02.1129 · Interrogazione ordinaria · 2002-10-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto concernente un trattamento uniforme e coerente delle attività lucrative dipendenti e indipendenti in diritto fiscale e in diritto delle assicurazioni sociali (pubblicato nel Foglio federale 2002, pag. 1020 segg.). Questo rapporto ha dato seguito alla mozione numero 99.3004, presentata il 16 marzo 1999 dal Consiglio nazionale e il 22 aprile 1999 dal Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale vi ha analizzato tre possibili soluzioni, proponendo al Parlamento di realizzare la terza variante che prevede l'istituzione di un servizio speciale di mediazione. Il rapporto era quindi diretto alle Camere federali. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha discusso questo rapporto nella sua seduta dell'11 febbraio 2002. Dopo un'approfondita discussione, essa è giunta alla conclusione che si debba dare la preferenza alla seconda variante che prevede la creazione di una nuova istanza di ricorso per il trattamento dei casi in questione. La Commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati, riunitasi il 21 agosto 2002, ha per contro seguito il Consiglio federale, pronunciandosi per un servizio di mediazione. Attualmente il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito a tale scopo sta ultimando i progetti per due nuove leggi federali con relativi commentari che sottoporrà tra breve al Consiglio federale con la richiesta di avviare la procedura di consultazione. Dopo la conclusione e l'analisi della consultazione verrà preparato il messaggio da trasmettere al Parlamento.
2. Il servizio di mediazione potrà iniziare la sua attività, non appena il Parlamento avrà deciso definitivamente di attuare la terza variante e avrà adottato la relativa legge federale che prevede l'istituzione di un servizio di mediazione.
3. Il Consiglio federale rimanda alle altre misure già elencate nel citato rapporto del 14 novembre 2001 (n. 7.1 e 7.3):
* Impegno più assiduo nello scambio di opinioni con le altre autorità da parte delle autorità chiamate a statuire sui singoli casi concernenti l'attività lucrativa dipendente o indipendente delle persone fisiche, nell'intento di eliminare per quanto possibile le discrepanze.
* Rafforzamento dell'attività della commissione comune in materia di AVS e di imposte, la quale si occupa di quesiti di principio in tali settori, segnatamente della distinzione in discussione.
* Continuazione del progetto "Guichet unique", incentrato sull'esame di questioni attinenti all'attività lucrativa indipendente.
Occorre infine rimandare alle procedure nella nuova legge sul Tribunale federale: la corrispondente ripartizione dei settori giuridici fra le singole sezioni permetterebbe in futuro un approccio uniforme alle relative problematiche. Il diritto vigente offre però già una possibilità; si tratta della procedura che l'articolo 16 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) prevede nel caso in cui una sezione del Tribunale federale voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un'altra sezione o da più sezioni riunite o dall'intero Tribunale.
Risposta del Consiglio federale.