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01.3724 · Interpellanza · 2001-12-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Malgrado le ben note difficoltà conosciute dalle attività legate all'agricoltura, negli ultimi anni in Ticino la viticoltura ha incontrato un'interessante espansione. Infatti, dall'inizio degli anni novanta la superficie destinata alla vite è passata da 860 ettari a 980 ettari.

Non si tratta di un incremento puramente quantitativo, ma soprattutto dello sviluppo qualitativo di un settore particolare, il quale richiede sempre maggiore competenza, nonché sistemi di coltivazione e produzione rispettosi dell'ambiente e del suolo. Senza dimenticare l'innegabile interesse suscitato nei giovani che desiderano dedicarsi all'agricoltura.

Purtroppo, il territorio adatto ad ospitare la viticoltura appare sempre più esiguo. Perciò, le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono spesso oggetto di attenzione anche da parte dei viticoltori alla ricerca di spazi idonei alla loro attività. Infatti, la viticoltura è un elemento costituente dell'agricoltura. Inoltre, un terreno coltivato con vite può senz'altro essere restituito ad un'eventuale campicoltura, considerato come l'attuale produzione, ben nota a chiunque, si distanzi da operazioni di violenza alla terra con sostanze nocive che in ultima analisi nulla hanno a che vedere con un prodotto essenzialmente di qualità.

Malgrado ciò, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) non condivide la compatibilità della viticoltura con le zone SAC.

A tal proposito, un proprietario che desidera coltivare un fondo esercita un diritto fondamentale legato agli articoli 26 e 27 della Costituzione federale, tali da garantire la proprietà e la libertà economica.

Ora, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione federale le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, intesa evidentemente in senso formale; devono inoltre essere giustificate da un interesse pubblico preponderante, nonché rispettare il principio della proporzionalità.

Pertanto, si interpella il Consiglio federale con le seguenti domande:

1. Come viene giudicata l'evoluzione qualitativa conosciuta dalla coltivazione della vite?

2. Dove risiede la base legale costituzionalmente definita per impedire la coltivazione della vite in zona SAC?

3. Per quale motivo non viene consentita la coltivazione della vite in zona SAC?

4. Sono in corso modifiche legislative essenziali, tali da specificare la posizione dell'USTE?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'evoluzione qualitativa conosciuta dalla coltivazione della vite svizzera negli ultimi dieci anni è stata molto positiva, in particolare grazie alla limitazione quantitativa introdotta all'inizio degli anni novanta nonché alla classificazione dei vini in varie categorie di qualità. Ciononostante va constatato pure che, a livello nazionale, i quantitativi prodotti annualmente superano spesso le reali possibilità di smercio. La vitivinicoltura svizzera conosce a seconda della regione e del vitigno difficoltà legate allo smercio. Il Ticino, assieme a poche altre regioni, rappresenta un'eccezione, grazie al vitigno Merlot, alle rispettive limitazioni quantitative e agli elevati requisiti qualitativi. Lo smercio di vino e i prezzi spuntati sono positivi, con risultati sopra la media, e la domanda di vini e di nuovi impianti di vigneti è elevata. Tuttavia va sottolineato che anche in queste aree privilegiate le possibilità di ampliamento non sono infinite.

2./3. Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 ordinanza sulla pianificazione del territorio OPT). Per garantire una sufficiente base di approvvigionamento del paese anche in tempi di crisi, conformemente al principio della sicurezza alimentare, nel piano settoriale SAC dell'8 aprile 1992 il Consiglio federale ha stabilito un'estensione minima di 438 560 ettari ripartita tra i cantoni. Mediante provvedimenti di pianificazione del territorio, essi devono garantire che l'estensione minima di zona SAC in loro possesso, venga tutelata quale, per così dire, "riserva d'emergenza" a garanzia di una base alimentare minima per eventuali tempi di crisi.

Accanto alla garanzia dell'approvvigionamento del paese (art. 102 e 104 cpv. 1 lett. a della nuova cost.) - un tema estremamente attuale considerato l'aumento della popolazione mondiale -, conformemente al concetto di sostenibilità previsto dall'articolo 73 della costituzione, si fa largo il concetto di protezione del terreno dai requisiti qualitativi pregiati, considerato come una risorsa non rinnovabile, con l'obiettivo di coprire le esigenze attuali senza pregiudizio per le generazioni future. A tale proposito, non si tratta soltanto di una conservazione quantitativa, il cui significato viene sottolineato dal fatto che, in Svizzera, la superficie agricola utile per abitante rimane ben al disotto della media europea. Una particolare importanza è rivestita anche dalla protezione qualitativa delle SAC, ossia dalla conservazione del potenziale e della fertilità.

