01.3747 · Mozione · 2001-12-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
Le questioni di responsabilità civile in relazione a incidenti aerei sottostanno alle relative norme del codice delle obbligazioni o alle disposizioni speciali della legislazione sulla navigazione aerea.
In virtù dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 del regolamento di trasporto aereo (RS 748.411; RTrA), quest'ultimo si applica soltanto a trasporti "verso rimunerazione" e a trasporti gratuiti effettuati da imprese di trasporti aerei. L'articolo 3 del regolamento di trasporto aereo regola come i rapporti giuridici del viaggiatore con il vettore siano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Varsavia; RS 0.748.410.0) nella versione del Protocollo d'emendamento conchiuso all'Aia il 28 settembre 1955 (RS 0.748.410.1). La Convenzione di Varsavia, il Protocollo d'emendamento e il regolamento di trasporto aereo sono applicabili soltanto se si tratta di un trasporto "verso rimunerazione". In linea di massima, i limiti per la responsabilità civile fissati nel RTrA corrispondono ai principi enunciati nella Convenzione di Varsavia.
La distinzione fatta dall'autore della presente mozione fra "traffico aereo privato" e "traffico di linea" non è determinante per l'applicazione delle disposizioni speciali in materia di navigazione aerea e delle relative limitazioni della responsabilità civile. Occorre piuttosto verificare se il "traffico aereo privato" avvenga contro rimunerazione ai sensi delle disposizioni summenzionate. Se dovesse risultare gratuito, sono applicabili le norme relative alla responsabilità civile sancite dal codice delle obbligazioni. Qualora il trasporto avvenisse "verso rimunerazione", sono valide le disposizioni in materia di responsabilità del regolamento di trasporto aereo.
Le imprese di trasporto aereo, che trasportano a scopo commerciale persone o merci, devono inoltre offrire a ogni passeggero una somma di almeno 500 000 franchi a titolo di responsabilità civile e provare di essere assicurati fino a concorrenza di questo ammontare contro i rischi legati alla loro responsabilità civile (articolo 106 dell'ordinanza sulla navigazione aerea, ONA; RS 748.01). Se, per esempio, un gruppo volo motore esegue a scopo commerciale voli di diporto, esso è tenuto ad offrire a ogni passeggero almeno 500 000 franchi in caso di incidente ed è assicurato per questo tipo di evenienza.
Il Consiglio federale considera superati i limiti fissati per la responsabilità dei vettori nel RTrA. Anche per questo motivo la Svizzera ha sottoscritto il 28 maggio 1999 a Montreal una nuova Convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal). Questo documento sostituisce la Convenzione di Varsavia e i numerosi strumenti annessi, come ad esempio il Protocollo d'emendamento conchiuso all'Aia. Il Consiglio federale intende ratificare la Convenzione prossimamente; essa entrerà in vigore non appena sarà stata ratificata da 30 Stati.
La nuova Convenzione sulla responsabilità parte dal principio di una responsabilità illimitata del vettore nei confronti dei passeggeri che durante un incidente aereo perdono la vita o rimangono feriti e si basa su un sistema di responsabilità a due livelli. Per danni fino ad un ammontare di 100 000 diritti speciali di prelievo (pari a ca. 200 000 franchi svizzeri) il vettore è responsabile in modo causale, vale a dire a prescindere dal fatto se il danno è avvenuto per sua colpa o meno. Nel caso di danni che superano tale ammontare, vale una responsabilità aquiliana con inversione dell'onere della prova. La responsabilità del vettore in merito alla somma summenzionata viene a cadere soltanto se esso induce la prova che il danno si è verificato senza sua colpa. Per quanto concerne i bagagli, la nuova Convenzione prevede una limitazione della responsabilità a 1 000 diritti speciali di prelievo (circa 2 000 franchi svizzeri) ogni viaggiatore.
Secondo l'articolo 75 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla responsabilità civile del vettore attenendosi ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti per la Svizzera. In vista dell'entrata in vigore della Convenzione di Montreal è necessario sottoporre anche il regolamento di trasporto aereo ad una revisione totale. In quest'occasione sarà introdotta tra l'altro una responsabilità illimitata del vettore nei confronti di ogni passeggero. E' dunque soddisfatta la richiesta avanzata nel presente intervento di introdurre una responsabilità illimitata nei confronti dei passeggeri, modificando l'articolo 9 del regolamento di trasporto aereo.
L'adozione dei principi della Convenzione di Montreal nella legislazione svizzera ha come conseguenza l'introduzione di una nuova limitazione della responsabilità per i bagagli a 1 000 diritti speciali di prelievo ogni passeggero. Perciò in futuro non si distinguerà più tra bagagli registrati (consegnati al check in) e bagagli a mano ("carry-on-luggage"). Verranno dunque modificate le limitazioni indicate nel regolamento di trasporto pari a 72.50 franchi il chilogrammo e di 1 450 franchi per gli oggetti che il viaggiatore tiene con sé. In questo punto non è soddisfatta la richiesta dell'autore della mozione, che chiedeva di mantenere a questo proposito le disposizioni dell'attuale regolamento di trasporto aereo. La nuova limitazione della responsabilità a 1 000 diritti speciali di prelievo ogni viaggiatore non significa tuttavia necessariamente un peggioramento delle condizioni giuridiche dei passeggeri. In molti casi essa è più vantaggiosa rispetto alla prassi attuale.
Ci preme inoltre sottolineare che la mozione interferisce in un settore di competenza del Consiglio federale; sotto il profilo giuridico è dunque improponibile.
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.