02.1140 · Interrogazione ordinaria · 2002-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Qualora un lavoratore frontaliere intenda ricorrere contro una decisione in materia d'indennità giornaliera secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), deve rivolgersi al foro della sede dell'assicuratore con evidenti difficoltà (lingua diversa, non conoscenza delle istituzioni ....). Diversamente dagli assicurati residenti, non può fare capo al foro del suo luogo di lavoro. Questa situazione è stata da me evidenziata da tempo, senza che vi si sia finora ovviato o che sia stata presa una posizione al riguardo.
A questa disparità si aggiunge anche, secondo le disposizioni contenute nella maggioranza dei contratti di assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA, l'impossibilità per i lavoratori frontalieri di passare alla copertura nella forma individuale qualora il rapporto di lavoro sia disdetto durante l'inabilità al lavoro del dipendente.
Chiedo se queste due disparità non siano in contrasto con i principi sanciti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE.
Stellungnahme des Bundesrates
Come il Consiglio federale ha già rilevato nel suo parere alla mozione Rennwald 02.3578, "Libero passaggio nell'assicurazione malattia nel quadro degli accordi bilaterali", del 3 ottobre 2002, l'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede la partecipazione della Svizzera al coordinamento dei regimi di assicurazioni sociali in seno all'UE, e si applica unicamente a tali regimi. Tali regole di coordinamento sono concepite per sistemi di assicurazioni sociali nei quali le condizioni di assicurazione e le prestazioni sono definite da disposizioni legali, e non sono previste per regimi privati. L'assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia in vigore in Svizzera non è un'assicurazione sociale e non è quindi sottoposta a tali regole di coordinamento.
Ciò ha delle conseguenze sull'ammissibilità di un'attività transfrontaliera da parte degli assicuratori privati svizzeri. In linea di principio, sulla base delle norme di vigilanza in materia assicurativa in vigore nei vari Stati, gli assicuratori privati svizzeri non sono autorizzati a esercitare un'attività transfrontaliera all'estero. I lavoratori frontalieri, dopo essere stati assicurati nel quadro di un contratto collettivo di assicurazione concluso dal loro datore di lavoro in Svizzera, non possono pertanto ottenere dagli assicuratori privati svizzeri il libero passaggio nella forma assicurativa individuale. Un'eccezione a tale principio esiste in favore del Principato del Liechtenstein, con cui è stato concluso un accordo in materia di assicurazioni che permette la stipulazione di contratti assicurativi transfrontalieri. Nel quadro dei "Bilaterali II" si persegue la medesima soluzione anche con gli Stati membri dell'UE.
Per quel che concerne la questione del foro, rinviamo alla Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11), ratificata da tutti gli Stati confinanti con la Svizzera a eccezione del Liechtenstein. L'articolo 8 di tale convenzione prevede che l'assicuratore estero può essere convenuto nel luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, ma non presso il domicilio dell'assicurato. La revisione in corso della convenzione prevede un'estensione del foro del domicilio agli assicurati e ai beneficiari. Tale convenzione sarà così conforme al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Risposta del Consiglio federale.