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01.3720 · Interpellanza · 2001-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La questione della compatibilità di progetti d'infrastruttura stradale nell'arco alpino con le disposizioni del protocollo "Trasporti" e dell'articolo sulla Convenzione delle Alpi è già stata esaminata, per esempio nell'ambito dell'iniziativa "Avanti". È emerso che il protocollo "Trasporti" non contiene disposizioni più restrittive rispetto al diritto svizzero; anzi, il protocollo corrobora ancora una volta la politica concordata con l'Ue nel quadro dell'accordo sui trasporti terrestri, approvata dal popolo svizzero nell'ambito della votazione sull'iniziativa delle Alpi e confermata più volte in seguito (sì alla NFTA e al finanziamento dei trasporti pubblici). Risposta alle singole domande:

1. In virtù dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111), per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. La Convenzione di Vienna non precisa quali norme del diritto internazionale fanno parte dello "ius cogens". In generale, si tratta di norme che valgono nell'interesse di tutti gli Stati e che sono saldamente ancorate nella loro coscienza giuridica. Gli obblighi derivanti dallo ius cogens valgono sempre per tutta la comunità internazionale, a prescindere dai vincoli contrattuali internazionali. Uno Stato non può pertanto sottrarsi alle disposizioni dello ius cogens denunciando singoli trattati internazionali. È incontestato che fanno parte delle norme imperative internazionali il divieto di fare uso della violenza tra gli Stati, le norme fondamentali del diritto umanitario internazionale e il divieto di usare violenza e compiere aggressioni (cfr. anche FF 1997 I 340-341).

La Convenzione delle Alpi, i suoi otto protocolli di attuazione e il protocollo sulla composizione delle controversie non contengono alcun obbligo internazionale attribuibile al ius cogens ai sensi di quanto summenzionato. È pertanto improbabile che, conformemente all'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale, da una ratifica dei protocolli relativi alla Convenzione delle Alpi conseguirebbe un annullamento di iniziative solo perché esse sono materialmente in contrasto con singoli obblighi derivanti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

Al contempo, va ricordato che l'articolo 5 della Costituzione federale obbliga la Confederazione e i Cantoni a rispettare il diritto internazionale. Questa disposizione discende dalla teoria monistica, determinante in Svizzera, secondo cui gli obblighi internazionali fanno parte dell'ordinamento giuridico dello Stato. All'interno di questa struttura uniforme del diritto, il diritto internazionale per principio primeggia su quello interno. L'accettazione di un'iniziativa popolare in contraddizione con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, e quindi non conforme al diritto internazionale, implicherebbe che la Svizzera deve sollecitare le altre Parti contraenti a modificare il relativo trattato internazionale oppure a denunciarlo.

2. La Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli sono trattati internazionali. Ratificandoli, la Svizzera si impegna a rispettarne gli obblighi che diventano per essa determinanti ai sensi dell'articolo 5 Cost. Realizzare nuove strade e gallerie in contrasto con le disposizioni del protocollo "Trasporti" significherebbe, per la Svizzera, prendere l'iniziativa per modificare tale protocollo oppure denunciarlo. Altrimenti essa dovrebbe rispondere degli obblighi internazionali nei confronti degli altri Stati.

Il Consiglio federale ha più volte ribadito che l'iniziativa Avanti, che chiede tra l'altro la costruzione di una seconda galleria stradale al San Gottardo, è compatibile con il protocollo "Trasporti" poiché si tratterebbe dell'ampliamento di una grande strada transalpina esistente e non di una nuova strada. L'iniziativa è invece contraria all'attuale diritto costituzionale (art. 84 cpv. 3 Cost., Articolo sulla protezione delle Alpi).

3. Il Consiglio federale ha già adottato il Messaggio concernente la ratifica dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi, che non può dunque più essere modificato. Ciò non è del resto nemmeno necessario, in quanto le disposizioni in materia di procedura riguardanti l'entrata in vigore, la denuncia e la modifica del trattato figurano all'articolo 1 capoversi 2 e 3 come pure all'articolo 10 ss della Convenzione stessa.

Risposta del Consiglio federale.

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