere il servizio aereo. La Svizzera ha complessivamente circa 70 filiali in diversi Paesi. I contratti di lavoro degli impiegati di queste filiali sono retti dal diritto in vigore nel rispettivo Paese che disciplina altresì gli obblighi finanziari del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori vittime di licenziamenti. Se la Swissair non avesse pagato, il suo personale avrebbe rischiato l'arresto, i suoi aerei avrebbero potuto essere confiscati e la compagnia si sarebbe probabilmente vista rifiutare il diritto di atterraggio. Il commissario preposto alla moratoria concordataria e il Controllo federale delle finanze si sono assicurati, prima di ogni pagamento, che esso fosse effettivamente necessario per impedire l'interruzione dell'attività. Non va inoltre dimenticata la difficoltà di chiarire la situazione giuridica soprattutto nei Paesi asiatici e nel Sudamerica. Swissair sta attualmente appurando in quali Paesi dovranno essere adempiuti gli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e a quanto ammontano i pagamenti minimi imposti dalla legge. Fino a fine gennaio 2002 sono stati sbloccati all'estero 40,6 milioni di franchi, 6,6 milioni dei quali prima dell'inizio della sessione speciale. Al riguardo, non si può affermare con certezza che si tratti di costi legati agli obblighi legali nella prospettiva di piani sociali e non di costi generati dalla chiusura dell'azienda. Al momento del dibattito parlamentare, il Consiglio federale ignorava che questi pagamenti erano indispensabili per consentire a Swissair di proseguire la sua attività.

3. In linea di principio, il Consiglio federale è dell'avviso che gli impiegati di Swissair non devono essere né avvantaggiati né lesi dalle misure statali. L'accordo d'incentivazione sviluppa una nuova variante di finanziamento che persegue due obiettivi: da un lato, permette di ridurre il contributo federale; dall'altro, il migliore risultato andrà a vantaggio anche degli impiegati tuttora in servizio nonché delle persone licenziate o pensionate anticipatamente. Grazie a tali misure accelerate, è stato possibile mantenere l'esercizio senza interruzione e proseguire la moratoria concordataria.

4. La legge svizzera sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede il diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro riguardo alle pretese salariali per il lavoro prestato prima della moratoria concordataria. L'indennità in questione copre le pretese salariali relative agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro. Se dopo la moratoria concordataria vi è scioglimento anticipato del contratto di lavoro o il datore di lavoro non è definitivamente più in grado di offrire lavoro, il lavoratore ha diritto, da quel momento, all'indennità di disoccupazione sempreché si annunci al servizio di collocamento. Le prestazioni del primo e del secondo pilastro a favore degli impiegati Swissair sono garantite. Secondo il diritto svizzero, i piani sociali sono facoltativi e il Consiglio federale non intende introdurre un obbligo in tal senso per via legislativa. L'Ufficio federale di giustizia ha comunque commissionato uno studio comparativo per individuare eventuali deficienze della legislazione svizzera ed illustrare le esperienze fatte all'estero.

Risposta del Consiglio federale.