A metà degli anni ottanta, i cantoni furono incaricati di procedere alla rilevazione delle loro zone SAC come base per il piano settoriale SAC. I vigneti, che adempivano i requisiti qualitativi delle SAC e che erano registrati nell'allora determinante catasto viticolo, dovevano essere indicati separatamente. Essi non furono conteggiati nella quota di superficie cantonale, poiché le colture viticole sono impianti pluriennali e soprattutto con un volume di costi considerevole e poiché i terreni sono pregiudicati da un impiego prolungato nel tempo di prodotti fitosanitari, e principalmente di rame.

Per il Canton Ticino ciò significò che, le SAC inventariate in vista della determinazione dell'estensione minima cantonale e pari a 4639 ettari furono ridotte di 835 ettari, di quelli, cioè, registrati nel catasto viticolo. I restanti 3804 ettari rappresentavano, previa deduzione di garanzia pari quasi al 10 percento, la base per la superficie di 3500 ettari attribuita al cantone nel piano settoriale (fonte: rapporto "Piano settoriale SAC, determinazione dell'estensione minima delle SAC e ripartizione tra i cantoni", febbraio 1992, Ufficio federale della pianificazione del territorio, UFPT, oggi Ufficio federale dello sviluppo territoriale, USTE, e Ufficio federale dell'agricoltura, UFAG).

L'USTE e l'UFAG hanno quindi respinto il computo di nuovi vigneti nell'estensione minima cantonale. Questo, tuttavia, non è equiparabile a un divieto formale relativo all'impianto di vigneti in zone SAC. Appare comunque giusto, nell'interesse della conservazione delle zone SAC, che il cantone non autorizzi, giusta articolo 60 capoverso 1 della legge sull'agricoltura (LAgr), l'impianto di nuovi vigneti che vadano a scapito delle SAC sotto la sua tutela. Il cantone, tuttavia, ha la possibilità di delimitare una nuova superficie con qualità tipiche delle SAC.

Va inoltre specificato che in periodi normali per le SAC non esiste alcun obbligo di coltivazione o di sfruttamento. In particolare attualmente non devono essere utilizzate per la campicoltura. Benché siano auspicabili metodi di coltivazione estensivi, sono anche possibili superfici di compensazione ecologica. L'unico presupposto è che il suolo sia fertile, pronto ad essere coltivato senza particolari provvedimenti mantenendo lo stesso potenziale di rendimento e che possa essere restituito alla campicoltura.

4. Con riferimento alla verifica del piano settoriale SAC in corso sotto la direzione dell'USTE e in osservanza dei requisiti della protezione qualitativa del suolo, soltanto quando i rispettivi risultati saranno disponibili sarà possibile stabilire se in futuro anche i vigneti (e altre superfici intensive) potranno essere computati nell'estensione minima cantonale.

Le risposte alle domande oggetto dell'autore dell'interpellanza possono essere riassunte come segue:

1. L'evoluzione qualitativa è considerata positiva.

2. L'impianto di vigneti in zone SAC, conteggiate nell'estensione minima cantonale, non è vietato; tuttavia tali superfici non sono computate nell'estensione minima e devono essere compensate. Per l'impianto di nuovi vigneti è necessaria l'autorizzazione del cantone (art. 60 cpv. 1 LAgr). Inoltre, la garanzia della proprietà non assicura illimitatamente la proprietà: gli interessi pubblici importanti, la cui tutela è richiesta da altre norme costituzionali sono per principio equiparati alla garanzia della proprietà.

3. Come già precedentemente menzionato, l'impianto di vigneti in zone SAC non è formalmente vietato.

4. Non sono previste modifiche legislative. Un eventuale riconoscimento dei vigneti quali zone SAC è valutato nell'ambito della verifica del piano settoriale SAC, in considerazione anche dei requisiti della protezione qualitativa del suolo. Fino ad un'eventuale nuova modifica vanno applicate le vigenti disposizioni.

Risposta del Consiglio federale.